Terremoto – via libera ad accordo su contributo FESR a ricostruzione
Ok del Consiglio all'aumento al 95% del cofinanziamento massimo dei fondi europei alle spese di ricostruzione in caso di calamità naturali
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Via libera definitivo del Consiglio dell'Unione al regolamento che permetterà di finanziare le operazioni di ricostruzione a seguito di disastri naturali con un tasso di cofinanziamento da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) pari a un massimo del 95% delle spese. "La decisione odierna rappresenta un'espressione molto concreta di cosa sia l'UE: essa traduce valori comuni in un atto concreto di solidarietà. Poiché nessun paese è al sicuro da catastrofi naturali, ciò è nell'interesse di tutti gli Stati membri", ha affermato Aaron Farrugia, segretario parlamentare maltese per la gestione dei fondi UE e presidente di turno del Consiglio.
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Nata in risposta agli eventi sismici in Centro Italia, la proposta della Commissione europea mirava inizialmente a portare al 100% il tasso di cofinanziamento UE degli interventi di ricostruzione in caso di terremoti, alluvioni e altre catastrofi, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). L'ipotesi di una copertura al 100% da parte del FESR ha però incontrato l'opposizione di alcuni Paesi membri e ad aprile il Consiglio Affari generali ha raggiunto un'intesa per un cofinanziamento massimo del 90%.
Come auspicato dall'Italia e dalla commissaria UE per la Politica regionale Corina Cretu, il negoziato tra il Consiglio e il Parlamento europeo, che difendeva la proposta della Commissione, ha però permesso di raggiungere un compromesso in leggero rialzo, portando al 95% il cofinanziamento massimo del FESR.
L'accordo tra Stati membri e PE è stato raggiunto a fine maggio ed è stato confermato il 14 giugno scorso dalla plenaria del Parlamento europeo, con 625 voti favorevoli, 5 contrari e 28 astenuti.
Con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio si può procedere alla pubblicazione del testo nella Gazzetta ufficiale UE. Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione e avrà effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2014, per consentire l’ammissibilità delle spese sostenute e pagate dalla data in cui è avvenuto il disastro ambientale.
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