Fondo Patrimonializzazione Imprese - DPCM 4 maggio 2015, ok a garanzia statale
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2015, pubblicato il 25 maggio in Gazzetta ufficiale, il Governo ha previsto la concessione della garanzia dello Stato per gli investimenti nella Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, prevista dal decreto-legge Sblocca Italia.
Il Fondo per la patrimonializzazione delle imprese
Il decreto-legge Sblocca Italia (dl n. 133-2014) ha previsto l'istituzione di un Fondo privato di servizio per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione.
Il Fondo, che sarà operativo per un periodo di dieci anni prorogabili, ha lo scopo di consolidare e rilanciare le imprese industriali italiane con un numero di addetti non inferiore a 150 in temporanea difficoltà finanziaria, attraverso operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine delle aziende.
Le quote del Fondo, la cui operatività è subordinata alla dotazione minima di un miliardo di euro, dovranno essere sottoscritte da almeno tre investitori istituzionali e professionali, ciascuno in misura non inferiore al 5% e non superiore al 40%.
La gestione del Fondo sarà affidata a una Sgr selezionata attraverso una procedura ad evidenza pubblica gestita dagli stessi sottoscrittori, escludendo le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo o un gestore soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2015
Il DPCM del 4 maggio 2015 integra la misura con la garanzia dello Stato, per consentire l'investimento di risorse nella Società anche da parte di investitori istituzionali e professionali, inclusi gli enti previdenziali in quota minoritaria, che adottano politiche di investimento prudenziali di lungo termine, caratterizzate da bassi profili di rischio.
La garanzia copre l'80% del costo dell'investimento, cumulato senza capitalizzazione per tutta la sua durata, nella misura in cui tale costo non sia stato recuperato dall'investitore mediante la riscossione dei dividendi e di altre somme distribuite dalla società, esclusi i rimborsi del capitale versato percepiti a valere sulla quota garantita.
Possono accedere alla garanzia gli investitori soggetti a forme di vigilanza e autorizzati a operare in Italia, nonché gli altri soggetti indicati dalla legge, purchè:
- siano dotati di un patrimonio netto pari ad almeno 100 milioni di euro oppure, nel caso di organismi di investimento collettivo e fondi pensione, presentino attività gestite superiori a 500 milioni di euro;
- non si trovino in difficoltà finanziarie ai sensi della Comunicazione della Commissione europea sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02).
La concessione della garanzia è subordinata, tra l'altro, all'assunzione da parte del singolo investitore che intende avvalersene di un impegno di sottoscrizione di capitale per un importo non inferiore a 100 milioni di euro e alla condizione che siano stati assunti impegni di sottoscrizione di capitale della Società per un importo complessivo pari ad almeno 580 milioni di euro da parte degli investitori che intendono beneficiare della garanzia dello Stato e per un importo almeno pari a 250 milioni di euro da parte di quelli non interessati a usufruire della garanzia.
La garanzia, che ha durata correlata alla partecipazione azionaria, è concessa a titolo oneroso. Le richieste possono essere presentate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, che a seguito dell'istruttoria rilascia il decreto di concessione della garanzia entro un mese dalla richiesta.
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DPCM 4 maggio 2015 - Gazzetta ufficiale 25 maggio 2015
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