Terremoto – contributi per riapertura luoghi di culto
Un secondo programma da oltre 29 milioni per la messa in sicurezza delle chiese danneggiate dal sisma.
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E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio l'ordinanza del 21 giugno 2017 relativa alla messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell'esercizio del culto.
Dopo l'approvazione - con ordinanza n. 23 del 5 maggio 2017 - di un primo programma di interventi immediati per la riapertura dei luoghi di culto, il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria Vasco Errani ha disposto, con questo nuovo provvedimento, l'approvazione di un secondo programma di interventi, suddivisi tra 24 diocesi, del valore complessivo di 29.152.500 euro.
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I soggetti attuatori degli interventi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A dell'ordinanza devono presentare presso i competenti uffici speciali per la ricostruzione i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese, entro trenta giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, ovvero entro il 3 agosto 2017. Il costo massimo dei lavori per singolo intervento è pari a 300mila euro.
Oltre al progetto, il soggetto attuatore deve presentare apposita dichiarazione dalla quale risultino, con riferimento alla data dell'evento sismico:
- gli estremi e la categoria catastali dell'edificio;
- la sua superficie complessiva;
- il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità;
- il nominativo degli eventuali proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'edificio;
- il nominativo dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza;
- gli estremi di un conto corrente bancario dedicato su cui far confluire le somme erogate a titolo di contributo.
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I lavori devono essere obbligatoriamente affidati a imprese:
- che risultino essere iscritte all'Anagrafe antimafia,
- che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali,
- per lavori di importo superiore ai 150mila euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
- scelte tra almeno cinque ditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante apposita procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta.
Le disposizioni contenute nell'ordinanza del 21 giugno, si legge nel documento in GURI, si applicano anche agli interventi previsti dall'ordinanza del 5 maggio 2017 per i quali non sia ancora avvenuta la presentazione del progetto da parte dei soggetti attuatori.
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