Agenzia Entrate – detrazione del 19 per cento per studenti con DSA
Chi ha diritto alla detrazione per soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) e quali spese copre l'agevolazione? Tutti i chiarimenti in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
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Con provvedimento del 6 aprile 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità attuative della detrazione fiscale del 19% a favore di soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
La detrazione per soggetti con DSA
La detrazione del 19% dall’imposta lorda delle persone fisiche, prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dalla legge di Bilancio 2018, spetta per le spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 2018, dai soggetti sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse di familiari a carico e riguarda i costi per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.
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Le spese agevolabili
Gli strumenti compensativi ammissibili alla detrazione fiscale, spiega l'Agenzia delle Entrate, sono gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa:
- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.
Quanto ai sussidi tecnici ed informatici, rientrano tra i costi agevolabili le spese per apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.
Condizioni per l'accesso all'agevolazione
Per fruire della detrazione, spiega il provvedimento delle Entrate, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA.
La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.
> Provvedimento Agenzia Entrate del 6 aprile 2018
Photo credit: UBC Learning Commons