Dl 83-2012 Sviluppo: in Gazzetta la Legge di conversione n. 134-2012

Dl SviluppoPubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 134 del 7 agosto 2012, conversione del decreto Sviluppo, ovvero il dl n. 83 del 22 giugno 2012 recante misure urgenti per la crescita del Paese. Il testo - contenente provvedimenti relativi a infrastrutture, edilizia, trasporti, agenda digitale, trasparenza nella pubblica amministrazione e sviluppo economico - è entrato in vigore il 12 agosto.

LEGGE 7 agosto 2012 , n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, recante  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese.
(12G0152) 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante  misure  urgenti
per  la  crescita  del  Paese,  e'  convertito  in   legge   con   le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico e  delle  infrastrutture  e
                                dei trasporti 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

 
                         LAVORI PREPARATORI 
 
Camera dei deputati (atto n. 5312): 
    Presentato dal Presidente del Consiglio dei  Ministri  (Monti)  e
dal Ministro  per  lo  sviluppo  economico  e  infrastrutture  e  dei
trasporti (Passera) il 26 giugno 2012. 
    Assegnato alle Commissione riunite VI (Finanze)  e  X  (Attivita'
produttive, commercio e turismo), in sede  referente,  il  26  giugno
2012 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle  Commissioni
I, II, III, V, VII,  VIII,  IX,  XI,  XII,  XIII,  XIV,  e  Questioni
regionali. 
    Esaminato dalle Commissioni riunite VI e X, in sede referente, il
4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 24 luglio 2012. 
    Esaminato in Aula il 3, 17, 23, 24 luglio 2012 e approvato il  25
luglio 2012. 
Senato della Repubblica (atto n. 3426): 
    Assegnato  alle  Commissioni   riunite   8ª   (Lavori   pubblici,
comunicazioni) e  10ª  (Industria,  commercio  e  turismo),  in  sede
referente, il 27 luglio 2012 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 3ª,
4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. 
    Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali),  in  sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 30
luglio 2012. 
    Esaminato dalle Commissioni riunite 8ª e 10ª, in sede  referente,
il 30 e 31 luglio 2012; il 1° agosto 2012. 
    Esaminato in Aula il 27 luglio 2012  ed  approvato  il  2  agosto
2012. 

        
      
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  22
                         GIUGNO 2012, N. 83 
 
  All'articolo 1: 
  al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 157»  sono  inserite  le
seguenti: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, lettera a), alinea,  le  parole:  «sostituita  dalla»
sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal». 
  All'articolo 3: 
  al comma 2, capoverso 2-bis, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Gli oneri connessi all'affidamento di attivita' a  soggetti
esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto». 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4. - (Percentuale minima di affidamento  di  lavori  a  terzi
nelle concessioni). - 1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "cinquanta per cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "60 per cento"; 
    b) al comma 2, le parole: "1º gennaio 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2014"». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis.- (Contratto  di  disponibilita').  -  1.  All'articolo
160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei  rischi  tra  le
parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per
gli eventi  incidenti  sul  progetto,  sulla  realizzazione  o  sulla
gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire  di  norme  o
provvedimenti  cogenti  di   pubbliche   autorita'.   Salvo   diversa
determinazione contrattuale e  fermo  restando  quanto  previsto  dal
comma 5, i rischi sulla costruzione  e  gestione  tecnica  dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni,  pareri,
nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono  a  carico
del soggetto aggiudicatore"; 
    b) al  comma  5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario  il
ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si  applicano  ai
contratti stipulati successivamente alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto». 
  All'articolo 5, comma 2, dopo le  parole:  «dalla  legge  24  marzo
2012, n. 27,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 1  del
presente articolo,». 
  All'articolo 7: 
  al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta  fermo
quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27»; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n.  151,  le  parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"»; 
  al comma 3, capoverso 2, la lettera b) e' soppressa. 
  All'articolo 8: 
  al comma 1, le parole: «4.092.408 euro per il  2012,  di  4.680.489
euro per il 2013, di 3.661.620 euro» sono sostituite dalle  seguenti:
«9.092.408 euro per il 2012,  di  9.680.489  euro  per  il  2013,  di
8.661.620 euro»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a  5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata  alla
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano  per  straordinari  interventi
conservativi e manutentivi del Duomo di  Milano  necessari  anche  in
vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015»; 
  al comma 2, le parole:  «primo  capoverso»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «primo periodo» e le parole: «, il quale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «. Il Commissario straordinario»; 
  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  delle   opere
necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n.  163,  per  l'espressione  del  parere  sui  progetti
relativi alle predette opere da rendere ai sensi del  medesimo  comma
5, e' stabilito in trenta giorni non  prorogabili.  A  tale  fine  il
Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,  anche  convocando  sedute
straordinarie, procede all'esame  dei  progetti  relativi  al  grande
evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso  in  cui  il
parere debba essere espresso dai comitati tecnici  amministrativi  di
cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e'  fissato  entro
trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita'  di  cui  al
periodo precedente. 
  2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, le parole: "con provvedimento del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S"
sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta  degli  interessati,  e
sentita  la  societa'  ANAS  Spa,  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  nel  quale,  in  esito  ad  apposita
valutazione  tecnica,  sono  individuati  specificamente   i   tratti
stradali oggetto di deroga e,  in  relazione  ad  essi,  le  distanze
minime da osservare"». 
  All'articolo 9: 
  al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis), sono aggiunte,  in  fine,
le seguenti  parole:  «,  e  le  cessioni  di  fabbricati  di  civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come  definiti  dal  decreto
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile  2008,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del  24  giugno  2008,  per  le  quali  nel
relativo atto il cedente abbia  espressamente  manifestato  l'opzione
per l'imposizione»; 
  al comma 1, lettera  c),  capoverso  127-duodevicies),  le  parole:
«decreto del  Ministro  delle  infrastrutture,  di  concerto  con  il
Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche  per
la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e  le  attivita'
sportive,  del  22  aprile  2008»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008». 
  All'articolo 10: 
  al comma 3, le parole: «da essa previste.  I  Commissari  delegati»
sono sostituite dalle  seguenti:  «da  essa  previste,  i  Commissari
delegati»; 
  al comma 7, primo periodo, le parole: «anche in caso di affidamento
ai sensi dell'articolo 176 del medesimo  decreto  legislativo,»  sono
soppresse; 
  al  comma  12,  le  parole:  «nel  limiti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei limiti»; 
  al  comma   14,   primo   periodo,   le   parole:   «alla   regione
Emilia-Romagna»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «alle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto» e dopo le  parole:  «il  supporto
necessario» e' inserita la seguente: «unicamente»; 
  dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
  «15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
    "b-bis) le modalita' di predisposizione e  di  attuazione  di  un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli  edifici  ad  uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese,  a  tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera  a).  I  Presidenti
delle regioni -  Commissari  delegati,  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  alla  presente   lettera,   stipulano   apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la  celere  esecuzione  delle  attivita'  di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento  sismico,  onde  conseguire  la  regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi". 
  15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo  con  le  ulteriori
amministrazioni interessate,  i  Presidenti  delle  regioni  possono,
inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza  pubblica,  di  soggetti  attuatori  all'uopo  nominati,  cui
affidare specifici settori di intervento  sulla  base  di  specifiche
direttive e indicazioni appositamente impartite». 
  All'articolo 11: 
  il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
e successive modificazioni, le parole: "entro il  31  dicembre  2012"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013". 
  2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a  1,7
milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014
e a 11,3 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015  fino
all'anno  2023,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448». 
  All'articolo 12: 
  al  comma  1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ai
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di  regia
non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   riferiscono   alle   Commissioni
parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia
con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza»; 
  al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato». 
  Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis. - (Istituzione del Comitato interministeriale per  le
politiche urbane).- 1. Al fine  di  coordinare  le  politiche  urbane
attuate dalle amministrazioni centrali interessate e  di  concertarle
con le regioni e con le autonomie  locali,  nella  prospettiva  della
crescita, dell'inclusione  sociale  e  della  coesione  territoriale,
presso la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito  il
Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e'
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o  dal  Ministro
delegato ed e' composto dal Ministro per  la  coesione  territoriale,
dal Ministro per gli affari regionali, il turismo  e  lo  sport,  dal
Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello
sviluppo  economico,  dal  Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dal Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare. Alle riunioni del CIPU  partecipano,  inoltre,  i  Ministri
aventi competenza sulle materie oggetto  dei  provvedimenti  e  delle
tematiche inseriti all'ordine del giorno. 
  2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un  rappresentante
delle regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  un
rappresentante  delle  province  e  un  rappresentante  dei   comuni,
nominati   dalla   componente   rappresentativa    delle    autonomie
territoriali  nell'ambito   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni. 
  3. Il CIPU svolge i propri compiti nel  rispetto  delle  competenze
attribuite  dalla  Costituzione  e  dalla  legge  al  Parlamento,  al
Consiglio dei Ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di
una segreteria tecnica  istituita  presso  il  Segretariato  generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura  generale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.
303, e successive modificazioni. 
  5. Il funzionamento  del  CIPU  e  della  segreteria  tecnica  sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri.
Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e'  corrisposto
alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli  oneri  correlati
al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica  sono  a  carico
degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri. 
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 
  All'articolo 13: 
  e' premesso il seguente comma: 
  «01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge  7  agosto  1990,  n.
241, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Per  ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare  e  con  collegamento  ben  visibile
nella homepage, l'indicazione del soggetto a  cui  e'  attribuito  il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai  sensi  e
per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso  di  ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini  della
valutazione dell'avvio  del  procedimento  disciplinare,  secondo  le
disposizioni del  proprio  ordinamento  e  dei  contratti  collettivi
nazionali  di  lavoro,  e,  in  caso  di  mancata  ottemperanza  alle
disposizioni   del   presente   comma,   assume   la   sua   medesima
responsabilita' oltre a quella propria"»; 
  il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Al testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in  materia  edilizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive  modificazioni,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
  1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto
di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative  riguardanti  il  titolo  abilitativo  e  l'intervento
edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una  risposta  tempestiva
in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni,  comunque  coinvolte.
Acquisisce  altresi'  presso  le  amministrazioni  competenti,  anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, gli atti di assenso,  comunque  denominati,
delle    amministrazioni    preposte    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e  della  pubblica  incolumita'.  Resta  comunque
ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive
definita dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
  1-ter.   Le   comunicazioni   al   richiedente    sono    trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che  sono
interessati al procedimento, non possono trasmettere  al  richiedente
atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di  consenso,  anche  a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti  a  trasmettere
immediatamente allo sportello unico per  l'edilizia  le  denunce,  le
domande, le segnalazioni,  gli  atti  e  la  documentazione  ad  esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente"; 
  2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Ai fini del rilascio del permesso di  costruire,  lo  sportello
unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza  di
servizi ai sensi degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e
14-quinquies  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali
assensi rientrano, in particolare: 
    a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui
non  possa  essere  sostituito  da   una   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 20, comma 1; 
    b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in  ordine  al
rispetto della normativa antincendio; 
    c) le autorizzazioni e le certificazioni del  competente  ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in  zone  sismiche  di  cui
agli articoli 61, 62 e 94; 
    d) l'assenso dell'amministrazione  militare  per  le  costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato  o
a  stabilimenti  militari,  di  cui  all'articolo  333   del   codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66; 
    e) l'autorizzazione del direttore della  circoscrizione  doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle  zone
di salvaguardia in  prossimita'  della  linea  doganale  e  nel  mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374; 
    f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le  costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi  e  per  gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione; 
    g) gli atti di assenso, comunque  denominati,  previsti  per  gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, fermo restando che,  in  caso  di  dissenso  manifestato
dall'amministrazione preposta alla  tutela  dei  beni  culturali,  si
procede ai sensi del medesimo codice; 
    h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia  di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6  della  legge  16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in  cui
vi  sia  stato  l'adeguamento  al   piano   comprensoriale   previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per  l'attivita'  edilizia  nella
laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e
di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; 
    i) il parere dell'autorita' competente in materia  di  assetti  e
vincoli idrogeologici; 
    l) gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie,  ferroviarie,
portuali e aeroportuali; 
    m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di  aree  naturali
protette"; 
  3) il comma 4 e' abrogato; 
    b) al capo I del titolo II, dopo  l'articolo  9  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "Art. 9-bis.- (Documentazione amministrativa). - 1. Ai  fini  della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi
previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute  ad
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i  dati,  compresi
quelli   catastali,   che   siano   in   possesso   delle   pubbliche
amministrazioni  e  non  possono  richiedere  attestazioni,  comunque
denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita'  di  tali
documenti, informazioni e dati"; 
    c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "del  competente  ufficio
comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dello sportello unico"; 
    d) all'articolo 20: 
  1)  al  comma  1,  le  parole:  "dal  regolamento  edilizio"   sono
soppresse; 
  2) al comma 3, le parole: "commi  3  e  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "comma 3" e le parole: ", sempre che gli stessi  non  siano
gia' stati allegati alla domanda dal richiedente" sono soppresse; 
  3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono  intervenute
le  intese,  i  concerti,  i  nulla  osta  o  gli  assensi,  comunque
denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o  e'  intervenuto
il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora  tale
dissenso   non   risulti   fondato   sull'assoluta   incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile  dello  sportello  unico  indice  la
conferenza di servizi ai sensi degli articoli  14  e  seguenti  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni.   Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire
alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di  assenso,
dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle  posizioni
prevalenti  per   l'adozione   della   determinazione   motivata   di
conclusione del  procedimento,  di  cui  all'articolo  14-ter,  comma
6-bis,  della  citata  legge  n.   241   del   1990,   e   successive
modificazioni"; 
  4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  "6. Il provvedimento finale, che  lo  sportello  unico  provvede  a
notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal   dirigente   o   dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di  trenta  giorni  dalla
proposta di cui al comma 3. Qualora  sia  indetta  la  conferenza  di
servizi  di  cui  al  comma  5-bis,  la  determinazione  motivata  di
conclusione  del  procedimento,  assunta  nei  termini  di  cui  agli
articoli da 14 a  14-ter  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive  modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,  titolo  per   la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo  e'
fissato in quaranta giorni con  la  medesima  decorrenza  qualora  il
dirigente  o  il  responsabile  del  procedimento  abbia   comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento  della  domanda,  ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge  n.  241  del  1990,  e
successive modificazioni.  Dell'avvenuto  rilascio  del  permesso  di
costruire e' data notizia al pubblico  mediante  affissione  all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di  costruire  sono  indicati  nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le  modalita'  stabilite
dal regolamento edilizio"; 
  5) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
  "10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia  sottoposto  ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il
competente  ufficio   comunale   acquisisce   il   relativo   assenso
nell'ambito della conferenza di servizi di cui  al  comma  5-bis.  In
caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di  costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto"; 
    e) all'articolo 23: 
  1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi,  ovvero  l'esecuzione  di
verifiche  preventive,  con  la  sola  esclusione  dei  casi  in  cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo,  alla  cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi  sono  comunque  sostituiti
dalle   autocertificazioni,   attestazioni    e    asseverazioni    o
certificazioni di tecnici abilitati  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti e dei presupposti previsti  dalla  legge,  dagli  strumenti
urbanistici approvati  o  adottati  e  dai  regolamenti  edilizi,  da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1,  salve  le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
  1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,  attestazioni  e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal  caso  la  denuncia  si  considera
presentata al momento della ricezione da parte  dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, si procede  all'individuazione  dei  criteri  e  delle
modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini
della presentazione della denuncia"; 
  2) al comma 3, alle parole: "Qualora l'immobile" sono  premesse  le
seguenti:  "Nel  caso   dei   vincoli   e   delle   materie   oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,"; 
  3) al comma 4, alle parole: "Qualora l'immobile" sono  premesse  le
seguenti:  "Nel  caso   dei   vincoli   e   delle   materie   oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,". 
  2-bis. Le amministrazioni comunali  sono  tenute  ad  applicare  le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto». 
  Nel titolo  I,  capo  III,  dopo  l'articolo  13  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art. 13-bis. - (Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). -  1.
All'articolo 6 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
      "e-bis)  le  modifiche  interne  di  carattere  edilizio  sulla
superficie coperta dei fabbricati  adibiti  ad  esercizio  d'impresa,
ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei  locali  adibiti  ad
esercizio d'impresa"; 
    b) il comma 3 e' abrogato; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a)  ed
e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione  di  inizio  dei
lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati  identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei  lavori
e una relazione tecnica provvista di data  certa  e  corredata  degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato,  il
quale dichiara preliminarmente di non avere  rapporti  di  dipendenza
con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita',  che  i  lavori   sono   conformi   agli   strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi
la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
e-bis), sono trasmesse  le  dichiarazioni  di  conformita'  da  parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,  lettera
c), del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  relative  alla
sussistenza dei requisiti  e  dei  presupposti  di  cui  al  presente
comma". 
  Art. 13-ter. - (Disposizioni in materia di responsabilita' solidale
dell'appaltatore).- 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti: 
  "28. In caso di  appalto  di  opere  o  di  servizi,  l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei  limiti  dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento  all'erario  delle  ritenute
fiscali  sui  redditi  di  lavoro   dipendente   e   del   versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto  di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno  se  l'appaltatore
verifica, acquisendo  la  documentazione  prima  del  versamento  del
corrispettivo, che gli adempimenti  di  cui  al  periodo  precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati  correttamente  eseguiti
dal subappaltatore. L'attestazione  dell'avvenuto  adempimento  degli
obblighi di  cui  al  primo  periodo  puo'  essere  rilasciata  anche
attraverso un'asseverazione dei  soggetti  di  cui  all'articolo  35,
comma  1,  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.   241,   e
all'articolo 3, comma 3,  lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322.
L'appaltatore puo' sospendere il  pagamento  del  corrispettivo  fino
all'esibizione   della   predetta   documentazione   da   parte   del
subappaltatore. Gli  atti  che  devono  essere  notificati  entro  un
termine di decadenza  al  subappaltatore  sono  notificati  entro  lo
stesso termine anche al responsabile in solido. 
  28-bis. Il committente  provvede  al  pagamento  del  corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione  da  parte  di  quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui  al  comma
28, scaduti alla data del pagamento  del  corrispettivo,  sono  stati
correttamente   eseguiti   dall'appaltatore   e    dagli    eventuali
subappaltatori. Il  committente  puo'  sospendere  il  pagamento  del
corrispettivo fino all'esibizione della  predetta  documentazione  da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita'  di  pagamento
previste  a  carico  del  committente  e'  punita  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria  da  euro  5.000  a  euro  200.000  se  gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente  eseguiti
dall'appaltatore  e  dal  subappaltatore.  Ai  fini  della   predetta
sanzione si applicano le  disposizioni  previste  per  la  violazione
commessa dall'appaltatore. 
  28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture  e
servizi conclusi da  soggetti  che  stipulano  i  predetti  contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73  e  74
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni.  Sono   escluse   dall'applicazione   delle   predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma  33,
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163». 
  All'articolo 14: 
  al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»: 
  al comma 1, le parole: «e delle accise riscosse nei porti  e  negli
interporti  rientranti  nelle   circoscrizioni   territoriali   delle
autorita'  portuali»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per
il tramite di ciascun porto»; 
  al comma 2, le parole: «delle riscossioni dell'imposta  sul  valore
aggiunto e delle accise nei  porti  rientranti  nelle  circoscrizioni
territoriali  delle  autorita'  portuali  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta  sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale  per  il  tramite  di
ciascun porto, nonche'»; 
  al comma 4, le parole: «delle riscossioni dell'imposta  sul  valore
aggiunto e delle accise  ad  esso  relative»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta  sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite». 
  All'articolo 15: 
  al comma 1: 
  al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera a)» sono inserite
le seguenti: «nonche' per gli investimenti finalizzati allo  sviluppo
dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi  di
programma gia' sottoscritti, e comunque per il perfezionamento  degli
interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate
le procedure autorizzative»; 
    e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Eventuali  risorse
disponibili una volta soddisfatte le priorita'  di  cui  alla  citata
lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2  del  decreto-legge  n.
225 del 2010 dovranno essere destinate agli investimenti  finalizzati
allo sviluppo dei traffici con uso di  container,  anche  sulla  base
degli  accordi  di  programma  gia'  sottoscritti,  e   comunque   al
perfezionamento degli interventi gia' avviati per i quali  non  siano
state ancora completate le procedure di autorizzazione». 
  All'articolo 16: 
  al comma 4, la parola: «sessanta»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«novanta», le parole: «del presente decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della legge di conversione del presente  decreto»  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito  del  trasferimento
della proprieta' sociale, le  predette  regioni,  a  copertura  degli
oneri necessari per la  regolazione  delle  partite  debitorie  delle
societa' di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite
complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione
Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese  disponibili
previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del
CIPE  n.  62/2011  del  3  agosto  2011,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi  di  trasferimento
devono  essere  corredati  di  una  dettagliata  ricognizione   della
situazione debitoria e creditoria delle societa' trasferite»; 
  dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. All'articolo 1, comma 1031,  lettera  b),  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e filoviarie" sono
aggiunte le seguenti: ", nonche'  per  l'acquisto  di  unita'  navali
destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via  marittima,
lagunare, lacuale e fluviale»; 
  al  comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «delle  societa'
esercenti  il  trasporto  regionale  ferroviario»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e delle societa' capogruppo»; 
  dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. Non trovano applicazione le  disposizioni  contenute  negli
articoli 2502-bis e 2503 del codice civile. 
  6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti,  adottati  dalle
societa' di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano
di stabilizzazione finanziaria  della  regione  Campania  di  cui  al
medesimo comma 5,  da  cui  derivano  incrementi  di  spesa  rispetto
all'anno 2010, ove in contrasto  con  le  prescrizioni  del  predetto
piano o, in ogni caso, non strettamente  necessari  al  proseguimento
dello stesso. 
  6-quater. Per le attivita' di  cui  ai  commi  da  5  a  6-ter,  il
Commissario puo' costituire una struttura di supporto, definendone  i
compiti e le modalita' operative, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»; 
    al comma 8,  le  parole:  «senza  oneri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»; 
  dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Al fine di garantire l'approvazione  in  tempi  certi  del
progetto definitivo del prolungamento  a  nord  dell'autostrada  A31,
gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T),  secondo
le procedure di cui alla legge 21  dicembre  2001,  n.  443,  e  alla
relativa normativa di attuazione, l'intesa generale  quadro  prevista
dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto». 
  Al titolo I, dopo il capo IV e' aggiunto il seguente: 
 
