Lombardia - Fondo per imprese cooperative
Oltre 10,1 milioni di euro per il Fondo che sostiene l'accesso al credito delle imprese cooperative.
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Il Fondo per il sostegno al credito delle imprese cooperative, istituito con la Legge regionale n. 36-2015, intende supportare la creazione e la competitività delle imprese cooperative lombarde, nonché delle cooperative sociali e dei loro consorzi, con particolare attenzione alle iniziative intraprese da lavoratori provenienti da imprese sottoposte a procedure fallimentari ovvero in condizione di “svantaggio lavorativo”.
Possono accedere al Fondo:
- le piccole e medie imprese lombarde costituite in forma cooperativa e i loro consorzi (ivi incluse le Cooperative di comunità);
- i circoli cooperativi, così come definiti dalla Legge regionale n. 36-2015.
Alla data di presentazione della domanda, le cooperative, devono essere iscritte o aver richiesto l’iscrizione negli Albi e Registri previsti dalla normativa vigente. Le cooperative sociali e i loro consorzi devono essere iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, istituito da Regione Lombardia, ai sensi della Legge n. 381-1991.
Le agevolazioni saranno concesse per progetti volti alla creazione e allo sviluppo competitivo delle cooperative lombarde, anche mediante l’acquisizione di rami di azienda o asset aziendali di aziende soggette a procedura concorsuale, da parte di nuove società cooperative, costituite per almeno il 50% da soci che:
- siano stati dipendenti dell’impresa sottoposta a procedura ovvero
- risultino essere stati in stato di disoccupazione per un totale di 6 mesi, anche non continuativi, nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda.
I progetti devono essere realizzati nell’ambito del territorio della Regione.
L’agevolazione consiste in:
- un contributo a fondo perduto, a valere sulle risorse regionali, fino ad un massimo del 10% delle spese ammesse;
- un co-finanziamento agevolato (anche il “Finanziamento”) o locazione finanziaria di beni strumentali (anche il “Leasing”), erogato fino ad un massimo del 60% delle spese ammesse a valere su risorse regionali (elevabile fino al 70%, per progetti presentati da cooperative sociali) e per la restante parte su risorse degli Intermediari Finanziari Convenzionati.
Con successivo provvedimento la Regione definirà i termini per la presentazione delle domande.