Fondo Garanzia PMI – decreto MISE su portafogli di finanziamenti
In Gazzetta ufficiale il decreto MISE del 14 novembre 2017 che modifica le modalità di intervento del Fondo centrale di garanzia su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incrementa la relativa dotazione finanziaria.
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Al fine di agevolare l'accesso al credito delle imprese, il Fondo centrale di garanzia per le PMI può intervenire per concedere ai soggetti richiedenti - banche e intermediari finanziari - garanzie su portafogli di finanziamenti, a copertura di una quota delle prime perdite sui portafogli stessi.
Il decreto ministeriale del 14 novembre 2017, appena pubblicato in Guri, definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti e le modalità di concessione. In più, il provvedimento aumenta le disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di tali garanzie, dagli iniziali 100 milioni a un totale di 300 milioni di euro.
> Resto al Sud - via a finanziamenti assistiti da Fondo Garanzia PMI
Le caratteristiche dei portafogli di finanziamenti
Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, i portafogli devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno le caratteristiche indicate:
- a) essere concessi ed erogati al soggetto beneficiario in data successiva alla data della delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo,
- b) avere durata compresa tra 12 e 84 mesi, fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di erogazione del finanziamento e la data di chiusura del portafoglio di finanziamenti,
- c) essere di importo non superiore all'1,5% (2% solo nel caso di finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di programmi di investimenti e/o di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione) dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative;
- d) non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso soggetto beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario. Possono essere ricompresi nel portafoglio finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purchè il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- e) non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative.
Ai fini dell'accesso al Fondo, l'ammontare dei portafogli di finanziamenti non può essere inferiore a 50 milioni di euro (20 milioni nel caso di portafogli regionali di finanziamenti o di portafogli oggetto di controgaranzia), nè superiore a 300 milioni di euro.
Come interviene il Fondo di garanzia per le PMI
In relazione ai portafogli di finanziamenti, il Fondo interviene concedendo una garanzia diretta, oppure una controgaranzia.
La garanzia diretta è concessa su richiesta di un soggetto finanziatore, anche in relazione a portafogli di finanziamenti originati da più finanziatori, con una copertura di una quota non superiore all'80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti.
In relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento, fino al raggiungimento dei limiti di copertura.
A sostegno della realizzazione di portafogli di finanziamenti, l'intervento di garanzia del Fondo può essere rafforzato mediante la partecipazione di altri soggetti garanti, a copertura della tranche junior ovvero della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti.
La controgaranzia è concessa su richiesta di un confidi, garante di uno o più soggetti finanziatori, con i quali collabora per la strutturazione e gestione del portafoglio di finanziamenti, e può essere rilasciata anche in favore di una rete di confidi.
Nel caso di controgaranzia, il Fondo interviene concedendo la propria garanzia al confidi che, in relazione a un portafoglio di finanziamenti, rilascia la garanzia di primo livello in favore del soggetto finanziatore.
La garanzia concessa al soggetto finanziatore dal confidi richiedente e dal Fondo a fronte delle prime perdite registrate dal portafoglio di finanziamenti non può superare complessivamente l'80% dell'importo della tranche junior del medesimo portafoglio.
Come richiedere la garanzia del Fondo
Le richieste di garanzia devono essere presentate al gestore del Fondo, cioè Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale, fornendo tutte le informazioni tecniche connesse all'operazione di costruzione e gestione del portafoglio di finanziamenti.
Banca del Mezzogiorno MCC procede all'istruttoria, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, e poi trasmette l'esito della delibera del Consiglio di gestione al soggetto richiedente.
> Decreto ministeriale del 14 novembre 2017
Photo credit: Investment Zen