                            «Capo IV-bis 
 
 
        DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITA' 
           MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE 
 
  Art. 17-bis. - (Finalita' e definizioni). - 1. Il presente capo  e'
finalizzato allo sviluppo  della  mobilita'  sostenibile,  attraverso
misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per
la  ricarica  dei  veicoli  alimentati  ad  energia  elettrica  e  la
sperimentazione e la diffusione di  flotte  pubbliche  e  private  di
veicoli a basse emissioni complessive, con  particolare  riguardo  al
contesto urbano, nonche' l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o
ibrida. 
  2. Ai fini del presente capo si intende: 
    a)  per  reti  infrastrutturali  per  la  ricarica  dei   veicoli
alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le reti e  gli  impianti
che  consentono  ai  veicoli  alimentati  ad  energia  elettrica   di
riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese
la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti; 
    b) per  veicoli  a  basse  emissioni  complessive,  i  veicoli  a
trazione  elettrica,  ibrida,  a  GPL,  a  metano,  a  biometano,   a
biocombustibili e a idrogeno, che  producono  emissioni  di  anidride
carbonica (CO 

2

 ) allo scarico non superiori a  120  g/km  e  ridotte
emissioni di ulteriori sostanze inquinanti; 
    c) per veicoli, i  veicoli  di  cui  all'articolo  47,  comma  1,
lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui  al  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,
appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e  N1  di  cui  al
comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui  all'articolo
54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di  cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle
categorie L6e e  L7e  di  cui  all'articolo  1,  paragrafo  3,  della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  18
marzo 2002; 
    d)  per  veicoli  a  trazione  elettrica,  i  veicoli  dotati  di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico,  con
energia  per  la  trazione  esclusivamente  di   tipo   elettrico   e
completamente immagazzinata a bordo; 
    e) per veicoli a trazione ibrida: 
      1) i veicoli dotati  di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la   presenza   a   bordo   di   un
motogeneratore  termico  volto  alla  sola  generazione  di   energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica  disponibile  a
bordo (funzionamento ibrido); 
      2) i veicoli dotati  di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione,  con
possibilita' di garantire il  normale  esercizio  del  veicolo  anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola  delle  motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale); 
      3) i veicoli dotati  di  almeno  una  motorizzazione  elettrica
finalizzata  alla  trazione  con  la  presenza   a   bordo   di   una
motorizzazione di tipo termico  volta  sia  alla  trazione  sia  alla
produzione di energia elettrica, con  possibilita'  di  garantire  il
normale  esercizio  del  veicolo  sia   mediante   il   funzionamento
contemporaneo delle  due  motorizzazioni  presenti  sia  mediante  il
funzionamento autonomo di una sola di  queste  (funzionamento  ibrido
multimodale). 
  3. Al fine di perseguire i  livelli  prestazionali  in  materia  di
emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n.  443/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del  23  aprile  2009,  e  di
contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti
sul piano energetico, di cui alla  comunicazione  COM(2010)186  della
Commissione,  del  28  aprile  2010,  la  realizzazione  delle   reti
infrastrutturali  di  cui  al  comma  1  nel   territorio   nazionale
costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi: 
    a) interventi  statali  e  regionali  a  tutela  della  salute  e
dell'ambiente; 
    b)  interventi  per   la   riduzione   delle   emissioni   nocive
nell'atmosfera,   per   la   diversificazione    delle    fonti    di
approvvigionamento energetico e per il  contrasto  del  riscaldamento
globale prodotto dall'uso di combustibili fossili; 
    c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed
extraurbano; 
    d) interventi per la promozione della ricerca  e  dello  sviluppo
nel settore delle tecnologie avanzate; 
    e) interventi per  l'incentivazione  dell'economia  reale  e  per
l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli  edifici  pubblici  e
privati. 
  4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di
cui al comma 3,  secondo  le  rispettive  competenze  costituzionali,
anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle
procedure,  di  tariffazione  agevolata  e   di   definizione   delle
specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  Art. 17-ter. - (Legislazione regionale). - 1. Entro sei mesi  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, le regioni  emanano  le  disposizioni  legislative  di  loro
competenza, nel rispetto  dei  principi  fondamentali  contenuti  nel
presente capo e dell'intesa di cui al comma 4. 
  2.  Il  Friuli-Venezia  Giulia,  la  Sardegna,   la   Sicilia,   il
Trentino-Alto Adige/Sudtirol, la Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto
dal comma 1 in conformita' ai  rispettivi  statuti  e  alle  relative
norme di attuazione. 
  3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi  1  e  2
salvaguardano comunque  l'unita'  economica  nazionale  e  i  livelli
minimi essenziali  delle  prestazioni  nel  territorio  dello  Stato,
stabiliti in attuazione del comma 4. 
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione
di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e
l'armonizzazione  degli  interventi  e  degli  obiettivi  comuni  nel
territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di  ricarica
a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica. 
  5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
commi  1  e  2,  le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano
nell'intero territorio nazionale. 
  Art. 17-quater. - (Normalizzazione). - 1. Fatte salve le competenze
dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del  22  giugno  1998,  sono  consentite  la
realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di  ricarica
dei  veicoli  elettrici  rispondenti  agli  standard  fissati   dagli
organismi di normalizzazione europei e  internazionali  International
electrotechnical Commission (IEC) e Comite' europeen de normalisation
electrotechnique (CENELEC). 
  2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera l),  della  legge  21  giugno  1986,  n.  317,  e
successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
assumere i  provvedimenti  di  loro  competenza  ai  fini  di  quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e
modificando le determinazioni precedentemente assunte. 
  3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5,  6,  9,  9-bis  e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni. 
  Art. 17-quinquies. -  (Semplificazione  dell'attivita'  edilizia  e
diritto ai punti di ricarica). - 1. Al comma 2  dell'articolo  4  del
testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti: 
  "1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano  il  regolamento
di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che
ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad
uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a
500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione
edilizia,  l'installazione  di  infrastrutture  elettriche   per   la
ricarica dei veicoli  idonee  a  permettere  la  connessione  di  una
vettura da ciascuno spazio a  parcheggio  coperto  o  scoperto  e  da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no,  in  conformita'
alle disposizioni  edilizie  di  dettaglio  fissate  nel  regolamento
stesso. 
  1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter  del
presente articolo, le  regioni  applicano,  in  relazione  ai  titoli
abilitativi  edilizi  difformi  da  quanto  ivi  previsto,  i  poteri
inibitori  e  di  annullamento  stabiliti  nelle   rispettive   leggi
regionali o,  in  difetto  di  queste  ultime,  provvedono  ai  sensi
dell'articolo 39. 
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e  1-quater  non
si  applicano  agli  immobili  di  proprieta'  delle  amministrazioni
pubbliche". 
  2. Fatto salvo il  regime  di  cui  all'articolo  1102  del  codice
civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di
ricarica  elettrica  dei  veicoli  in  edifici  in  condominio   sono
approvate  dall'assemblea  di  condominio,  in  prima  o  in  seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice civile. 
  3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non  assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto,  le  deliberazioni
di cui al comma  2,  il  condomino  interessato  puo'  installare,  a
proprie spese, i dispositivi di cui al citato  comma  2,  secondo  le
modalita' ivi previste. Resta fermo quanto  disposto  dagli  articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. 
  Art. 17-sexies. - (Disposizioni in materia urbanistica).  -  1.  Le
infrastrutture, anche private, destinate alla  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione
primaria realizzabili in tutto il territorio comunale. 
  2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita'  e  termini
temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di
programmazione territoriale comunali e sovracomunali  siano  adeguati
con la previsione di uno standard minimo  di  dotazione  di  impianti
pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in
coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies. 
  3. Le  leggi  regionali  prevedono,  altresi',  che  gli  strumenti
urbanistici e di programmazione siano adeguati con la  previsione  di
uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei  veicoli
alimentati ad energia elettrica ad uso  collettivo  a  corredo  delle
attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento. 
  Art.  17-septies.  -  (Piano  nazionale  infrastrutturale  per   la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). - 1.  Al  fine
di garantire in  tutto  il  territorio  nazionale  i  livelli  minimi
uniformi di accessibilita'  del  servizio  di  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE),  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro    delle
infrastrutture e dei  trasporti,  e'  approvato  il  Piano  nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica, di seguito denominato "Piano nazionale". 
  2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro  il  30  giugno  di  ogni
anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1. 
  3. Il Piano nazionale  ha  ad  oggetto  la  realizzazione  di  reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica nonche' interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
finalizzati allo sviluppo delle medesime reti. 
  4. Il Piano nazionale definisce le linee  guida  per  garantire  lo
sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati  ad
energia elettrica nel territorio nazionale,  sulla  base  di  criteri
oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente  nelle
diverse realta' territoriali, valutato  sulla  base  dei  concorrenti
profili  della  congestione  di  traffico  veicolare  privato,  della
criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della  rete
stradale  urbana  ed  extraurbana  e  di  quella   autostradale.   In
particolare, il Piano nazionale prevede: 
    a) l'istituzione di  un  servizio  di  ricarica  dei  veicoli,  a
partire dalle aree  urbane,  applicabile  nell'ambito  del  trasporto
privato e  pubblico  e  conforme  agli  omologhi  servizi  dei  Paesi
dell'Unione europea, al fine  di  garantirne  l'interoperabilita'  in
ambito internazionale; 
    b) l'introduzione  di  procedure  di  gestione  del  servizio  di
ricarica di cui alla lettera a) basate  sulle  peculiarita'  e  sulle
potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici,
con particolare attenzione: 
      1) all'assegnazione dei costi di ricarica  al  cliente  che  la
effettua, identificandolo univocamente; 
      2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate; 
      3) alla regolamentazione dei tempi  e  dei  modi  di  ricarica,
coniugando  le  esigenze  dei  clienti  con  l'ottimizzazione   delle
disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione  di
una soluzione compatibile  con  le  regole  del  libero  mercato  che
caratterizzano il settore elettrico; 
    c)  l'introduzione  di  agevolazioni,  anche  amministrative,  in
favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del
carburante  per  l'ammodernamento  degli   impianti   attraverso   la
realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica; 
    d)  la  realizzazione  di  programmi  integrati   di   promozione
dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti; 
    e)  la  promozione   della   ricerca   tecnologica   volta   alla
realizzazione di reti infrastrutturali per la  ricarica  dei  veicoli
alimentati ad energia elettrica. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  promuove  la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa  deliberazione  del
CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni, al fine di concentrare  gli  interventi  previsti  dal
comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive
esigenze, promuovendo e valorizzando la  partecipazione  di  soggetti
pubblici  e  privati,  ivi  comprese  le  societa'  di  distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza  che  sia  stata
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere
comunque approvati. 
  6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui  al
comma 4, lettera d), i comuni e le  province  possono  associarsi  ai
sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267.  I  programmi
integrati sono dichiarati di interesse strategico  nazionale  e  alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente. 
  7. I comuni  possono  accordare  l'esonero  e  le  agevolazioni  in
materia di  tassa  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche
stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, in favore dei proprietari di immobili  che  eseguono  interventi
diretti all'installazione  e  all'attivazione  di  infrastrutture  di
ricarica  elettrica  veicolare  dei  veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica. 
  8. Ai fini del finanziamento  del  Piano  nazionale,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20  milioni  di
euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2014 e 2015. 
  9. A valere sulle risorse di cui al comma  8,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento,  fino  a
un massimo del 50 per cento delle spese sostenute  per  l'acquisto  e
per l'installazione degli impianti,  dei  progetti  presentati  dalle
regioni e  dagli  enti  locali  relativi  allo  sviluppo  delle  reti
infrastrutturali  per  la  ricarica  dei  veicoli  nell'ambito  degli
accordi di programma di cui al comma 5. 
  10. Ai fini del tempestivo  avvio  degli  interventi  prioritari  e
immediatamente  realizzabili,  previsti  in  attuazione   del   Piano
nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a
5 milioni di euro per l'anno  2013,  e'  destinata  alla  risoluzione
delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad  alta  congestione
di traffico.  Alla  ripartizione  di  tale  importo  tra  le  regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano. 
  Art. 17-octies. - (Azioni di sostegno alla ricerca). - 1.  Ai  fini
della  promozione  della  ricerca  tecnologica  di  cui  all'articolo
17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a valere sulle
risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1,  comma  354,  della
legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e'
attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di  ricerca
finalizzati: 
    a) alla  progettazione  dei  dati  e  dei  sistemi  interconnessi
necessari per supportare le reti locali delle  stazioni  di  ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati  alle  reti  di
distribuzione dell'energia elettrica; 
    b)  alla  pianificazione   delle   modifiche   di   progettazione
necessarie per garantire un'efficace gestione e  funzionamento  delle
reti di distribuzione dell'energia elettrica; 
    c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili
sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e  commerciali  delle
reti infrastrutturali; 
    d) alla realizzazione di un'unita' di bordo che comunica  con  la
stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria  automaticamente
a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione  dell'energia
elettrica non e' sovraccarica; 
    e)   allo   sviluppo   di   soluzioni   per   l'integrazione    e
l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle  stazioni  di
ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a  d),
con analoghe piattaforme di  informazione  sulla  mobilita',  per  la
gestione del traffico in ambito urbano; 
    f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili. 
  Art.  17-novies.  -  (Indicazioni   all'Autorita'   per   l'energia
elettrica e il gas). - 1. Entro un mese dalla  data  di  approvazione
del Piano nazionale, il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico,  formula  indicazioni
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  concernenti  le  reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: 
    a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica
dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera  e),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano  l'uso  di  veicoli
alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio  del
mercato e almeno per il primo quinquennio; 
    b) fissazione di criteri specifici  e  differenziati  rispetto  a
quelli relativi agli altri tipi di consumo; 
    c) riconoscimento e recupero dei costi  sostenuti  nell'interesse
generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e  l'adeguata
diffusione del medesimo nel territorio  nazionale,  proporzionalmente
all'effetto positivo  che  ne  deriva  sugli  obiettivi  generali  di
carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e
di uso efficiente delle risorse; 
    d)  opportunita'  di  differenziare  il  regime  tariffario   del
servizio domestico o privato di ricarica dei  veicoli  alimentati  ad
energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto
in forma  di  distribuzione  commerciale  nonche'  di  contabilizzare
separatamente i consumi elettrici per tale ricarica; 
    e) opportunita'  di  correlare  i  meccanismi  tariffari  per  la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione
del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico e'
effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi; 
    f) opportunita' di correlare i  provvedimenti  di  determinazione
tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione
e della distribuzione dell'energia  elettrica  per  la  ricarica  dei
veicoli. 
  2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle  indicazioni  di
cui al comma 1  del  presente  articolo,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas assume i  provvedimenti  di  sua  competenza,  con
particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma  12,
lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  3.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas   provvede
annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera  n),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della
produzione  e  della  distribuzione  dell'energia  elettrica  per  la
ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui
alla lettera a) del medesimo comma 12. 
  Art. 17-decies. - (Incentivi per l'acquisto di  veicoli).  -  1.  A
coloro che acquistano in Italia, anche in locazione  finanziaria,  un
veicolo nuovo  di  fabbrica  a  basse  emissioni  complessive  e  che
consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari  o
utilizzatori, in caso di  locazione  finanziaria,  da  almeno  dodici
mesi, e' riconosciuto un contributo pari al: 
    a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino  ad
un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO 

