Ferrobonus – ripartono incentivi per servizi di trasporto ferroviario intermodale
Riaprono i termini per la presentazione delle domande di accesso all'incentivo Ferrobonus previsto dalla legge di Stabilità 2016.
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In Gazzetta ufficiale il decreto del 10 ottobre 2017 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha riattivato il Ferrobonus, il regime di aiuto previsto dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208-2015) e autorizzato a novembre scorso dalla Commissione europea.
Agli incentivi, che dovrebbero contribuire a spostare il traffico delle merci dalla rete stradale a quella ferroviaria, la manovra ha destinato 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
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Il Ferrobonus nella legge di Stabilità 2016
La manovra 2016 ha autorizzato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale, in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, denominati Ferrobonus.
Gli incentivi sono destinati ai servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2, anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili.
La definizione delle procedure per l'attuazione del Ferrobonus è stata demandata dalla legge di Stabilità a un apposito Regolamento, approvato con il decreto ministeriale n. 125 del 14 luglio 2017 ed entrato in vigore il 31 agosto.
I beneficiari dei contributi
I contributi sono destinati alle imprese, con sede nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative, che rispettino specifici requisiti:
- a) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese o enti equivalenti;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi, per quanto applicabile, in una delle situazioni previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) non essere sottoposte a procedure concorsuali quali il fallimento, l'amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa o a liquidazione, scioglimento della società, o concordato preventivo senza continuità aziendale o di piano di ristrutturazione dei debiti;
- d) possedere una situazione di regolarità contributiva e di regolarità fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- e) operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi;
- f) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- g) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- h) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata già disposta la restituzione;
- i) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Gli interventi ammissibili agli aiuti
L'incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:
- a mantenere in essere, per 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del Regolamento, un volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014;
- a incrementare, per successivi periodi di 12 mesi consecutivi, il volume di traffico ferroviario rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2012-2013-2014;
- a mantenere, per ulteriori 24 mesi, il volume di traffico ferroviario raggiunto nell'ultimo periodo di dodici mesi di erogazione del contributo.
Il calcolo dell'agevolazione
All'impresa viene riconosciuto un contributo in ragione dei treni*chilometro effettuati nei 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del Regolamento, fino ad un massimo di 2,50 euro per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato.
Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto.
Il valore unitario del contributo per treno*km può essere definito anche in funzione della lunghezza del percorso dei singoli treni completi commissionati, al fine di ottimizzarne l'effetto incentivante della scelta intermodale.
I beneficiari dell'aiuto, che siano operatori del trasporto combinato, sono tenuti a destinare a favore dei propri clienti, che hanno usufruito di servizi di trasporto ferroviario, una riduzione del corrispettivo almeno pari al 50% dell'ammontare dei contributi percepiti.
Il ribaltamento del contributo a favore dei propri clienti è praticato dal beneficiario sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, entro 60 giorni dal ricevimento dell'agevolazione.
> Decreto n. 125 del 14 luglio 2017
Presentazione delle domande di contributo
Il Regolamento aveva previsto che le domande di accesso ai contributi al Ministero dovessero essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione di un apposito provvedimento del Direttore generale per il trasporto stradale.
Tuttavia, la mancata pubblicazione di tale decreto dirigenziale, approvato il 17 agosto scorso, nella Gazzetta Ufficiale e l'impossibilità di determinare univocamente la data della sua effettiva pubblicazione nel sito internet del Ministero dei Trasporti hanno generato confusione nei soggetti interessati all'agevolazione, che in molti casi hanno mancato la scadenza del 2 ottobre 2017.
Da qui la richiesta di riattivare la misura, soddisfatta con il decreto del 10 ottobre 2017 appena pubblicato in Gazzetta ufficiale: i termini per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici finanziari sono riaperti per un periodo di undici giorni con decorrenza dalla data di adozione del decreto, cioè fino a tutto il giorno 20 ottobre 2017.
Photo credit: peters452002 via Foter.com / CC BY-NC-SA