Parlamento UE: ok a riforma Politica Agricola Comune – PAC 2014-2020
Aggiornato il 12 dicembre 2017 La plenaria del PE ha approvato definitivamente l'aggiornamento delle regole della Politica agricola Comune 2014-2020.
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Dopo il via libera dei ministri dell'UE, il 12 ottobre scorso, l'Aula del Parlamento europeo ha approvato, con 503 voti in favore, 87 voti contrari e 13 astensioni, la riforma di medio termine della Politica agricola comune (PAC) 2014-2020.
Semplificazione, maggiore potere contrattuale agli agricoltori, migliori strumenti per la gestione del rischio e sostegno ai giovani agricoltori sono le novità chiave del progetto di riforma, noto anche come Regolamento omnibus, che modifica i quattro Regolamenti di base della PAC.
"Oggi abbiamo notevolmente rafforzato la posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento, abbiamo fornito agli agricoltori strumenti migliori contro i rischi del mercato e di produzione e abbiamo aumentato il sostegno ai giovani. Ciò renderà la nostra Politica agricola più equa, più semplice, più adeguata alle esigenze degli agricoltori e meglio attrezzata per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini dell'UE", ha dichiarato il co-relatore Albert Dess (PPE).
"Il pacchetto oggi approvato costituisce un risultato importante per i nostri agricoltori: da un lato vengono risolti problemi strutturali dell’impostazione del 2013, dall'altro vengono offerte nuove opportunità agli agricoltori, soprattutto per affrontare le turbolenze del mercato. È giusto sottolineare come questo regolamento sia stato un'importante testimonianza dell’efficacia della procedura di co-decisione, e del ruolo di assoluto protagonismo del Parlamento europeo per realizzare quella che si presenta come una vera e propria riforma di medio termine della PAC”, ha dichiarato Paolo De Castro (S&D), che ha guidato la delegazione del Parlamento durante i negoziati.
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Novità per le organizzazioni di produttori
Le nuove regole, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2018, mirano innanzitutto a rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori, consentendo a tutte le organizzazioni riconosciute di agricoltori di pianificare la produzione e negoziare contratti di fornitura per conto dei loro membri, senza violare le regole di concorrenza dell'UE.
Nel caso del settore lattiero-caseario organizzazioni di produttori (OP) e associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) potranno avvalersi della contrattualizzazione scritta obbligatoria, anche se lo Stato membro interessato non ha reso vincolante il ricorso a tali contratti.
Potenziati gli strumenti di gestione del rischio
Rafforzati anche gli strumenti per la gestione del rischio in agricoltura (volatilità del mercato, cattive condizioni meteorologiche, parassiti delle piante, malattie animali): la soglia relativa al calo della produzione applicabile per le assicurazioni viene ridotta dal 30% al 20%, mentre la percentuale massima del sostegno pubblico iniziale sale dal 65% al 70%.
Inoltre, gli Stati membri potranno aiutare gli agricoltori mediante uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, in particolare per i settori interessati da un brusco calo, che avrebbe un impatto economico significativo per una specifica zona rurale, purché sia superiore a una soglia minima del 20%.
Per quanto riguarda i fondi di mutualizzazione per gli agricoltori di tutti i settori, invece, viene meno il divieto di contributi di fondi pubblici al capitale iniziale, che finora ha ostacolato il funzionamento di questi strumenti.
Agricoltore in attività e greening
Più flessibilità agli Stati membri per la definizione dell'agricoltore in attività, con la possibilità di impiegare solo uno o due dei tre criteri previsti a livello UE per dimostrare che un soggetto è un agricoltore attivo. Una serie di norme intervengono poi sulla disciplina del greening ampliando i criteri per la classificazione dei prati permanenti, per l'obbligo di diversificazione delle colture e per le aree di interesse ecologico, alla luce dell'eterogeneità dei sistemi agricoli nell'Unione.
Sempre in tema di flessibilità, gli Stati membri possono adeguare il sostegno nell'ambito della PAC alle loro esigenze specifiche rivedendo la decisione di trasferire fondi dal loro massimale dei pagamenti diretti ai Programmi di sviluppo rurale, e viceversa, ed effettuare il riesame annuale delle loro decisioni sul sostegno accoppiato.
Sale, da 150 a 250 euro, la soglia al di sotto della quale gli Stati membri possono decidere di non procedere al recupero dei pagamenti indebiti, mentre i piccoli agricoltori vengono esentati dalla dichiarazione delle parcelle per le quali non è fatta domanda di pagamento.
Più fondi per i giovani agricoltori
Per sostenere il ricambio generazionale in agricoltura, gli Stati membri sono autorizzati ad aumentare la percentuale applicata per calcolare l'importo del pagamento ai giovani agricoltori entro una forbice compresa tra il 25% e il 50%, lasciando impregiudicato il limite del 2% del massimale nazionale per i pagamenti diretti destinati a tali beneficiari.
Il testo chiarisce anche la definizione di "data di insediamento", le norme relative all'insediamento congiunto di più giovani agricoltori e le soglie per l'ammissibilità al sostegno e ammette la possibilità di sostenere l'avviamento delle nuove imprese giovanili anche tramite strumenti finanziari.
Sostegno rapido in caso di calamità
Per rendere più tempestivo il sostegno dei fondi europei in caso di interventi di emergenza dovuti a calamità naturali e di cambiamento brusco e significativo delle condizioni socio-economiche di uno Stato membro o di una regione, si stabilisce che le spese conseguenti siano ammissibili a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento, quindi anche prima della presentazione della modifica del relativo Programma di sviluppo rurale.
Allo stesso modo, anche se generalmente le spese per gli investimenti nel settore agricolo sono ammissibili soltanto previa presentazione di una domanda, nei casi in cui gli interventi siano legati a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sono ammesse le spese sostenute dopo il verificarsi dell'evento siano ammissibili. Questa possibilità si applica retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2016 e quindi vale anche per gli eventi sismici verificatisi in Italia.