2

 non superiori a 50 g/km; 
    b) 15 per cento del prezzo di acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un
massimo di 3.500 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO 

2

 non superiori a 50 g/km; 
    c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino  ad
un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO 

2

 non superiori a 95 g/km; 
    d) 15 per cento del prezzo di acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO 

2

 non superiori a 95 g/km; 
    e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino  ad
un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO 

2

 non superiori a 120 g/km; 
    f) 15 per cento del prezzo di acquisto,  nel  2015,  fino  ad  un
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a  basse  emissioni  complessive
che producono emissioni di CO 

2

 non superiori a 120 g/km. 
  2. Il contributo spetta per i veicoli  acquistati  e  immatricolati
tra il 1º gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 a condizione che: 
    a) il contributo di cui al comma 1  risulti  ripartito  in  parti
uguali tra un contributo statale, nei limiti  delle  risorse  di  cui
all'articolo  17-undecies,  comma  1,  e  uno  sconto  praticato  dal
venditore; 
    b) il veicolo acquistato non  sia  stato  gia'  immatricolato  in
precedenza; 
    c) il veicolo consegnato  per  la  rottamazione  appartenga  alla
medesima categoria del veicolo  acquistato  e  risulti  immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo  nuovo  di
cui alla lettera b); 
    d) il veicolo consegnato per la rottamazione  sia  intestato,  da
almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo  nuovo  di  cui
alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo  o
ad uno dei familiari conviventi alla data di  acquisto  del  medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo  nuovo,
che sia intestato, da almeno dodici mesi,  al  soggetto  utilizzatore
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; 
    e) nell'atto di acquisto  sia  espressamente  dichiarato  che  il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le
misure dello sconto praticato e del  contributo  statale  di  cui  al
comma 1. 
  3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo  nuovo,
il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,
di consegnare il veicolo usato  ad  un  demolitore  e  di  provvedere
direttamente alla richiesta di  cancellazione  per  demolizione  allo
sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. 
  4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi  in
circolazione e devono essere avviati o alle case  costruttrici  o  ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le  stesse,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero  di
materiali e della rottamazione. 
  5.  Il   contributo   e'   corrisposto   dal   venditore   mediante
compensazione con il prezzo di acquisto. 
  6.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e  recuperano  detto
importo quale credito di imposta per  il  versamento  delle  ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da  lavoro  dipendente,  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dovute,  anche  in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico  registro
automobilistico l'originale del certificato di  proprieta'  e  per  i
successivi. 
  7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello  in  cui
e' stata emessa la fattura di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o
importatrici conservano la seguente documentazione, che  deve  essere
ad esse trasmessa dal venditore: 
    a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto; 
    b) copia del libretto e della carta di circolazione e del  foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico; 
    c)  originale  del  certificato  di  proprieta'   relativo   alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello  telematico
dell'automobilista di cui al comma 3; 
    d) certificato dello stato di famiglia,  nel  caso  previsto  dal
comma 2, lettera d). 
  Art. 17-undecies. - (Fondo per l'erogazione degli incentivi). -  1.
Nello stato di previsione della spesa del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50  milioni  di
euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali  di
cui all'articolo 17-decies. 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite  per
l'anno 2013: 
    a)  15  milioni  di  euro,  per  provvedere  all'erogazione   dei
contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a)
e c), erogati a  beneficio  di  tutte  le  categorie  di  acquirenti,
assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per  una
quota pari al 70 per cento alla sostituzione di  veicoli  pubblici  o
privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, o alla sostituzione dei  veicoli  utilizzati  nell'esercizio  di
imprese,  arti  e  professioni,  e  destinati  ad  essere  utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa; 
    b)  35  milioni  di  euro,  per  provvedere  all'erogazione   dei
contributi statali di cui all'articolo 17-decies,  comma  1,  lettera
e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o  privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio  di  imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere  utilizzati  esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa. 
  3.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo   17-decies,   i
contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente  articolo,
non facenti parte  della  quota  del  70  per  cento  prevista  dalla
medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di
un veicolo per la rottamazione. 
  4. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite   le   modalita'   per   la    preventiva    autorizzazione
all'erogazione e  le  condizioni  per  la  fruizione  dei  contributi
previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse  di  cui  al
comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare  che  una  quota
non inferiore a 5 milioni di  euro  per  l'anno  2013  sia  destinata
all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo  17-decies,
comma 1, lettera a). 
  5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente
articolo, al fine di assicurare il  rispetto  del  limite  di  spesa,
attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del  fondo
di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  potra'  avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in  house  ovvero  di
societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti   tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara,
secondo le modalita' e le procedure previste dal  codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163;  i  relativi  costi
graveranno sulle risorse di cui  al  comma  1  nella  misura  massima
dell'1 per cento. 
  6.  Per  gli  anni  2014  e  2015,  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  adottare
entro il  15  gennaio  di  ciascun  anno,  vengono  rideterminate  le
ripartizioni delle risorse di  cui  al  comma  2,  sulla  base  della
dotazione del fondo di cui  al  comma  1  e  del  monitoraggio  degli
incentivi relativo all'anno precedente. 
  Art. 17-duodecies. -  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1,
pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno  2013  e  a  60
milioni di euro per ciascuno degli anni  2014  e  2015,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013
e 2014, dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2012, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 17-terdecies. - (Norme per il sostegno  e  lo  sviluppo  della
riqualificazione elettrica dei  veicoli  circolanti).  -  1.  Per  le
modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei  veicoli
in  circolazione  delle  categorie  internazionali  L,   M1   e   N1,
consistenti nella trasformazione  degli  stessi  in  veicoli  il  cui
motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75,
comma 3-bis, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285». 
  All'articolo 18: 
    al comma 4, le parole: «i concessionari di servizi pubblici e  le
societa' a  prevalente  partecipazione  o  controllo  pubblico»  sono
sostituite dalle seguenti: «le aziende  speciali  e  le  societa'  in
house delle pubbliche amministrazioni»; 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  All'articolo 19: 
  al comma 2, primo periodo,  dopo  la  parola:  «economicita'»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «e  persegue  gli  obiettivi  di  efficacia,
efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e  partecipazione   dei
cittadini e delle imprese». 
  All'articolo 20: 
  al comma 2,  dopo  il  primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:
«L'Agenzia svolge,  altresi',  le  funzioni  dell'Istituto  superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione  in  materia
di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  su  proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri  per
il  trasferimento  del  personale  in  servizio   presso   l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle  tecnologie  dell'informazione,
necessario allo svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  precedente
periodo.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   provvede   alla
riduzione delle strutture  e  delle  dotazioni  organiche  in  misura
corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito
all'Agenzia.»; 
  i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti
delle  pubbliche  amministrazioni  allo  scopo   di   promuovere   la
diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la
spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia: 
    a) contribuisce alla diffusione  dell'utilizzo  delle  tecnologie
dell'informazione e  della  comunicazione,  allo  scopo  di  favorire
l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo  sviluppo  e
l'accelerazione della diffusione  delle  reti  di  nuova  generazione
(NGN); 
    b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in  materia  di
sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure
e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da  assicurare  anche
la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra  i  sistemi
informatici della pubblica amministrazione e tra questi e  i  sistemi
dell'Unione europea; 
    c) assicura l'omogeneita', mediante il  necessario  coordinamento
tecnico,  dei  sistemi  informativi  pubblici  destinati  ad  erogare
servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi  di
qualita' e fruibilita' sul territorio  nazionale,  nonche'  la  piena
integrazione a livello europeo; 
    d)  supporta   e   diffonde   le   iniziative   in   materia   di
digitalizzazione dei flussi documentali  delle  amministrazioni,  ivi
compresa la  fase  della  conservazione  sostitutiva,  accelerando  i
processi  di  informatizzazione  dei   documenti   amministrativi   e
promuovendo  la  rimozione  degli  ostacoli  tecnici,   operativi   e
organizzativi    che    si     frappongono     alla     realizzazione
dell'amministrazione digitale e alla piena  ed  effettiva  attuazione
del diritto all'uso delle tecnologie, previsto  dall'articolo  3  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
    e) vigila sulla qualita' dei servizi  e  sulla  razionalizzazione
della spesa in  materia  informatica,  anche  in  collaborazione  con
CONSIP Spa e SOGEI Spa; 
    f)  promuove  e  diffonde  le  iniziative   di   alfabetizzazione
informatica  rivolte  ai   cittadini,   nonche'   di   formazione   e
addestramento professionale destinate ai pubblici  dipendenti,  anche
mediante   intese   con   la   Scuola   superiore   della    pubblica
amministrazione e il Formez, e il  ricorso  a  tecnologie  didattiche
innovative,  nell'ambito  delle  dotazioni  finanziarie  disponibili,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
    g) effettua il monitoraggio, anche  a  campione,  dell'attuazione
dei piani di Information and  Communication  Technology  (ICT)  delle
pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza  delle  prescrizioni
di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicita'
e qualita' delle realizzazioni, proponendo  agli  organi  di  governo
degli enti  e,  ove  necessario,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche'  segnalando  alla
Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale; 
    h)  svolge  attivita'  di  progettazione  e  coordinamento  delle
iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale,  anche  a
carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi
in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese; 
    i) costituisce autorita'  di  riferimento  nazionale  nell'ambito
dell'Unione europea e  internazionale;  partecipa  all'attuazione  di
programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti
di   finanziamento   finalizzate   allo   sviluppo   della   societa'
dell'informazione; 
    l)  adotta  indirizzi   e   formula   pareri   facoltativi   alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica  dei  contratti
relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici,
anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi; 
    m) promuove, anche  a  richiesta  di  una  delle  amministrazioni
interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati
alla creazione di strutture tecniche condivise per  aree  omogenee  o
per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti  operativi  e  al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della  piena  integrazione  e
cooperazione  applicativa  tra  i   sistemi   informativi   pubblici,
vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi. 
  4. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto sono affidate alla societa' CONSIP Spa le  attivita'
amministrative, contrattuali e strumentali gia' attribuite a DigitPA,
ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in  materia,  nel
rispetto delle disposizioni del comma 3. 
  5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al  principio
dell'ottimizzazione  e  razionalizzazione  della  spesa  in   materia
informatica, al fine di  ottenere  significativi  risparmi,  comunque
garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore
a 12  milioni  di  euro  all'anno  rispetto  alla  spesa  complessiva
affrontata dalle amministrazioni pubbliche  nel  settore  informatico
nell'anno 2012». 
  All'articolo 21: 
  al comma 2, la  parola:  «trenta»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«sessanta»; 
  al comma 4: 
  al secondo periodo, dopo le parole:  «dalla  Conferenza  Unificata»
sono aggiunte le seguenti: «, tutti  in  possesso  dei  requisiti  di
qualificazione professionale di cui al comma 2»; 
  il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Ai  componenti  del
Comitato di indirizzo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'
o rimborso di spese.»; 
  all'ultimo periodo, dopo le parole: «Collegio  dei  Revisori»  sono
aggiunte le seguenti: «, composto da tre membri». 
  L'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  22.  -  (Soppressione  di  DigitPA  e  dell'Agenzia  per  la
diffusione  delle  tecnologie  per  l'innovazione;  successione   dei
rapporti  e  individuazione   delle   effettive   risorse   umane   e
strumentali) - 1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle  tecnologie  per
l'innovazione sono soppressi. 
  2. Al fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  e  dei
rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in  carica
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto continuano a svolgere le  rispettive  funzioni  fino
alla nomina del direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di
chiusura degli enti soppressi alla  data  di  cessazione  degli  enti
stessi,  che  sono  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima  data  e  trasmessi  per
l'approvazione alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Direttore  generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e
dal Dipartimento di cui all'articolo 20,  comma  2,  in  qualita'  di
commissario  straordinario,  fino  alla  nomina  degli  altri  organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 
  3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale  il  personale
di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20,  comma  2,  le
risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui
al medesimo articolo  20,  comma  2,  compresi  i  connessi  rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita  alcuna  procedura
di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto  salvo  il  diritto  di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso  il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione  tecnologica  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra  nella
titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza. 
  4. Il personale attualmente in servizio  in  posizione  di  comando
presso le amministrazioni di  cui  all'articolo  20,  comma  2,  puo'
optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il  transito  e'
effettuato, previo  interpello,  con  valutazione  comparativa  della
qualificazione  professionale   posseduta   nonche'   dell'esperienza
maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di
servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei
titoli di studio. Il personale comandato non  transitato  all'Agenzia
ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza. 
  5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione,  ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al  personale  dell'Agenzia
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del  personale
del comparto Ministeri. 
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  da
emanarsi entro  quarantacinque  giorni  dalla  nomina  del  Direttore
generale dell'Agenzia, e'  determinata  l'effettiva  dotazione  delle
risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito  ai
sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione  delle  dotazioni
organiche delle amministrazioni  di  provenienza,  fissata  entro  il
limite massimo di 150 unita',  nonche'  la  dotazione  delle  risorse
finanziarie e strumentali necessarie  al  funzionamento  dell'Agenzia
stessa,  tenendo  conto  del  rapporto  tra  personale  dipendente  e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne.  Con  lo  stesso  decreto  e'   definita   la   tabella   di
equiparazione del personale trasferito  con  quello  appartenente  al
comparto    Ministeri.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il  trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in
cui il  trattamento  risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello  del
comparto Ministeri, il personale  percepisce  per  la  differenza  un
assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti
economici. 
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  del
Ministro delegato, da  emanarsi  entro  quarantacinque  giorni  dalla
nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre  la  data  di
adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza
del Consiglio  dei  Ministri  sono  adeguate  in  considerazione  del
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2. 
  8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  9. All'Agenzia  si  applicano  le  disposizioni  sul  patrocinio  e
sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico  di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  10. Il comma 1 dell'articolo  68  del  codice  dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  "1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi a seguito di  una  valutazione  comparativa  di  tipo
tecnico ed  economico  tra  le  seguenti  soluzioni  disponibili  sul
mercato:  a)   software   sviluppato   per   conto   della   pubblica
amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;  c)  software  libero  o  a
codice sorgente aperto; d)  software  combinazione  delle  precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico  ed
economico dimostri l'impossibilita'  di  accedere  a  soluzioni  open
source o gia' sviluppate all'interno della  pubblica  amministrazione
ad un prezzo inferiore, e'  consentita  l'acquisizione  di  programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di  cui  al  presente  comma  e'  effettuata  secondo  le
modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia  per  l'Italia  Digitale,
che, a richiesta di soggetti  interessati,  esprime  altresi'  parere
circa il loro rispetto"». 
  All'articolo 23: 
  al  comma  2,  lettera  b),  le   parole:   «in   particolare   del
Mezzogiorno,» sono soppresse; 
  al  comma  3,  dopo  le  parole:  «di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,»  sono  inserite  le  seguenti:  «da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,»,  le  parole:   «che
individuano,  i  termini»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «che
individuano  i  termini»  e  dopo  le  parole:  «le  modalita'  e  le
procedure»  sono  inserite   le   seguenti:   «,   anche   in   forma
automatizzata,»; 
  dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Gli obiettivi e  le  priorita'  del  Fondo  possono  essere
periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3
sulla base del monitoraggio dell'andamento degli  incentivi  relativi
agli anni precedenti»; 
  al comma 10, la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente:
«rivenienti». 
  All'articolo 24: 
  al comma 1: 
  alla lettera a), la  parola:  «riconosciuta»  e'  sostituita  dalla
seguente: «riconosciuto»; 
  le parole da: «Il credito d'imposta» fino a: «del  presente  comma»
sono soppresse; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis. Il credito d'imposta  e'  riservato  alle  assunzioni  di
personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere  a)
e b) del comma 1»; 
  al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) se l'impresa  beneficiaria  delocalizza  in  un  Paese  non
appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive  in
Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito
del contributo;»; 
  dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
  «13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica  e  garantire  il
mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite  dal  sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di  euro  per
l'anno 2012 e a  3  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2013,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  13,  e'
riservata ad assunzioni da parte di imprese che  abbiano  la  sede  o
unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74». 
  Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis. - (Misure a sostegno della tutela dei dati personali,
della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attivita' svolte da  call  center).  -  1.  Le  misure  del  presente
articolo si applicano alle attivita' svolte da call center con almeno
venti dipendenti. 
  2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center
fuori dal  territorio  nazionale  deve  darne  comunicazione,  almeno
centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali indicando  i  lavoratori  coinvolti.  Inoltre
deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali,  indicando  quali  misure  vengono  adottate  per  il
rispetto della legislazione nazionale, in particolare del  codice  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni.
Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che  gia'  oggi
operano in Paesi esteri. 
  3. In attesa di procedere  alla  ridefinizione  del  sistema  degli
incentivi all'occupazione nel settore dei  call  center,  i  benefici
previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n.  407,  non  possono  essere
erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri. 
  4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui  l'operatore
con cui parla e' fisicamente collocato  e  deve,  al  fine  di  poter
essere garantito rispetto alla protezione dei  suoi  dati  personali,
poter scegliere  che  il  servizio  richiesto  sia  reso  tramite  un
operatore collocato nel territorio nazionale. 
  5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da  un  call
center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in  cui
l'operatore e' fisicamente collocato. 
  6. Il mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo comporta la sanzione  amministrativa  pecuniaria  di  10.000
euro per ogni giornata di violazione. 
  7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo  10  settembre
2003,  n.  276,  e  successive   modificazioni,   dopo   le   parole:
"rappresentanti di commercio" sono inserite le seguenti:  ",  nonche'
delle attivita' di vendita diretta di beni e  di  servizi  realizzate
attraverso  call  center  'outbound'  per  le  quali  il  ricorso  ai
contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla  base  del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva  nazionale  di
riferimento,"». 
  All'articolo 25: 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. All'attuazione del comma 1 si provvede con  le  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
  al comma 3, dopo le parole: «del Fondo» sono inserite le  seguenti:
«di cui all'articolo 23, comma 2,»; 
  al comma 4, le parole: «della sviluppo economico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dello sviluppo economico». 
  All'articolo 26: 
  al  comma  1,  quarto  periodo,  le  parole:  «Al  tal  fine»  sono
sostituite dalle seguenti: «A tal fine»; 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  All'articolo 27: 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a
favorire il ricollocamento professionale dei  lavoratori  interessati
da interventi di riconversione e riqualificazione  industriale.  Tali
misure  possono  essere  realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
imprese abilitate allo  svolgimento  dei  servizi  di  supporto  alla
ricollocazione, a condizione che siano autorizzate  allo  svolgimento
di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1,  lettere  a)  ed
e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le  misure  di
cui al presente comma  possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,
nell'ambito delle rispettive azioni di politica  attiva  del  lavoro,
nonche' dai fondi  paritetici  interprofessionali  nazionali  per  la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge  23  dicembre
2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni.  Dall'attuazione   del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica». 
  All'articolo 29: 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data  di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  per  le
iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo  2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio
a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli  obblighi  derivanti
dal calcolo di indicatori eventualmente previsti». 
  Dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: 
  «Art. 29-bis. - (Accelerazione degli interventi strategici  per  il
riequilibrio economico e  sociale).  -  1.  All'articolo  55-bis  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "2-bis. Al fine di  accelerare  l'attuazione  degli  interventi  di
rilevanza strategica per  la  coesione  territoriale  e  la  crescita
economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti  le  aree
sottoutilizzate  del  Paese   finanziati   con   risorse   nazionali,
dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di
spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni
interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per
la disciplina  dei  relativi  rapporti,  dell'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa,  in
qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3,  comma
34, 19, comma 2, e  33,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue  competenze
istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia  di
procedure di acquisto di beni e servizi"». 
  All'articolo 30: 
  al comma 3, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «le  risorse»  sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 354 del medesimo articolo 1» e
le parole: «delle risorse non ancora utilizzate di cui al comma  354»
sono soppresse; 
  al  comma  6,  le  parole:  «nuovi  oneri»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nuovi o maggiori oneri». 
  All'articolo 31, comma 2,  la  parola:  «prevenute»  e'  sostituita
dalla  seguente:  «pervenute»  e  le  parole:  «al  titolo  II»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17, comma 1,». 
  All'articolo 32: 
  i commi da 1 a 4 sono soppressi; 
  il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le
parole: "ed aventi una scadenza  non  inferiore  a  tre  mesi  e  non
superiore a dodici mesi dalla  data  di  emissione"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a trentasei mesi dalla data di emissione"»; 
  dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo  1  della  legge  13  gennaio
1994, n. 43, sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse  da  societa'
di capitali nonche' da societa'  cooperative  e  mutue  assicuratrici
diverse dalle banche  e  dalle  micro-imprese,  come  definite  dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.  Le
societa' e gli enti non aventi titoli  rappresentativi  del  capitale
negoziati  in  mercati  regolamentati  o  non  regolamentati  possono
emettere cambiali  finanziarie  subordinatamente  alla  presenza  dei
seguenti requisiti: 
    a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor,  da
una banca o  da  un'impresa  di  investimento,  da  una  societa'  di
gestione  del  risparmio  (SGR),  da   una   societa'   di   gestione
armonizzata, da una societa' di  investimento  a  capitale  variabile
(SICAV), purche'  con  succursale  costituita  nel  territorio  della
Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione  dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; 
    b)  lo  sponsor  mantiene  nel  proprio  portafoglio,  fino  alla
naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore: 
      1) al 5 per cento del valore di emissione dei  titoli,  per  le
emissioni fino a 5 milioni di euro; 
      2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli  eccedente
5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla  quota
risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1); 
      3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli  eccedente
10   milioni   di   euro,   in   aggiunta   alla   quota   risultante
dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2); 
    c) l'ultimo bilancio  deve  essere  certificato  da  un  revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritta  nel  registro  dei
revisori contabili; 
    d)  le  cambiali  finanziarie  devono  essere  emesse  e   girate
esclusivamente in favore di investitori professionali che non  siano,
direttamente o indirettamente,  soci  della  societa'  emittente;  il
collocamento  presso  investitori  professionali   in   rapporto   di
controllo  con  il  soggetto  che  assume  il  ruolo  di  sponsor  e'
disciplinato  dalle  norme  vigenti  in  materia  di   conflitti   di
interesse. 
  2-ter.  Lo  sponsor  deve  segnalare,  per  ciascun  emittente,  se
l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e'  superiore  al
totale dell'attivo corrente,  come  rilevabile  dall'ultimo  bilancio
approvato. Per attivo corrente si intende l'importo  delle  attivita'
in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di  riferimento  del
bilancio  stesso.  Nel  caso  in  cui  l'emittente  sia  tenuto  alla
redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una  societa'
o da un ente a  cio'  tenuto,  puo'  essere  considerato  l'ammontare
rilevabile dall'ultimo bilancio  consolidato  approvato.  Lo  sponsor
classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno
cinque  categorie  di  qualita'  creditizia  dell'emittente,  ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per
le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o
bassa.   Lo   sponsor   rende   pubbliche   le   descrizioni    della
classificazione adottata. 
  2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e
b), del presente articolo, le societa' diverse dalle  medie  e  dalle
piccole imprese,  come  definite  dalla  raccomandazione  2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla  nomina
dello sponsor. 
  2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al  comma  2-bis,
lettera  b),  qualora  l'emissione  sia  assistita,  in  misura   non
inferiore al 25 per  cento  del  valore  di  emissione,  da  garanzie
prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero  da  un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali  emesse  da
societa' aderenti al consorzio. 
  2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata  in
vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si  puo'
derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione  del  bilancio,
qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50  per
cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio  di
garanzia collettiva dei fidi  per  le  cambiali  emesse  da  societa'
aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere  durata
superiore al predetto periodo di diciotto mesi»; 
  il comma 6 e' soppresso; 
  il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Dopo l'articolo 1 della legge 13  gennaio  1994,  n.  43,  come
modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente: 
  "Art. 1-bis.-  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo
83-bis, comma 1, del testo unico delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio  1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,  le  cambiali
finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata;  a
tal  fine  l'emittente  si  avvale  esclusivamente  di  una  societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione  accentrata  di
strumenti finanziari. 
  2.   Per   l'emissione   di   cambiali   finanziarie    in    forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta  alla  societa'  di
gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente  la  promessa
incondizionata di pagare alla scadenza le somme  dovute  ai  titolari
delle cambiali finanziarie che risultano  dalle  scritture  contabili
degli intermediari depositari. 
  3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati: 
    a) l'ammontare totale dell'emissione; 
    b) l'importo di ciascuna cambiale; 
    c) il numero delle cambiali; 
    d)  l'importo  dei  proventi,  totale  e  suddiviso  per  singola
cambiale; 
    e) la data di emissione; 
    f) gli  elementi  specificati  nell'articolo  100,  primo  comma,
numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; 
    g)  le  eventuali  garanzie  a   supporto   dell'emissione,   con
l'indicazione  dell'identita'  del  garante   e   l'ammontare   della
garanzia; 
    h) l'ammontare del capitale sociale  versato  ed  esistente  alla
data dell'emissione; 
    i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; 
    l) l'ufficio del registro delle imprese al quale  l'emittente  e'
iscritto. 
  4. Si applicano, ove compatibili,  le  disposizioni  contenute  nel
capo II del titolo II della parte III  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni. 
  5. Le cambiali emesse ai sensi del presente  articolo  sono  esenti
dall'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642,  ferma   restando   comunque
l'esecutivita' del titolo"»; 
  al comma 8, le parole: «i titoli similari, emessi dai  soggetti  di
cui  al  comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le  cambiali
finanziarie, emesse da societa' non  emittenti  strumenti  finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati  regolamentati  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche  e  dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003,»; 
  al comma 9: 
  all'alinea,  le  parole:  «il  primo  comma  e'   sostituto»   sono
sostituite dalle seguenti: «il comma 1 e' sostituito»; 
  al capoverso 1, dopo le parole: «delle obbligazioni» sono  inserite
le seguenti: «, delle cambiali finanziarie»; 
  i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18 sono soppressi; 
  al comma 19, le parole: «da  societa'  di  cui  al  comma  1»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «da  societa'  non  emittenti  strumenti
finanziari  quotati   in   mercati   regolamentati   o   in   sistemi
multilaterali  di  negoziazione,  diverse  dalle   banche   e   dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione, del  6  maggio  2003,»  e  le  parole:  «60  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». 
  Nel titolo  III,  capo  II,  dopo  l'articolo  32  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Art. 32-bis. - (Liquidazione dell'IVA secondo la  contabilita'  di
cassa). - 1. In esecuzione della facolta' accordata  dalla  direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate da  soggetti  passivi  con
volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei  confronti  di
cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio  di  impresa,
arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto  diviene  esigibile
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per  i  medesimi
soggetti  l'esercizio  del  diritto  alla   detrazione   dell'imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge  al  momento  del
pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il  diritto  alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge
al   momento   di   effettuazione   dell'operazione,   ancorche'   il
corrispettivo non  sia  stato  ancora  pagato.  Le  disposizioni  del
presente comma  non  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  dai
soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi  speciali  di   applicazione
dell'imposta,  ne'  a  quelle  poste  in  essere  nei  confronti   di
cessionari  o  di  committenti  che  assolvono   l'imposta   mediante
l'applicazione   dell'inversione   contabile.   L'imposta    diviene,
comunque, esigibile dopo il  decorso  del  termine  di  un  anno  dal
momento di effettuazione dell'operazione. Il limite  annuale  non  si
applica nel caso in cui il cessionario o il  committente,  prima  del
decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 
  2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa  opzione
da  parte  del  contribuente,  da  esercitare  secondo  le  modalita'
individuate  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   delle
entrate. 
  3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
disposizioni di attuazione del presente articolo. 
  5. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma  4  del
presente articolo, e' abrogato  l'articolo  7  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari  a
11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a  500.000  euro  a  decorrere
dall'anno  2013,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 33: 
  al comma 1: 
  alla lettera a), al numero 1) e' premesso il seguente: 
  «01) alla lettera c), dopo le parole: "entro il terzo  grado"  sono
aggiunte le  seguenti:  ",  ovvero  immobili  ad  uso  non  abitativo
destinati a costituire la sede  principale  dell'attivita'  d'impresa
dell'acquirente, purche' alla data  di  dichiarazione  di  fallimento
tale attivita'  sia  effettivamente  esercitata  ovvero  siano  stati
compiuti investimenti per darvi inizio"»; 
  dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
    «a-bis)  all'articolo   69-bis   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   "Decadenza
dall'azione e computo dei termini"; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Nel caso in cui alla domanda di  concordato  preventivo  segua  la
dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli  64,  65,
67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione
della domanda di concordato nel registro delle imprese"; 
    a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: "ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a
costituire   la   sede   principale   dell'attivita'    di    impresa
dell'acquirente"»; 
  alla lettera b), il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
  «4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti: 
  "L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi  tre  esercizi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la  documentazione
di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice,
compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in  presenza
di giustificati motivi, di non oltre sessanta  giorni.  Nello  stesso
termine, in alternativa e  con  conservazione  sino  all'omologazione
degli effetti prodotti  dal  ricorso,  il  debitore  puo'  depositare
domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza,  si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. 
  Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui  all'articolo
163 il debitore puo'  compiere  gli  atti  urgenti  di  straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale,  il  quale  puo'
assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo  e  a  decorrere
dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli  atti  di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto  degli   atti   legalmente   compiuti   dal   debitore   sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111. 
  Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo,  il  tribunale
dispone gli  obblighi  informativi  periodici,  anche  relativi  alla
gestione finanziaria dell'impresa, che  il  debitore  deve  assolvere
sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali
obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. 
  La domanda di  cui  al  sesto  comma  e'  inammissibile  quando  il
debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato  altra  domanda  ai
sensi  del  medesimo  comma  alla  quale  non  abbia  fatto   seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 
  Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  22,  primo  comma,
quando pende il procedimento per la dichiarazione  di  fallimento  il
termine di cui al sesto comma del presente articolo  e'  di  sessanta
giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni"»; 
  alla lettera c), numero 1),  lettera  c),  le  parole:  «la  parola
"decreto" e' soppressa» sono sostituite dalle seguenti:  «le  parole:
"al decreto" sono soppresse»; 
  alla lettera d): 
  all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III,  capo
II,»; 
  al capoverso «Articolo 169-bis», al quarto comma, dopo  le  parole:
«72, ottavo comma,» sono inserite le seguenti: «72-ter»; 
  dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: 
  «d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E'
altresi' inserita l'indicazione  nominativa  dei  creditori  che  non
hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti"; 
    2) al terzo comma, le parole:  "senza  bisogno  di  avviso"  sono
sostituite dalle seguenti: "dandone comunicazione"; 
    3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire
il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o  per
posta elettronica nei  venti  giorni  successivi  alla  chiusura  del
verbale. In mancanza, si ritengono  consenzienti  e  come  tali  sono
considerati ai fini del computo della  maggioranza  dei  crediti.  Le
manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma  del
presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale"; 
    d-ter) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Quando il commissario giudiziale rileva, dopo  l'approvazione  del
concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del  piano,
ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel  giudizio
di  omologazione  fino  all'udienza  di  cui  all'articolo  180   per
modificare il voto"; 
    d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la  parola:  "contesta"
e'  sostituita  dalle  seguenti:  "ovvero,  nell'ipotesi  di  mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti  che  rappresentano
il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano"»; 
  alla lettera e), numero 1), capoverso: 
  all'alinea,  le  parole:  «nei  rispetto»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «nel rispetto»; 
  alle lettere a) e b), le  parole:  «cento  venti»  sono  sostituite
dalla seguente: «centoventi»; 
  dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
  «e-bis)  all'articolo  182-quater  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    1)  al  primo  comma,  le  parole:  "da  banche  e   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107  del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385," sono soppresse; 
    2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Sono parificati ai crediti di  cui  al  primo  comma  i  crediti
derivanti da finanziamenti erogati in  funzione  della  presentazione
della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo  di  ristrutturazione  dei
debiti, qualora i finanziamenti  siano  previsti  dal  piano  di  cui
all'articolo 160 o dall'accordo  di  ristrutturazione  e  purche'  la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui  il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato  preventivo
ovvero l'accordo sia omologato"; 
    3) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
    "In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile,
il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano  anche
ai finanziamenti effettuati dai soci fino  alla  concorrenza  dell'80
per cento del loro ammontare. Si applicano i commi  primo  e  secondo
quando  il  finanziatore  ha  acquisito  la  qualita'  di  socio   in
esecuzione  dell'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti   o   del
concordato preventivo"; 
    4) il quarto comma e' abrogato; 
    5) al quinto comma, le parole: "ai commi secondo, terzo e quarto,
i creditori" sono sostituite dalle seguenti:  "al  secondo  comma,  i
creditori, anche se soci,"»; 
  alla lettera h): 
    all'alinea sono premesse le seguenti  parole:  «nel  titolo  III,
capo VI,»; 
  al capoverso «Articolo 186-bis»: 
  al primo comma, le parole: «, nonche' gli articoli 160 e  seguenti,
in quanto compatibili» sono soppresse; 
  al secondo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto  dall'articolo
160, secondo comma, una moratoria fino a  un  anno  dall'omologazione
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti  sui  quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori  muniti  di
cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al
voto»; 
  al  quarto  comma,  lettera  a),  le  parole:  «lettera  d)»   sono
sostituite dalle seguenti: «terzo comma, lettera d),»; 
  al quinto comma, le parole: «al precedente comma»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al quarto comma»; 
  al sesto comma, primo periodo, la parola: «dannosa»  e'  sostituita
dalla seguente: «dannoso»; 
  dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente: 
    «l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:  ",  nonche'  ai  pagamenti  e  alle  operazioni  di
finanziamento  autorizzati  dal   giudice   a   norma   dell'articolo
182-quinquies"»; 
  al  comma  4,  capoverso  4,  al  secondo   periodo,   le   parole:
«dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 182-bis del regio decreto», le parole:  «dell'articolo
67,  lettera  d)  regio  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto»  e  le
parole: «non costituisce non sopravvenienza attiva»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non costituisce sopravvenienza attiva»; 
  al  comma  5,  capoverso  5,   al   primo   periodo,   le   parole:
«dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 182-bis del regio decreto» e  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai seguenti: «Ai fini del presente comma, il debitore  si
considera assoggettato  a  procedura  concorsuale  dalla  data  della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento  che  ordina
la liquidazione coatta amministrativa o  del  decreto  di  ammissione
alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione
dell'accordo  di  ristrutturazione  o  del  decreto  che  dispone  la
procedura di amministrazione straordinaria delle  grandi  imprese  in
crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il
credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di  sei  mesi
dalla scadenza  di  pagamento  del  credito  stesso.  Il  credito  si
considera di  modesta  entita'  quando  ammonta  ad  un  importo  non
superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di
cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, e non superiore a 2.500 euro per le altre  imprese.  Gli  elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione
del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento  (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  luglio
2002, gli elementi certi e precisi  sussistono  inoltre  in  caso  di
cancellazione dei crediti  dal  bilancio  operata  in  dipendenza  di
eventi estintivi». 
  All'articolo 34: 
  al comma 3: 
  al capoverso 5-quater, le parole:  «puo'  essere  modificato»  sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere modificati»; 
  al capoverso 5-quinquies, le parole: «dell'articolo  33,  comma  5,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del comma 5 del presente articolo»; 
  al  capoverso  5-sexies,  al  primo  periodo,  le  parole:  «dall'1
gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio», al secondo
periodo, le parole: «di concerto con il  Ministero»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e, all'ultimo  periodo,
le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono
derivare»; 
  al capoverso 5-septies e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  segno:
«"»; 
  al comma 6: 
  al primo periodo, dopo le parole: «redatte in lingua italiana» sono
aggiunte le seguenti: «o inglese»; 
  al secondo periodo,  le  parole:  «I  documenti  redatti  in  altra
lingua» sono sostituite dalle seguenti: «I documenti redatti in altre
lingue»; 
  il quarto periodo e' sostituito dal seguente:  «All'attuazione  dei
commi 4  e  5  si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
  dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis.  Al  fine  di  garantire  una  maggiore  efficienza   delle
infrastrutture  energetiche  nazionali  e  di  contenere  gli   oneri
indiretti  dovuti  alla  crescita   delle   fonti   rinnovabili   non
programmabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas,  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  definisce  le  modalita'  per  la
selezione,  previa  analisi  dei  fabbisogni  del  sistema  elettrico
effettuata su base territoriale dal gestore  della  rete,  e  per  la
remunerazione dei servizi di flessibilita' assicurati dagli  impianti
di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli
impianti  stessi,  senza  maggiori  oneri  per   prezzi   e   tariffe
dell'energia elettrica». 
  All'articolo 35, comma 1, capoverso 17, al primo periodo,  dopo  le
parole: «in attuazione  di  atti  e  convenzioni»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'Unione europea  e»  e,  al  terzo  periodo,  dopo  le
parole: «aree marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al
primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le attivita'
di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23  agosto  2004,
n. 239, autorizzate, nel rispetto  dei  vincoli  ambientali  da  esso
stabiliti,  dagli  uffici  territoriali  di  vigilanza   dell'Ufficio
nazionale  minerario  per  gli  idrocarburi  e  le  georisorse,   che
trasmettono copia delle relative autorizzazioni  al  Ministero  dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare». 
  All'articolo 36: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il comma 9 dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio  2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,  n.
35, e' sostituito dal seguente: 
  "9.  Nel  caso  di  attivita'  di  reindustrializzazione  dei  siti
contaminati, anche  di  interesse  nazionale,  nonche'  nel  caso  di
chiusura  di  impianti  di  raffinazione  e  loro  trasformazione  in
depositi, i sistemi di  sicurezza  operativa  gia'  in  atto  possono
continuare  a  essere  eserciti   senza   necessita'   di   procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto  di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la  non  compromissione
di  eventuali   successivi   interventi   di   bonifica,   ai   sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni"»; 
  al comma 2, le parole: «, di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse; 
  al comma  3,  le  parole:  «della  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo"» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35,»; 
  al comma 5: 
  all'alinea, dopo le parole: «Dopo l'articolo 57» sono  inserite  le
seguenti: «del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,»; 
  al  capoverso  «Art.  57-bis»,  la  rubrica  e'  sostituita   dalla
seguente:   «Semplificazione    amministrativa    in    materia    di
infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e
impianti per la fornitura di servizi essenziali»; 
  al capoverso «Art. 57-bis», comma 2,  ultimo  periodo,  le  parole:
«del presente decreto 1º dicembre,  n.  329»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del citato decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329»; 
  al  comma  6,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
  «Art. 36-bis. - (Razionalizzazione dei criteri di individuazione di
siti di interesse nazionale).  -  1.  All'articolo  252  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
      "f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie"; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. Sono in ogni caso individuati  quali  siti  di  interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti  interessati  da  attivita'
produttive ed estrattive di amianto". 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentite le regioni interessate, e'  effettuata  la  ricognizione  dei
siti  attualmente  classificati  di  interesse  nazionale   che   non
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma  1  del
presente articolo. 
  3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  sentiti  gli
enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti
di interesse nazionale, fermo restando che  rimangono  di  competenza
regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale  bonifica
della porzione di siti che, all'esito di  tale  ridefinizione,  esuli
dal sito di interesse nazionale. 
  4. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica». 
  All'articolo 37: 
  i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  «4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Le regioni e le province  autonome,  cinque  anni  prima  dello
scadere di una concessione di  grande  derivazione  d'acqua  per  uso
idroelettrico e nei casi  di  decadenza,  rinuncia  e  revoca,  fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un
prevalente  interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle   acque,
incompatibile con il  mantenimento  dell'uso  a  fine  idroelettrico,
indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della  normativa
vigente e dei principi  fondamentali  di  tutela  della  concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e  assenza
di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso  della
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo
di trenta anni, rapportato all'entita'  degli  investimenti  ritenuti
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino  idrografico  di  pertinenza,  alle  misure  di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano  di
interventi per assicurare la conservazione della capacita'  utile  di
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica  per  l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia  prodotta  o
della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute  alla  data
di entrata in vigore della presente  disposizione  e  per  quelle  in
scadenza successivamente a tale data ed entro il  31  dicembre  2017,
per le quali non e' tecnicamente applicabile  il  periodo  di  cinque
anni di cui al primo periodo del presente  comma,  le  regioni  e  le
province autonome indicono la gara  entro  due  anni  dalla  data  di
entrata in  vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  2  e  la  nuova
concessione decorre dal  termine  del  quinto  anno  successivo  alla
scadenza originaria e comunque non oltre il  31  dicembre  2017.  Nel
bando di gara sono specificate altresi' le  eventuali  condizioni  di
esercizio della derivazione  al  fine  di  assicurare  il  necessario
coordinamento con  gli  usi  primari  riconosciuti  dalla  legge,  in
coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara  e'
indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione  di  grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime  modalita'
e durata"; 
    b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con  lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la
durata della concessione in rapporto all'entita' degli  investimenti,
nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,
i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo
e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata
la percentuale dell'offerta economica di cui al comma  1,  presentata
dal soggetto risultato aggiudicatario, da  destinare  alla  riduzione
dei costi dell'energia elettrica a beneficio  della  generalita'  dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto". 
  5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia
o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo  25,  primo  comma,
del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
bando di  gara  per  l'attribuzione  di  una  concessione  di  grande
derivazione  ad  uso  idroelettrico   prevede,   per   garantire   la
continuita' gestionale, il trasferimento dal  concessionario  uscente
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione,  comprensivo  di  tutti  i  rapporti
giuridici afferenti alla concessione. 
  6.  Al  concessionario  uscente  spetta  un  corrispettivo  per  il
trasferimento del ramo d'azienda,  predeterminato  e  concordato  tra
questo e l'amministrazione concedente prima della fase di  offerta  e
reso noto nel bando  di  gara.  Con  riferimento  ai  beni  materiali
compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della  concessione
diversi da quelli di cui all'articolo  25,  primo  comma,  del  testo
unico di  cui  al  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  il
corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso
come  valore  di  ricostruzione  a  nuovo  diminuito   nella   misura
dell'ordinario degrado. Con riferimento ai  beni  di  cui  al  citato
articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto  un  importo  determinato
sulla base del metodo del  costo  storico  rivalutato,  calcolato  al
netto  dei  contributi  pubblici   in   conto   capitale,   anch'essi
rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di  tali
opere, diminuito nella misura  dell'ordinario  degrado.  In  caso  di
mancato  accordo,  si   provvede   attraverso   tre   qualificati   e
indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati  rispettivamente  da
ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il  terzo
dal presidente del Tribunale delle acque  pubbliche  territorialmente
competente,  i  quali  operano  secondo  sperimentate  metodologie  e
rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina. 
  7. Al fine di  assicurare  un'omogenea  disciplina  sul  territorio
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e  parita'  di
trattamento tra gli operatori economici,  con  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti  i  criteri  generali
per  la  determinazione,   secondo   principi   di   economicita'   e
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei  canoni
delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo  stesso  decreto  sono
fissate le modalita' tramite  le  quali  le  regioni  e  le  province
autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al
20 per cento del canone di concessione pattuito  alla  riduzione  dei
costi dell'energia elettrica a  beneficio  dei  clienti  finali,  con
riferimento ai punti di fornitura localizzati  nel  territorio  della
provincia o dell'unione dei comuni o  dei  bacini  imbriferi  montani
insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere  afferenti
alle concessioni di cui al presente comma». 
  All'articolo 38: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. All'articolo 1 della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  dopo  il
comma 8 e' inserito il seguente: 
    "8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione  di
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione  da  parte  delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni  dalla  richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5
dell'articolo 52-quinquies del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di  cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno  2011,  n.
93, il Ministero  dello  sviluppo  economico  invita  le  medesime  a
provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore  inerzia   da   parte   delle   amministrazioni   regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  la  quale,  entro  sessanta  giorni  dalla
rimessione, provvede in merito con la  partecipazione  della  regione
interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma  6  del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001"»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il conseguimento  dell'autorizzazione  alla  costruzione  e
gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale  liquefatto
in area demaniale, portuale o  limitrofa  ai  sensi  dell'articolo  8
della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  oltre  a  comportare  la
conformita' agli strumenti urbanistici  vigenti,  costituisce  titolo
per  il  rilascio  della  concessione  demaniale.   Nell'ambito   del
procedimento per il  rilascio  della  concessione  demaniale  di  cui
all'articolo 52 del  codice  della  navigazione,  l'eventuale  parere
definitivo del Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  viene  reso
entro centoventi giorni dalla richiesta.  Decorso  tale  termine,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  invita  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici  a  provvedere  entro  un  termine  non
superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali  il  parere  si
intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche  che
possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio  della
concessione, e  si  procede  alla  conclusione  del  procedimento  di
concessione  demaniale  entro  i  successivi  sessanta   giorni.   Le
disposizioni del presente comma si applicano  anche  ai  procedimenti
amministrativi in corso»; 
  al comma 2: 
  alla lettera a), capoverso 3, al primo  periodo,  dopo  le  parole:
«con procedure di asta competitiva» sono aggiunte le seguenti:  «,  e
la  parte  dello  stesso  spazio  di  stoccaggio  di  modulazione  da
assegnare con le procedure di  allocazione  vigenti»  e,  al  secondo
periodo, dopo le parole:  «Le  stesse  procedure»  sono  inserite  le
seguenti: «di asta competitiva»; 
  alla lettera b), capoverso 3-bis,  primo  periodo,  le  parole:  «a
tutti gli utenti del sistema del gas naturale» sono sostituite  dalle
seguenti: «ai soggetti individuati allo stesso punto 2)»; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, provvede ad adeguare il sistema  delle  tariffe  di
trasporto  del  gas  naturale  secondo  criteri  che   rendano   piu'
flessibile ed economico il servizio  di  trasporto  a  vantaggio  dei
soggetti con maggiore consumo di gas naturale». 
  Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 38-bis. - (Individuazione degli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica necessari  per  situazioni  di  emergenza  e  delle
relative condizioni di esercizio e funzionamento). - 1.  Al  fine  di
ridurre il consumo di gas naturale nel settore  termoelettrico  nelle
situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle  forniture
di energia elettrica a famiglie e imprese,  anche  tenendo  conto  di
quanto  previsto  all'articolo  38,  il   Ministro   dello   sviluppo
economico, sulla base degli elementi  evidenziati  dal  Comitato  per
l'emergenza gas e dalla societa' Terna Spa, entro  il  31  luglio  di
ogni anno individua  con  proprio  decreto  le  esigenze  di  potenza
produttiva,  alimentabile  con  olio   combustibile   e   con   altri
combustibili diversi dal gas, di  cui  garantire  la  disponibilita',
nonche' le procedure  atte  ad  individuare,  nei  successivi  trenta
giorni e secondo criteri  di  trasparenza  e  di  contenimento  degli
oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica  con
potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non  in
esercizio  a  motivo  di  specifiche  prescrizioni  contenute   nelle
relative autorizzazioni, destinati a  far  fronte  ad  emergenze  nel
successivo  anno  termico.  Il  termine  per  l'individuazione  delle
esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro  dello  sviluppo
economico e' fissato, in sede di prima applicazione, al 30  settembre
2012. 
  2. I gestori degli impianti di  cui  al  comma  1  garantiscono  la
disponibilita' degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al
31 marzo di  ciascun  anno  termico  e  possono  essere  chiamati  in
esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo
periodo di  tempo  necessario  al  superamento  della  situazione  di
emergenza. 
  3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile  esercizio  degli
impianti di cui al comma 1 e della loro finalita', a tali impianti si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione  nell'atmosfera
previsti dalla normativa vigente, in deroga a piu' restrittivi limiti
di  emissioni  nell'atmosfera  o  alla  qualita'  dei   combustibili,
eventualmente   prescritti   dalle   specifiche   autorizzazioni   di
esercizio,  ivi  incluse  le  autorizzazioni   integrate   ambientali
rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive  modificazioni.  Sono
sospesi altresi' gli obblighi relativi alla presentazione di piani di
dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per  il  periodo  di
cui al comma 2, i gestori degli impianti  di  cui  al  comma  1  sono
esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti  nei  piani  di
monitoraggio  e  controllo,  con  deroga  alle  eventuali  specifiche
prescrizioni  contenute  nelle  relative   autorizzazioni   integrate
ambientali per il caso di utilizzo di combustibili  liquidi,  nonche'
dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione  in
continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte
II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, previste dalla citata parte quinta,  allegato  VI,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso
in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del
periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica  quanto
previsto all'articolo 1-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 2003, n. 290. 
  5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il
gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' per il dispacciamento degli impianti di  cui  al  comma  1,
nonche' le modalita' per il riconoscimento dei costi sostenuti per  i
medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri  generali  per
la sicurezza del sistema del  gas  naturale,  in  analogia  a  quanto
previsto per la reintegrazione dei costi delle unita' essenziali  per
la sicurezza del sistema elettrico. 
  Art. 38-ter. - (Inserimento dell'energia geotermica  tra  le  fonti
energetiche  strategiche).  -  1.  All'articolo  57,  comma  1,   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f) e'  aggiunta  la
seguente: 
    "f-bis) gli impianti per l'estrazione di  energia  geotermica  di
cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22"». 
  All'articolo 39, comma 2, le parole da: «da cui non derivino  nuovi
o maggiori oneri» fino alla fine  del  comma  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che assicuri l'invarianza del  gettito  tributario  e  non
determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  All'articolo 40: 
  al comma 1: 
  le  parole:  «alle  relative  pertinenze»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «alle relative pertinenze,»; 
  le parole: «nonche' i siti di  stoccaggio  di  gas  naturale  e  le
relative pertinenze e» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nonche'  i
siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e»; 
  al comma 2,  le  parole:  «e  le  miniere»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, e le miniere»; 
  al  comma  3,  le  parole:  «prima  frase»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «primo periodo»; 
  al comma 4,  le  parole:  «seconda  frase»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «secondo  periodo»  e  le  parole:  «nonche'  i  siti   di
stoccaggio  di  gas  naturale  e  le  relative  pertinenze  e»   sono
sostituite dalle seguenti: «nonche'  i  siti  di  stoccaggio  di  gas
naturale e le relative pertinenze, e». 
  All'articolo 41: 
  dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico
sono indicate le modalita' applicative e la struttura  amministrativa
responsabile per assicurare alle singole imprese italiane  ed  estere
l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le  possibilita'
di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire  l'operativita'
delle  stesse  imprese  nei  settori  e  nelle  aree   di   interesse
all'estero"»; 
  il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente: 
  «Art.  41-bis.  -  (Incentivazione  dei  flussi  imprenditoriali  e
turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni  economiche  in
ambito internazionale). - 1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi
offerti a cittadini e imprese dalla  rete  all'estero  del  Ministero
degli  affari  esteri,  nell'ottica  di  favorire   maggiori   flussi
imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di
rilascio dei  visti  e  incentivare  la  promozione  delle  relazioni
economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3  febbraio  2011,  n.
71, e' incrementata del 10  per  cento  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa  di  cui  al
periodo precedente sono destinate alle seguenti misure: 
    a) interventi strutturali e informatici  a  favore  degli  uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri; 
    b)  potenziamento  stagionale  delle   dotazioni   di   impiegati
temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri,
di cui all'articolo 153, secondo comma, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. 
  2. Le maggiori entrate di  cui  al  comma  1,  con  esclusione  dei
diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei  passaporti  elettronici,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere
riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalita' di  cui
al medesimo comma 1. 
  3. Gli uffici destinatari delle misure  di  cui  al  comma  1  sono
individuati  dal  Ministero  degli  affari  esteri,  che   determina,
altresi', l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo  conto  anche
del volume delle rispettive attivita'. 
  4.  Per  le   straordinarie   esigenze   di   funzionamento   delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica
popolare  cinese,  in  via  eccezionale,  il   contingente   di   cui
all'articolo 152  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e'  incrementato  di
40 unita'. 
  5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per  l'anno
2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
  All'articolo 42, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo
2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: ",  nei  quattro
anni successivi alle date ivi previste," sono soppresse». 
  All'articolo 43, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e
di assicurare la corretta informazione dei consumatori,  in  fase  di
controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati  con  la
dicitura "Italia" o "italiano", o  che  comunque  evocano  un'origine
italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata  quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi  grassi  ed  etil
esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il  superamento
dei valori, salve le disposizioni penali  vigenti,  comporta  l'avvio
automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa  da
parte delle Autorita' nazionali competenti per i  controlli  operanti
ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
  1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento  (CEE)  n.  2568/91
della Commissione, dell'11 luglio 1991, e  successive  modificazioni,
la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli  di  oliva
vergini e' compiuta da un comitato di assaggio  riconosciuto  e  tali
caratteristiche si considerano  conformi  alla  categoria  dichiarata
qualora  lo  stesso  comitato  ne  confermi  la  classificazione.  La
verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai
sensi dell'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali 28 febbraio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e  iscritti  nell'elenco
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente
disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle
caratteristiche  del  prodotto  alla  categoria  di  oli   di   oliva
dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali sono definite le  modalita'
di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva  vergini  ai
fini della validita' delle prove organolettiche. 
  1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "Per  i
prodotti alimentari, per effettiva origine si  intende  il  luogo  di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in  cui
e' avvenuta la trasformazione sostanziale". 
  1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e),  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni,  dopo  le  parole:
"la promozione del sistema italiano delle  imprese  all'estero"  sono
inserite le seguenti: "e la tutela del 'Made in Italy'"». 
  All'articolo 44: 
  al comma 4, dopo le parole: «del libro V, titolo V, capo VII»  sono
inserite le seguenti: «, del codice civile,»; 
  dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani  imprenditori  al
credito, il Ministro dell'economia e delle  finanze  promuove,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un  accordo
con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni
agevolate ai giovani di  eta'  inferiore  a  trentacinque  anni,  che
intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto». 
  All'articolo 45: 
  il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni,  le  parole  da:  "Ai  fini  degli
adempimenti"  fino  a:  "la  genuinita'  della   provenienza;"   sono
sostituite dalle seguenti: "Se il contratto prevede l'istituzione  di
un fondo patrimoniale comune  e  di  un  organo  comune  destinato  a
svolgere  un'attivita',  anche  commerciale,  con  i  terzi:  1)   la
pubblicita' di cui al comma 4-quater si  intende  adempiuta  mediante
l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo  dove
ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale  comune  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per  le  obbligazioni
contratte dall'organo comune in relazione al  programma  di  rete,  i
terzi possono far valere i  loro  diritti  esclusivamente  sul  fondo
comune; 3) entro  due  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio  annuale
l'organo comune redige una situazione  patrimoniale,  osservando,  in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio
della societa'  per  azioni,  e  la  deposita  presso  l'ufficio  del
registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica,  in  quanto
compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.  Ai
fini degli adempimenti pubblicitari di  cui  al  comma  4-quater,  il
contratto deve essere redatto  per  atto  pubblico  o  per  scrittura
privata autenticata, ovvero per atto  firmato  digitalmente  a  norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7
marzo  2005,  n.  82,  e   successive   modificazioni,   da   ciascun
imprenditore  o  legale  rappresentante   delle   imprese   aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese  attraverso
il  modello  standard  tipizzato  con  decreto  del  Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
    a) il nome, la ditta, la ragione o la  denominazione  sociale  di
ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto  o  per
adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede  della  rete,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c); 
    b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione  e  di
innalzamento  della  capacita'  competitiva  dei  partecipanti  e  le
modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento  verso
tali obiettivi; 
    c)  la  definizione  di  un  programma  di  rete,  che   contenga
l'enunciazione dei  diritti  e  degli  obblighi  assunti  da  ciascun
partecipante; le modalita' di realizzazione  dello  scopo  comune  e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo  patrimoniale  comune,
la misura e i criteri di  valutazione  dei  conferimenti  iniziali  e
degli eventuali contributi successivi  che  ciascun  partecipante  si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione  del  fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del  conferimento
puo' avvenire anche mediante  apporto  di  un  patrimonio  destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera  a),
del codice civile; 
    d) la durata del contratto, le modalita'  di  adesione  di  altri
imprenditori  e,  se  pattuite,  le  cause  facoltative  di   recesso
anticipato e le condizioni  per  l'esercizio  del  relativo  diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole  generali  di
legge in materia di scioglimento  totale  o  parziale  dei  contratti
plurilaterali con comunione di scopo; 
    e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome,  la  ditta,
la ragione o la denominazione  sociale  del  soggetto  prescelto  per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto  o
di una o piu' parti o fasi  di  esso,  i  poteri  di  gestione  e  di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole  relative
alla sua eventuale sostituzione durante  la  vigenza  del  contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che  sia
diversamente  disposto  nel  contratto,  degli  imprenditori,   anche
individuali,  partecipanti   al   contratto,   nelle   procedure   di
programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei
processi  di  internazionalizzazione  e   di   innovazione   previsti
dall'ordinamento,   nonche'   all'utilizzazione   di   strumenti   di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di  cui  sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;"»; 
  al comma 2, all'alinea, le parole: «e' aggiunto infine il  seguente
periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine,  i
seguenti periodi:» e, al  capoverso,  dopo  le  parole:  «annotazioni
d'ufficio della  modifica»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «;  se  e'
prevista la costituzione del fondo comune, la  rete  puo'  iscriversi
nella  sezione  ordinaria  del  registro  delle  imprese  nella   cui
circoscrizione  e'  stabilita  la  sua  sede;  con  l'iscrizione  nel
registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica». 
  All'articolo 46, al comma 1, alinea, le parole:  «sono  aggiunti  i
seguenti commi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'  aggiunto  il
seguente». 
  Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente: 
  «Art. 46-bis. - (Modifiche alla legge 28  giugno  2012,  n.  92,  e
misure in materia di accordi di lavoro). - 1. Alla  legge  28  giugno
2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "I termini ridotti di cui al primo periodo  trovano
applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in  ogni  altro
caso previsto dai contratti  collettivi  stipulati  ad  ogni  livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
sul piano nazionale"; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
  "17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo  la  lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente: 
  "i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte
del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di
apprendistato" "; 
    c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art.  69-bis",  comma  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  "a) che la collaborazione con il  medesimo  committente  abbia  una
durata  complessiva  superiore  a  otto  mesi  annui  per  due   anni
consecutivi"; 
  2) alla lettera  b),  le  parole:  "corrispettivi  complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "corrispettivi  annui  complessivamente
percepiti  dal   collaboratore   nell'arco   di   due   anni   solari
consecutivi"; 
    d) all'articolo 1, comma 32, lettera  a),  capoverso  "Art.  70",
comma 1, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Per  l'anno
2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi'  rese,
in tutti i  settori  produttivi,  compresi  gli  enti  locali,  fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite  massimo  di  3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori  di  prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS  provvede  a
sottrarre dalla contribuzione figurativa  relativa  alle  prestazioni
integrative del salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli  accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio"; 
    e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le  parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"
e la lettera b) e' abrogata; 
    f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente: 
  "46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il
31 ottobre 2014, procede, insieme alle  associazioni  dei  datori  di
lavoro   e   alle    organizzazioni    sindacali    dei    lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale,  ad  una
ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali  in  essere
alla predetta data, al fine di  verificare  la  corrispondenza  della
disciplina transitoria di cui al comma 46 a  tali  prospettive  e  di
proporre,  compatibilmente  con  i  vincoli  di   finanza   pubblica,
eventuali conseguenti iniziative"; 
    g) all'articolo 2, comma 57, le parole: ", al 28  per  cento  per
l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014" sono  sostituite  dalle
seguenti: "e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014"  e  le
parole: "al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per  l'anno
2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22  per  cento  per  l'anno
2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento  a  decorrere
dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento  per
l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al  22  per  cento  per
l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016"; 
    h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente: 
  "70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive  modificazioni,  le  parole:  'qualora  la   continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata' sono  sostituite
dalle seguenti: 'quando sussistano prospettive di continuazione o  di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione, da valutare in base a  parametri  oggettivi  definiti
con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali'.
L'articolo 3 della citata legge n.  223  del  1991,  come  da  ultimo
modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2016"; 
    i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente: 
  "70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di  crisi
aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono
essere depositati presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, secondo modalita' indicate con decreto  direttoriale.  Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica"; 
    l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole:  "della  presente  legge,"  sono  inserite  le  seguenti:  "i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata  fino
a sei mesi,". 
  2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre  1990,  n.
428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
    "b-bis) per le quali vi sia stata la  dichiarazione  di  apertura
della procedura di concordato preventivo; 
    b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione  dell'accordo  di
ristrutturazione dei debiti". 
  3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g)  del
comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2013  e
2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a  12
milioni di  euro  per  l'anno  2014,  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dalla medesima lettera g)  del  comma  1  e,  quanto  a  46
milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214». 
  All'articolo 47, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  All'articolo 49, al comma 3, le parole:  «nel  limite  di  euro  di
100.000»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  limite  di   euro
100.000». 
  Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente: 
  «Art. 51-bis. - (Misure per lo  sviluppo  delle  imprese  culturali
dello spettacolo).- 1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse
articolazioni di genere e di settori di  attivita'  cinematografiche,
teatrali, musicali, di danza, di circhi e di  spettacoli  viaggianti,
costituiti in forma di  impresa,  e'  riconosciuta  la  qualifica  di
micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina  dell'Unione
europea vigente in materia. 
  2. Le imprese di cui al comma  1  usufruiscono  delle  agevolazioni
nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente  per
le piccole e medie imprese, in attuazione del  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005. 
  3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15  novembre
1993, n. 507, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
    "i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno
delle  sale  cinematografiche  in  quanto   e   laddove   percepibile
esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso"». 
  All'articolo 52: 
  al comma 1, la parola: «21-quinques» e' sostituita dalla  seguente:
«21-quinquies»; 
  al comma 2, le parole: «per  l'entrata  in  di  operativita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'entrata in operativita'»; 
  dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del  decreto  legislativo  3
aprile 2006,  n.  152,  e'  considerato  sottoprodotto  il  digestato
ottenuto in impianti  aziendali  o  interaziendali  dalla  digestione
anaerobica, eventualmente associata anche  ad  altri  trattamenti  di
tipo fisico-meccanico, di  effluenti  di  allevamento  o  residui  di
origine   vegetale   o   residui   delle   trasformazioni   o   delle
valorizzazioni     delle     produzioni      vegetali      effettuate
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati
fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
sono definite le  caratteristiche  e  le  modalita'  di  impiego  del
digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti
e all'efficienza di uso, ai concimi di origine  chimica,  nonche'  le
modalita' di  classificazione  delle  operazioni  di  disidratazione,
sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura. 
  2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 183,  comma  1,  lettera  bb),  alinea,  dopo  le
parole: "della cooperativa agricola" sono inserite  le  seguenti:  ",
ivi compresi i consorzi agrari,"; 
    b) all'articolo  193,  comma  9-bis,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "della cooperativa agricola" sono inserite  le  seguenti:  ",
ivi compresi i consorzi agrari,"». 
  All'articolo 53: 
  al comma 1: 
  alla lettera a), numero 3), sono premesse le seguenti  parole:  «al
quarto periodo,»; 
  alla lettera b), dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
  «2-bis) al comma 5, dopo  le  parole:  "alle  aziende  esercenti  i
servizi  stessi"  sono  inserite  le  seguenti:   "determinate,   con
particolare riferimento al trasporto  pubblico  regionale  e  locale,
tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli  investimenti
effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che  dovra'  essere
osservato   dagli   enti   affidanti   nella   quantificazione    dei
corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel  bando  di  gara  o
nella lettera d'invito di cui al comma 11"». 
  All'articolo 54: 
  al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
  «0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    "L'appello si propone con  citazione  contenente  le  indicazioni
prescritte dall'articolo 163.  L'appello  deve  essere  motivato.  La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 
    1) l'indicazione delle parti del  provvedimento  che  si  intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla  ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 
    2) l'indicazione delle circostanze da cui  deriva  la  violazione
della  legge  e  della  loro  rilevanza  ai  fini   della   decisione
impugnata"; 
  0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: "che il collegio  non
li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero"
sono soppresse»; 
  al comma 1, lettera a): 
  al  capoverso  «Art.  348-bis»  la  rubrica  e'  sostituita   dalla
seguente: «Inammissibilita' dell'appello»; 
  al capoverso «Art. 348-ter»: 
  al  primo  comma,  dopo  le  parole:  «prima  di   procedere   alla
trattazione» sono inserite le seguenti: «, sentite le parti»; 
  al terzo comma, primo periodo, le parole: «nei  limiti  dei  motivi
specifici esposti con l'atto di appello» sono soppresse; 
  al quarto comma, dopo le parole: «di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)»
sono inserite le seguenti: «del primo comma»; 
  al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) all'articolo  434,  il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "Il   ricorso   deve   contenere   le   indicazioni    prescritte
dall'articolo 414. L'appello deve  essere  motivato.  La  motivazione
dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita': 
    1) l'indicazione delle parti del  provvedimento  che  si  intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla  ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 
    2) l'indicazione delle circostanze da cui  deriva  la  violazione
della  legge  e  della  loro  rilevanza  ai  fini   della   decisione
impugnata"»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis.  All'articolo  702-quater,  primo  comma,  del  codice   di
procedura  civile,  la  parola:  "rilevanti"  e'   sostituita   dalla
seguente: "indispensabili"»; 
  al comma 2, le parole: «lettere a), c), d) ed e)»  sono  sostituite
dalle seguenti: «lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e),»; 
  dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano al processo tributario di cui  al  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 546». 
  All'articolo 55: 
  al comma 1,  lettera  d),  capoverso,  sono  premesse  le  seguenti
parole: «Art. 4. - (Termine di proponibilita'). - 1.»; 
  dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia  e  delle
finanze procede comunque ai pagamenti degli  indennizzi  in  caso  di
pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri». 
  All'articolo 57: 
  al comma 1: 
  dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
    «b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie  di
prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali»; 
  alla lettera d), dopo le parole: «nei settori civile»  e'  inserita
la seguente: «, industriale»; 
  dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
    «d-bis) processi di  produzione  o  valorizzazione  di  prodotti,
processi produttivi od organizzativi o  servizi  che,  rispetto  alle
alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita»; 
  ai commi 2, 3, 4 e 7, le parole: «di cui al primo  comma»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
  al comma 6, dopo  le  parole:  «dalle  societa'  a  responsabilita'
limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis  del
codice civile» sono inserite le seguenti: «e  dalle  imprese  di  cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni». 
  All'articolo 59: 
  al comma 2, le parole: «al comma  3,  3-bis  e  al  comma  4»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4»; 
  i commi 8, 9 e 10 sono soppressi; 
  al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime
disposizioni si applicano al rinnovo  delle  autorizzazioni  per  gli
impianti gia' in esercizio»; 
  al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Allo scopo
di assicurare la  piena  osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede  ai
sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n.  99.
A tal fine, la disposizione di  cui  all'articolo  4,  comma  31-bis,
ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  si  interpreta
nel senso che le maggiori entrate ivi  richiamate  e  destinate  alla
finalita' ivi indicata sono  determinate  dalla  differenza  tra  gli
importi  delle  tariffe  indicati  nella  tabella   D   allegata   al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi  indicati  nella
tabella D come sostituita dal citato articolo 4,  comma  31-bis,  del
decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 130 del 2011»; 
  al comma 15, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle  seguenti:
«comma 14»; 
  al comma 16, le parole: «precedenti commi 15 e 16» sono  sostituite
dalle seguenti: «commi 14 e 15»; 
  al comma 17, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle  seguenti:
«comma 14»; 
  al comma 18, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle  seguenti:
«comma 14» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:
«al medesimo comma»; 
  al comma 19, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle  seguenti:
«comma 15». 
  Nel capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 59  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «Art. 59-bis. - (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni  dei
prodotti agricoli e alimentari). -  1.  Al  fine  di  contrastare  le
pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari
a denominazione di origine protetta (DOP), a  indicazione  geografica
protetta  (IGP),  di  specialita'  tradizionale  garantita  (STG)   o
certificati come biologici ovvero che devono  soddisfare  determinati
requisiti merceologici o specifiche qualitative  richiesti  da  norme
relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM),  consistenti,  tra
l'altro,  in  contraffazioni,  falsificazioni,  imitazioni  e   altre
operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni,
sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o  sui  simboli
che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e  che  figurano
direttamente  sull'imballaggio  o  sull'etichetta  appostavi  o   sul
dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o  fascette  legati  al
prodotto medesimo o, in mancanza, sui  documenti  di  accompagnamento
del prodotto agricolo  o  alimentare,  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con  il  Ministro  dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce  le
modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli
e  alimentari  con  sistemi  di  sicurezza  realizzati  dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su  elementi
elettronici o telematici, anche in collegamento con  banche  dati,  e
prevedendo,  ove  possibile,  l'utilizzo,  ai   fini   dei   relativi
controlli,  di  dispositivi  o  mezzi  tecnici  di  controllo  e   di
rilevamento  a  distanza.  Il  regolamento  definisce   altresi'   le
caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore ad un anno dalla data della  sua  entrata  in  vigore,  per
l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza. 
  2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di  sicurezza
di cui al comma 1  sono  a  carico  dei  soggetti  che  si  avvalgono
dell'etichettatura di cui al presente articolo. 
  Art.  59-ter.  -  (Informatizzazione  del  registro  dei  pescatori
marittimi). - 1. Presso ogni capitaneria di  porto  e'  istituito  il
registro elettronico dei pescatori marittimi  (REPM),  contenente  le
informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  ottobre  1968,  n.
1639, e successive modificazioni. 
  2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale
devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali sono definite le modalita' operative per il  passaggio  dal
registro in forma cartacea a quello in forma elettronica. 
  Art. 59-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4). - 1. Il comma 2 dell'articolo  2  del  decreto  legislativo  9
gennaio 2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti: 
  "2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate
dall'imprenditore  ittico  di  cui  all'articolo   4,   le   seguenti
attivita': 
    a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio  su  navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo'; 
    b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali  e
di servizi, finalizzate  alla  corretta  fruizione  degli  ecosistemi
acquatici e delle risorse della pesca  e  alla  valorizzazione  degli
aspetti  socio-culturali  delle  imprese   ittiche,   esercitate   da
imprenditori,  singoli  o  associati,  attraverso  l'utilizzo   della
propria   abitazione   o   di    struttura    nella    disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'. 
  2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale,  purche'
non prevalenti rispetto  a  questa  ed  effettuate  dall'imprenditore
ittico mediante l'utilizzo  di  prodotti  provenienti  in  prevalenza
dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di  risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica,  le  seguenti
attivita': 
    a) la trasformazione, la distribuzione e  la  commercializzazione
dei  prodotti  della  pesca,  nonche'  le  azioni  di  promozione   e
valorizzazione; 
    b) l'attuazione di interventi  di  gestione  attiva,  finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli  ecosistemi
acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero"». 
  All'articolo 60: 
  al comma 4, i capoversi sono contraddistinti con le lettere da a) a
f); 
  al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
  «i voucher  individuali  di  innovazione  che  le  imprese  possono
utilizzare per progetti di innovazione sviluppati  in  collaborazione
con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale». 
  All'articolo 62: 
    al comma 1, dopo le parole: «n. 123, adotta,»  sono  inserite  le
seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio,»; 
  al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Fondo»  sono  inserite
le seguenti: «di cui al comma 1 del medesimo articolo 61»; 
  al comma 11, la parola:  «titolo»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«capo». 
  All'articolo 63: 
  al comma 2, le parole: «dell'articolo 87  del  Trattato  istitutivo
della   Comunita'   europea»   sono   sostituite   dalle    seguenti:
«dell'articolo  107  del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione
europea»; 
  al comma 4, le parole: «e' cosi'  modificato:  "»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e' sostituito dal seguente: "Art. 20. - (Valutazione
dei progetti di ricerca). - 1.». 
  All'articolo 64: 
  al comma 1, le parole: «la ristrutturazione» sono sostituite  dalle
seguenti: «alla ristrutturazione»; 
  sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di  cui
al comma 1, la somma di 5 milioni di euro e' destinata  al  Fondo  di
cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002,  n.
289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo. 
    3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge  27  dicembre
2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti: 
    "12. Presso l'Istituto per il credito sportivo  e'  istituito  il
Fondo  di  garanzia  per   i   mutui   relativi   alla   costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle  relative  aree,
da parte di societa' o associazioni sportive nonche'  di  ogni  altro
soggetto pubblico  o  privato  che  persegua,  anche  indirettamente,
finalita' sportive. 
    13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal  Ministro
per gli  affari  regionali,  il  turismo  e  lo  sport,  su  proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il  Comitato  olimpico
nazionale italiano.  Al  Fondo  possono  essere  destinati  ulteriori
apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici"». 
  All'articolo 66, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio  2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106, e successive modificazioni, dopo le  parole:  "la  delimitazione
dei Distretti e' effettuata" sono inserite le seguenti: ",  entro  il
31 dicembre 2012,"». 
  Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente: 
  «Art. 66-bis. - (Interventi in favore della sicurezza  del  turismo
montano). - 1. Per  l'anno  2013  e'  istituito  il  Fondo  nazionale
integrativo per  la  sicurezza  del  turismo  in  montagna,  con  una
dotazione pari a un milione di euro. Al relativo onere  si  provvede,
per    l'anno     2013,     mediante     corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,  n.  307,  relativa  al
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica   economica,   come
incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto. 
  2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3  si  provvede,
entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno,  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto   1997,   n.   281,   e   successive
modificazioni. Lo schema del decreto e'  trasmesso  alle  Camere  per
l'acquisizione dei pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla
trasmissione. Decorso il termine di cui  al  precedente  periodo,  il
decreto puo' essere comunque adottato. 
  3. Il decreto  di  cui  al  comma  2  provvede,  nei  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  di  cui  al  comma   1,   al
finanziamento, in favore  dei  comuni  montani  e  degli  enti,  come
individuati dal decreto  medesimo,  di  progetti  rientranti  tra  le
seguenti tipologie: 
    a) sviluppo in sicurezza del turismo montano  e  degli  sport  di
montagna; 
    b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei  rifugi
di montagna  con  riferimento  alla  manutenzione  per  la  messa  in
sicurezza degli stessi; 
    c)  potenziamento  e  valorizzazione  del   soccorso   alpino   e
speleologico; 
    d)  prevenzione  per  la  sicurezza  in  montagna   in   ambiente
attrezzato e libero. 
  4. Il Club alpino italiano,  nell'ambito  della  propria  attivita'
istituzionale,  puo'  prevedere  progetti  per   la   tutela   e   la
valorizzazione della rete sentieristica e  dei  rifugi  presenti  sul
territorio   nazionale,   da   realizzare   anche   avvalendosi    di
finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1. 
  5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il  Collegio
nazionale dei maestri di sci,  nell'ambito  della  propria  attivita'
istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale  in
campo  turistico  e  montano,  possono  prevedere  progetti  per   la
sicurezza e la prevenzione degli  incidenti  in  montagna,  attivita'
propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di  guida
alpina e di maestro di  sci,  iniziative  a  supporto  della  propria
attivita' istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole
della montagna e per la realizzazione di  attivita'  compatibili  con
l'ambiente montano, nonche' iniziative  rivolte  alla  valorizzazione
delle risorse montane». 
  All'articolo 67, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo per la tutela
dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio,  di  cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, iscritta, come residui di stanziamento, nel  conto  residui  del
capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, e' destinata, per  l'esercizio  finanziario  2012,  al
Comitato  olimpico  nazionale  italiano,  al  fine  della  successiva
riassegnazione  alle  federazioni  sportive   interessate,   per   lo
svolgimento nel territorio nazionale di  grandi  eventi  sportivi  di
rilevanza mondiale. 
  5-ter. Al fine di consentire la  promozione  e  lo  svolgimento  di
iniziative per  la  celebrazione  e  la  commemorazione  di  Giovanni
Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, e' assegnato, per
l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo.  Al
relativo onere, pari a 100.000 euro  per  l'anno  2013,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno  2013,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2012-2014,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: 
  "10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di
aerotaxi. L'imposta e'  applicata  anche  sui  voli  taxi  effettuati
tramite elicottero. L'imposta  e'  a  carico  del  passeggero  ed  e'
versata dal vettore.  L'imposta,  dovuta  per  ciascun  passeggero  e
all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a: 
      a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; 
      b) euro 100 in caso di tragitto superiore a  100  chilometri  e
non superiore a 1.500 chilometri; 
      c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri"; 
    b) al comma 11, lettera  a),  il  numero  7)  e'  sostituito  dal
seguente: 
    "7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;"». 
  Al titolo III, dopo il capo X e' aggiunto il seguente: 
 
                             «Capo X-bis 
 
MISURE  URGENTI  PER  LA  CHIUSURA  DELLA   GESTIONE   DELL'EMERGENZA
  DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO  A  SEGUITO  DEL  SISMA  DEL  6
  APRILE 2009,  NONCHE'  PER  LA  RICOSTRUZIONE,  LO  SVILUPPO  E  IL
  RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI 
 
  Art. 67-bis. - (Chiusura dello stato di emergenza). - 1.  Lo  stato
di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato  la
provincia dell'Aquila e gli altri comuni  della  regione  Abruzzo  il
giorno 6 aprile 2009, gia' prorogato con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati
nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011  e  n.  290  del  14
dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012. 
  2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre  2012,  al
solo  fine  di  consentire   il   passaggio   delle   consegne   alle
amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario  delegato
ovvero la Struttura di missione per le attivita' espropriative per la
ricostruzione, tutti gli  uffici,  le  strutture,  le  commissioni  e
qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto  del
Commissario delegato. 
  3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni
di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonche'  di  assicurare
senza soluzione di continuita' l'assistenza alle popolazioni  colpite
dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o
comunque flessibile in servizio presso i comuni,  le  province  e  la
regione Abruzzo, assunto sulla base delle  ordinanze  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione  del  decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al  31  dicembre  2012,
presso  le  medesime  amministrazioni.  Con  decreto  del  Capo   del
Dipartimento  per  lo  sviluppo  delle  economie  territoriali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale  non  apicale  in
servizio presso  l'Ufficio  coordinamento  ricostruzione,  presso  il
Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le
macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per
la ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre  2012
al  31  dicembre  2012  agli  enti  locali,  alla  regione   e   alle
amministrazioni statali impegnate  nella  ricostruzione.  Agli  oneri
relativi al personale di cui al presente comma  si  provvede  con  le
risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. 
  4.  Il  Commissario  delegato  per  la  ricostruzione  fornisce  al
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il  15  settembre  2012,
una relazione dettagliata sullo stato degli interventi  realizzati  e
in corso di realizzazione e sulla situazione  contabile  nonche'  una
ricognizione  del  personale  ancora  impiegato,  ad   ogni   titolo,
nell'emergenza e nella ricostruzione.  Entro  i  successivi  quindici
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  sono
disciplinati  i  rapporti  derivanti  da  contratti   stipulati   dal
Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento
ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonche'  le
modalita'  per  consentire  l'ultimazione   di   attivita'   per   il
superamento dell'emergenza per le quali il Commissario  delegato  per
la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del  30  giugno  2012,
formale richiesta  al  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  per  il  completamento  di
interventi  urgenti  di  ricostruzione  gia'   oggetto   di   decreti
commissariali emanati. 
  5. Entro il 30  settembre  2012  le  residue  disponibilita'  della
contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario  delegato  per  la
ricostruzione sono versate ai  comuni,  alle  province  e  agli  enti
attuatori  interessati,  in  relazione  alle  attribuzioni  di   loro
competenza,  per  le  quote  stabilite  con  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  per  la
coesione territoriale. Le spese  sostenute  a  valere  sulle  risorse
eventualmente trasferite  sono  escluse  dai  vincoli  del  patto  di
stabilita'  interno.   Con   il   medesimo   decreto,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, anche  nelle  more  dell'adozione  dei
provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.
229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario,  fisico
e procedurale degli interventi di ricostruzione  e  per  l'invio  dei
relativi dati al Ministero dell'economia e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  e  successive
modificazioni. Le disposizioni del decreto  legislativo  n.  229  del
2011  e  dei  relativi  provvedimenti  attuativi  si  applicano   ove
compatibili  con  le  disposizioni  del  presente  articolo  e  degli
articoli da 67-ter a 67-sexies. 
  Art. 67-ter. - (Gestione ordinaria della  ricostruzione).  -  1.  A
decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e  ogni  intervento
necessario  per  favorire  e  garantire  il  ritorno   alle   normali
condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma  del  6  aprile  2009
sono gestiti sulla base del  riparto  di  competenze  previsto  dagli
articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da  assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto,  il
ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici,  l'attrattivita'  e
lo  sviluppo  economico-sociale  dei   territori   interessati,   con
particolare riguardo  al  centro  storico  monumentale  della  citta'
dell'Aquila. 

        
      
  2. Per i fini di cui al comma 1 e per  contemperare  gli  interessi
delle popolazioni colpite  dal  sisma  con  l'interesse  al  corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno  competente  sulla  citta'  dell'Aquila  e  uno
competente sui restanti comuni del cratere.  Tali  Uffici  forniscono
l'assistenza tecnica alla  ricostruzione  pubblica  e  privata  e  ne
promuovono la qualita',  effettuano  il  monitoraggio  finanziario  e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati
al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  13
della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  successive  modificazioni,
garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internet  istituzionali  un'informazione  trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono  il  controllo  dei  processi  di
ricostruzione  e  di  sviluppo   dei   territori,   con   particolare
riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica
ed edilizia delle  opere  eseguite  rispetto  al  progetto  approvato
attraverso  controlli  puntuali  in  corso  d'opera,  nonche'   della
congruita'  tecnica  ed  economica.  Gli  Uffici  curano,   altresi',
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per
la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione
di una commissione per i pareri, alla quale  partecipano  i  soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. 
  3. L'Ufficio speciale per i  comuni  del  cratere,  costituito  dai
comuni interessati con sede in uno di essi,  ai  sensi  dell'articolo
30, commi 3 e 4, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro  per  la  coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze,  con  il
presidente della regione Abruzzo, con  i  presidenti  delle  province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere,  coordina  gli  otto  uffici  territoriali
delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa  intesa  con
il  Ministro  per  la  coesione   territoriale,   con   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  con  il  presidente  della  regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila.  Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  determinati  l'organizzazione,  la  struttura,  la  durata,   i
rapporti con i livelli istituzionali centrali,  regionali  e  locali,
gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari,  la
dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici  speciali,  nel
limite massimo di 50 unita', di cui,  per  un  triennio,  nel  limite
massimo di 25 unita' a tempo  determinato,  per  ciascun  Ufficio.  A
ciascuno dei titolari degli Uffici  speciali  con  rapporto  a  tempo
pieno  ed  esclusivo   e'   attribuito   un   trattamento   economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui,  al  lordo  degli
oneri a carico dell'amministrazione. 
  4. Il Dipartimento per  lo  sviluppo  delle  economie  territoriali
della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   coordina   le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione  e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso,  d'intesa  con  la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici  speciali  di  cui  al
comma 2, in partenariato con le associazioni e con le  organizzazioni
di categoria presenti nel territorio. 
  5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009,
il comune dell'Aquila e i comuni del  cratere  sono  autorizzati,  in
deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  76,  commi  4  e  7,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,  ad
assumere  a  tempo  indeterminato,  a   decorrere   dall'anno   2013,
complessivamente 200  unita'  di  personale,  previo  esperimento  di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate  al
comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle  aree  omogenee.
In  considerazione  delle  suddette  assegnazioni  di  personale   e'
incrementata temporaneamente nella misura  corrispondente  la  pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale  eventualmente
risultante  in  soprannumero  e'  assorbito  secondo   le   ordinarie
procedure vigenti. 
  6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6  aprile  2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  successive  modificazioni,  ad  assumere  a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche.  Tale
personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita'  agli  Uffici
speciali  di  cui  al  comma  2,  fino  a  40  unita'  alle  province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla  cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello  sviluppo  del  territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse
a calamita' e ricostruzione, secondo  quanto  disposto  con  apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette  assunzioni  di
personale e' corrispondentemente incrementata la  dotazione  organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo  2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95. 
  7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6  sono  bandite  e
gestite  dalla  Commissione  per   l'attuazione   del   progetto   di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di  cui  al  decreto
interministeriale 25 luglio 1994,  su  delega  delle  amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal  Presidente
del Consiglio dei Ministri. 
  8. Nell'ambito delle intese  di  cui  al  comma  3  sono  definiti,
sentito  il  Ministro  per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione,  le  categorie  e  i   profili   professionali   dei
contingenti di personale di cui ai commi  5  e  6,  i  requisiti  per
l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota
di riserva, in misura  non  superiore  al  50  per  cento  dei  posti
banditi, a favore del  personale  che  abbia  maturato  un'esperienza
professionale  di  almeno  un  anno,  nell'ambito  dei  processi   di
ricostruzione, presso la  regione,  le  strutture  commissariali,  le
province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere  a
seguito di formale contratto  di  lavoro,  nonche'  le  modalita'  di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma  5.  Gli  uffici
periferici delle amministrazioni  centrali  operanti  nel  territorio
della  regione  Abruzzo  interessati  ai  processi  di  ricostruzione
possono essere potenziati attraverso il trasferimento,  a  domanda  e
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque  sia  il
tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella  sede  dalla  quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di
selezione del personale di cui al comma  6,  si  puo'  prevedere  nei
bandi di concorso una quota di iscrizione  non  superiore  al  valore
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62. 
  Art. 67-quater. - (Criteri e modalita' della ricostruzione).  -  1.
Nella ricostruzione il comune dell'Aquila  e  i  comuni  del  cratere
perseguono i seguenti obiettivi: 
    a) il rientro della popolazione nelle  abitazioni  attraverso  la
ricostruzione  e  il  recupero,  con  miglioramento  sismico  e,  ove
possibile,  adeguamento  sismico,  di  edifici  pubblici  o  di   uso
pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e  degli  edifici
privati  residenziali,  con  priorita'  per   quelli   destinati   ad
abitazione  principale,  insieme  con  le  opere  di   urbanizzazione
primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma; 
    b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e  la
riqualificazione dell'abitato,  in  funzione  anche  della  densita',
qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei  servizi
pubblici su  scala  urbana,  nonche'  della  piu'  generale  qualita'
ambientale,  attraverso  interventi  di  ricostruzione   che,   anche
mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione  del
carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di
esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino: 
      1) un elevato livello di qualita', in termini  di  vivibilita',
salubrita'  e  sicurezza  nonche'  di  sostenibilita'  ambientale  ed
energetica del tessuto urbano; 
      2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate
tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento  sismico  e
il risparmio energetico; 
      3)  l'utilizzo   di   moderne   soluzioni   architettoniche   e
ingegneristiche  in  fase  di  modifica  degli  spazi  interni  degli
edifici; 
      4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei  centri  storici,  la
riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale
attraverso l'uso della banda larga, il controllo  del  sistema  delle
acque  finalizzato  alla  riduzione   dei   consumi   idrici   e   la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti; 
    c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento. 
  2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante: 
    a) interventi singoli o in forma associata da parte dei  privati,
aventi ad oggetto uno o piu' aggregati  edilizi,  che  devono  essere
iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune.  Decorso
inutilmente  tale  termine,  il  comune  si  sostituisce  al  privato
inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
mediante  procedimento  ad  evidenza  pubblica,  la  progettazione  e
l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto  concerne  i
maggiori oneri; 
    b)  programmi  integrati,  nei  casi  in  cui   siano   necessari
interventi unitari. In tali  casi  il  comune,  previo  consenso  dei
proprietari degli edifici rientranti  nell'ambito  interessato,  puo'
bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione  di
un  unico  soggetto  attuatore  con  compiti   di   progettazione   e
realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In  caso
di mancato consenso e di  particolare  compromissione  dell'aggregato
urbano, e' facolta' del comune procedere  all'occupazione  temporanea
degli immobili; 
    c) delega volontaria ai comuni, da parte dei  proprietari,  delle
fasi della progettazione, esecuzione e gestione  dei  lavori,  previa
rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e'
rilasciata mediante scrittura  privata  autenticata  nelle  forme  di
legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se
dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno
i  due  terzi  delle  superfici  utili  complessive  di  appartamenti
destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che  rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili  complessive  delle  unita'
immobiliari a qualunque uso destinate.  Al  fine  di  incentivare  il
ricorso  a  tale  modalita'  di  attuazione,  si  possono   prevedere
premialita' in favore dei  proprietari  privati  interessati  che  ne
facciano    domanda,    consistenti    nell'ampliamento    e    nella
diversificazione delle destinazioni d'uso,  nonche',  in  misura  non
superiore  al  20  per  cento,  in  incrementi  di  superficie  utile
compatibili con la struttura architettonica  e  tipo-morfologica  dei
tessuti urbanistici  storici,  privilegiando  le  soluzioni  che  non
comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano  la
riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  che  non  contengono  principi
fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa
regionale. 
  4. Per l'esecuzione degli interventi  unitari  in  forma  associata
sugli  aggregati  di  proprieta'  privata  ovvero  mista  pubblica  e
privata, anche non  abitativi,  i  proprietari  si  costituiscono  in
consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi  rivolto
dal  comune.  La  costituzione  del  consorzio  e'  valida   con   la
partecipazione dei proprietari che rappresentino  almeno  il  51  per
cento delle superfici utili complessive dell'immobile,  ivi  comprese
le superfici ad  uso  non  abitativo.  La  mancata  costituzione  del
consorzio  comporta  la  perdita  dei  contributi   e   l'occupazione
temporanea da  parte  del  comune,  che  si  sostituisce  ai  privati
nell'affidamento della progettazione e  dell'esecuzione  dei  lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei  consorzi  obbligatori  avviene
nel rispetto dei principi  di  economicita',  efficacia,  parita'  di
trattamento e trasparenza ed e' preceduto da  un  invito  rivolto  ad
almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza. 
  5. In considerazione del particolare valore del centro storico  del
capoluogo del comune dell'Aquila,  alle  unita'  immobiliari  private
diverse da quelle  adibite  ad  abitazione  principale  ivi  ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e'  riconosciuto
un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari
al  costo,  comprensivo  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   degli
interventi sulle strutture e sugli elementi  architettonici  esterni,
comprese le rifiniture esterne,  e  sulle  parti  comuni  dell'intero
edificio, definite ai sensi dell'articolo  1117  del  codice  civile,
nonche'  per  gli  eventuali  oneri  per  la  progettazione   e   per
l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici  sono
applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono  escluse
dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in  parte,
in violazione delle vigenti  norme  urbanistiche  ed  edilizie  o  di
tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta  sanatoria
ai sensi della legge 28  febbraio  1985,  n.  47.  La  fruizione  dei
benefici previsti dal presente comma e' subordinata  al  conferimento
della delega volontaria di cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  del
presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune
procedere all'occupazione temporanea degli immobili. 
  6. Nell'ambito delle misure finanziate con le  risorse  di  cui  al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  si
intendono ricompresi gli interventi  preordinati  al  sostegno  delle
attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una
quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'
indicate nel presente articolo. 
  7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione
e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri  indennizzi
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  anche  coloro  che
succedono mortis causa, a titolo  di  erede  o  di  legatario,  nella
proprieta' dei relativi immobili,  a  condizione  che  alla  data  di
apertura della successione i contributi non siano stati gia'  erogati
in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli. 
  8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei
lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena  di
nullita' e devono  contenere,  in  maniera  chiara  e  comprensibile,
osservando in particolare i principi di buona fede e  di  lealta'  in
materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di
protezione delle categorie  di  consumatori  socialmente  deboli,  le
seguenti informazioni: 
    a) identita' del professionista e dell'impresa; 
    b)  requisiti  di  ordine  generale  e  di   qualificazione   del
professionista e dell'impresa, indicando espressamente le  esperienze
pregresse e  il  fatturato  degli  ultimi  cinque  anni,  nonche'  la
certificazione antimafia e di  regolarita'  del  documento  unico  di
regolarita' contributiva; 
    c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori
commissionati; 
    d) determinazione e  modalita'  di  pagamento  del  corrispettivo
pattuito; 
    e) modalita' e tempi di consegna; 
    f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione
dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura  e
l'identita' del subappaltatore. 
  9. Al fine di garantire la  massima  trasparenza  e  tracciabilita'
nell'attivita'  di  riparazione  e  di  ricostruzione  degli  edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli
operatori economici interessati all'esecuzione  degli  interventi  di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al  comma  2  dell'articolo
67-ter fissano i criteri generali  e  i  requisiti  di  affidabilita'
tecnica  per  l'iscrizione   volontaria   nell'elenco.   L'iscrizione
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso  dei  requisiti  di
cui all'articolo 38 del codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche  antimafia
effettuate   dalle   prefetture-uffici   territoriali   del   Governo
competenti.  Gli  aggiornamenti  periodici   delle   verifiche   sono
comunicati dalle  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  agli
Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici
dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi  di
capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese  che
progettano ed eseguono i lavori di  ricostruzione,  sanzioni  per  il
mancato rispetto dei tempi  di  esecuzione,  nonche'  prescrizioni  a
tutela delle  condizioni  alloggiative  e  di  lavoro  del  personale
impiegato nei cantieri della ricostruzione. 
  10.  Il  terremoto   del   6   aprile   2009   costituisce   evento
straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli
1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione  di  diritto
dei contratti preliminari di compravendita o  istitutivi  di  diritti
reali  di  godimento  relativi  a  beni  immobili  siti  nei   comuni
interessati  dall'evento  sismico,  individuati   dal   decreto   del
Commissario delegato  16  aprile  2009,  n.  3,  stipulati  in  epoca
antecedente da residenti nei medesimi comuni. 
  11. Le cariche elettive e politiche dei comuni,  delle  province  e
della regione nei cui territori sono ubicate  le  opere  pubbliche  e
private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori
o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di  attivita'
professionali  connesse  con  lo  svolgimento  di  dette  opere,  ivi
comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza  di  consorzi
di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di
incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta
giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma  si
applica anche ai dipendenti  delle  amministrazioni,  enti  e  uffici
pubblici,  che  a  qualsiasi  titolo  intervengano  sui  procedimenti
inerenti alla ricostruzione. 
  12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo  14,  comma
1,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge,  per  gli
orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella  regione
Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si  applicano,  senza  limiti  di
eta', le disposizioni in materia  di  assunzioni  obbligatorie  nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire  nel
rispetto dei  limiti  delle  assunzioni  consentite  dalla  normativa
vigente   per   l'anno   di   riferimento.   Resta   comunque   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della  citata
legge n. 68 del 1999,  e  successive  modificazioni,  in  materia  di
assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in  quanto  ad  esclusivo
beneficio dei lavoratori disabili. 
  Art. 67-quinquies. - (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -  1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma  3  del
presente articolo predispongono, ove non vi abbiano gia'  provveduto,
i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo  14,
comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli
indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la  stima  dei  costi
riguardanti  l'intero   perimetro   del   centro   storico.   Decorso
inutilmente il suddetto termine, le  finalita'  di  cui  all'articolo
67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti  previsti  dalla
legislazione  ordinaria   nazionale   e   regionale.   I   piani   di
ricostruzione  hanno  natura  strategica  e,  ove  asseverati   dalla
provincia   competente   secondo   la   disciplina   vigente,   anche
urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione  normativa
e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai  sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000,  n.  267,  tra  il  comune  proponente  e  la  provincia
competente.  Le  disposizioni  urbanistiche  comunali  si   intendono
aggiornate  se  in  contrasto  con  altre  sopraggiunte  disposizioni
statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani
di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14,  comma  5-bis,  del
decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse  paesaggistico
degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per
i beni culturali e paesaggistici. 
  2.  Fino  all'adozione  di  un  testo  unico   delle   disposizioni
concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6  aprile
2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n.  77,  che  presentano  ancora  ulteriori  profili  di
applicabilita'. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e
di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del  6  aprile
2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del  Commissario  delegato  16  aprile
2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  17  aprile
2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del  28  luglio  2009.
Resta  ferma   l'applicazione   dell'articolo   1,   comma   3,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
  Art.  67-sexies.  -  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli   oneri
derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo  67-ter,  pari  a  euro
14.164.000 per ciascuno degli  anni  2013,  2014  e  2015  e  a  euro
11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante  utilizzo
delle  risorse  del  Fondo   sperimentale   di   riequilibrio,   come
determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e, a decorrere  dalla  data  della  sua  attivazione,  del  fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del  medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011. 
  2.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro   per   la   coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento  delle  risorse
agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche'  le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione. 
  3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi  necessari
per  la  riparazione  e  il  miglioramento  sismico   degli   edifici
gravemente danneggiati dal terremoto del  15  dicembre  2009  che  ha
colpito l'Umbria e per il quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7
gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, a valere  su  corrispondente  quota,
per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria
con  le  modalita'   previste   dalla   medesima   disposizione,   ad
integrazione  del  gettito  derivante  alla  stessa  dall'istituzione
dell'imposta sulla benzina per autotrazione,  prevista  dall'articolo
6, comma 1, lettera c),  della  legge  14  giugno  1990,  n.  158,  e
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre  1990,
n. 398, gia' disposta con legge  regionale  della  regione  Umbria  9
dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata  a  utilizzare
il  finanziamento  assegnato,   con   priorita'   per   gli   edifici
comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive  oggetto
di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di  recupero
della frazione di Spina del comune di Marsciano. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art. 67-septies. - (Interventi urgenti in favore delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012).  -  1.  Il
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  recante  interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  che  hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,  il  20  e  il  29  maggio  2012,  e
l'articolo 10 del presente decreto si applicano  anche  ai  territori
dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza  del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici,  dei  comuni
di Castel  d'Ario,  Commessaggio,  Dosolo,  Motteggiana,  Pomponesco,
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo  Bariano,  Fiesso  Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati,  Piadena,  San  Daniele
Po, Robecco d'Oglio, Argenta. 
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle risorse del  Fondo  per  la  ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20 e del  29  maggio  2012,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. 
  Art.  67-octies.  -  (Credito  d'imposta  in  favore  di   soggetti
danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012). - 1.  I  soggetti
che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od  operativa  e
svolgevano attivita' di impresa o  di  lavoro  autonomo  in  uno  dei
comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e  che  per
effetto del sisma hanno subito la distruzione  ovvero  l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero  la  distruzione  di
attrezzature o  di  macchinari  utilizzati  per  la  loro  attivita',
denunciandole all'autorita'  comunale  e  ricevendone  verificazione,
possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di  imposta
pari  al  costo  sostenuto,  entro  il  30  giugno   2014,   per   la
ricostruzione, il ripristino  ovvero  la  sostituzione  dei  suddetti
beni. 
  2. Il credito di imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta  nei
quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del  rapporto  di  cui  agli
articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite
massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 33, comma 1, terzo  periodo,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e  2015,  mediante  corrispondente
riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono stabilite le modalita' applicative  delle  disposizioni
del presente articolo, ivi incluse quelle  relative  ai  controlli  e
alla revoca del beneficio conseguente alla  sua  indebita  fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza,  secondo
le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui  al  primo
periodo, all'Agenzia delle entrate, che  concede  il  contributo  nel
rispetto del limite di spesa di cui al  comma  3.  A  tal  fine,  per
ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del
credito di imposta fruibile in  ciascuno  degli  anni  2013,  2014  e
2015». 
  L'articolo 68 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 68. - (Assicurazioni estere). - 1. All'articolo 26-ter, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  "Nel  caso  in
cui  l'imposta  sostitutiva  non  sia  applicata  direttamente  dalle
imprese di assicurazione estere operanti nel territorio  dello  Stato
in regime  di  liberta'  di  prestazione  di  servizi  ovvero  da  un
rappresentante  fiscale,  l'imposta  sostitutiva  e'  applicata   dai
soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali  sono  riscossi  i
redditi derivanti da tali contratti". 
  2. All'articolo 1 del decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito  il
seguente: 
  "2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter  si  applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni. L'imposta  di  cui  al  comma  2  e'
commisurata  al  solo  ammontare  del   valore   dei   contratti   di
assicurazione indicati  nel  citato  terzo  periodo.  A  tal  fine  i
contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti  d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e'  riscossa
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo  14  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni". 
  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,  le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale
periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve  essere  effettuato
entro il 16 novembre 2012 sulla base  del  valore  dei  contratti  in
essere al 31 dicembre 2011». 
  All'articolo 69: 
  al comma 2: 
  all'alinea, dopo la parola: «32,» sono inserite le  seguenti:  «33,
comma 5,» e le  parole:  «euro  123.692.408  euro  per  l'anno  2012,
99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro  per  l'anno  2014,
405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016  e
309.500.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2017,  che  aumentano   a
178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013,
a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a  455.887.450  euro  per  l'anno
2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «135.292.408  euro  per  l'anno
2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620 euro  per  l'anno
2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro  per  l'anno
2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che  aumentano  a
190.458.408 euro per l'anno 2012, a 137.780.489 euro per l'anno 2013,
a 274.261.620 euro per l'anno 2014, a  464.587.450  euro  per  l'anno
2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016 e  a  368.200.000  euro  per
l'anno 2017»; 
  alla lettera a), le parole: «quanto a 178.858.408 euro  per  l'anno
2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di  euro  per
l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «quanto  a  185.458.408  euro  per  l'anno
2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»; 
  alla lettera b), ultimo periodo,  le  parole:  «potranno  proporre»
sono sostituite dalle seguenti: «, in  sede  di  predisposizione  del
disegno di legge di bilancio, possono proporre»; 
  dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2012,
2013 e 2014, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»; 
  dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis.  Al  fine  di  semplificare  l'organizzazione  degli   enti
territoriali locali, di assicurare il conseguimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica e di  contribuire  al  contenimento  della  spesa
pubblica, nonche' in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma
22, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  le  province
autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della  propria
autonomia statutaria e nel quadro delle  procedure  di  coordinamento
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  che  gli
incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti
a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di  alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza. 
  3-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3-bis  si   applicano
compatibilmente con le competenze attribuite alle  province  autonome
di Trento e di Bolzano  ai  sensi  dello  statuto  speciale  e  delle
relative norme di attuazione». 

________________

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2012 la seguente Errata-Corrige:

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
coordinato con la  legge  di  conversione  7  agosto  2012,  n.  134,
recante:  «Misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese.».   (Testo
coordinato  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  n.  171/L   alla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187  dell'11  agosto  2012).
(12A09637) 
    Nel  testo  coordinato  citato  in  epigrafe,   nei   riferimenti
normativi all'art. 33, riportati alla pag. 138, seconda colonna,  del
sopra indicato Supplemento ordinario, dopo  i  due  commi  introdotti
dalla legge di conversione, devono intendersi inseriti i seguenti tre
commi, anch'essi introdotti ma pretermessi per mero errore materiale: 
      «Con il decreto di  cui  al  sesto  comma,  primo  periodo,  il
tribunale dispone gli obblighi informativi periodici, anche  relativi
alla  gestione  finanziaria  dell'impresa,  che  il   debitore   deve
assolvere  sino  alla  scadenza  del  termine  fissato.  In  caso  di
violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo
e terzo. 
      La domanda di cui al sesto comma  e'  inammissibile  quando  il
debitore, nei due anni precedenti, ha  presentato  altra  domanda  ai
sensi  del  medesimo  comma  alla  quale  non  abbia  fatto   seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 
      Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22,  primo  comma,
quando pende il procedimento per la dichiarazione  di  fallimento  il
termine di cui al sesto comma del presente articolo  e'  di  sessanta
giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni.». 

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