Pensioni – chiarimenti INPS su APE sociale
L'INPS ha precisato le condizioni per il riconoscimento dello svolgimento di attività gravose per l’accesso al beneficio dell’APE sociale e ha prorogato i termini per l’integrazione della documentazione sia per l'APE che per la pensione anticipata ai lavoratori precoci.
> Pensioni – guida all'APE Sociale
Due messaggi pubblicati in questi giorni dall'INPS forniscono ulteriori precisazioni per l'accesso all'APE sociale, l’indennità a carico dello Stato prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 per accompagnare verso l’età pensionabile soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, che abbiano maturato almeno 30 anni di contributi e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero.
> Pensioni – via a domande per prestito APE
Cos'è l'APE sociale
L'APE sociale spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata che siano:
- disoccupati che hanno finito integralmente di percepire, da almeno tre mesi, la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione deve essere conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
- soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l’unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
- dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative gravose descritte nell’allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88 del 23 maggio 2017:
- operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
L’indennità è corrisposta, previa domanda dei soggetti interessati, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, o fino al conseguimento della pensione anticipata.
Il beneficio è pari all'importo della rata mensile di pensione, calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.
Le novità previste dalla legge di Bilancio 2018
La legge di Bilancio 2018 ha aggiornato - con effetto dal 1° gennaio di quest'anno - la normativa relativa all'APE sociale.
> Legge Bilancio 2018 – Assegno ricollocazione, APE, RITA e Reddito inclusione
Tra le novità rientra la riduzione del requisito contributivo minimo dei 30/36 anni per l'accesso al beneficio da parte delle donne con figli, nella misura di 12 mesi per ciascun figlio, per un massimo di 24 mesi, e l'estensione della platea dei destinatari in merito alle categorie dei disoccupati, dei soggetti che assistono e convivono con disabili affetti da handicap grave, e dei lavoratori gravosi.
Inoltre, la manovra ha rimodulato i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, per i soggetti che maturano i requisiti per l’APE sociale nel corso del 2018. In particolare, i soggetti che verranno a trovarsi nel corso dell'anno 2018 nelle condizioni di accesso all’APE sociale devono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo del 2018, oppure, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017, entro il 15 luglio 2018.
Le istruzioni per l'accesso all'APE sociale sono state quindi aggiornate con la circolare n. 34 del 23 febbraio 2018 dell'INPS, che con il messaggio n. 1587 dell'11 aprile 2018 ha ora pubblicato nuove precisazioni sulle attività gravose ammesse. Inoltre, l'Istituto ha chiarito che per poter conseguire l’APE Sociale, “il soggetto deve aver terminato di godere integralmente della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi, nell’arco dei quali deve aver mantenuto lo status di disoccupato in base alle regole previste dalla normativa vigente”.
Inoltre, con il messaggio n. 1609 del 12 aprile 2018, l’INPS ha comunicato la proroga del termine per l’integrazione della documentazione, con il nuovo modulo AP116, per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso ai benefici dell’APE Sociale e della pensione anticipata per i lavoratori precoci.
A seguito delle numerose richieste pervenute dagli enti di patronato e dalle sedi territoriali dell’Istituto, sia per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori precoci, in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 1° marzo 2018, sia per le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’APE sociale in relazione allo svolgimento di attività gravose, già presentate entro il 31 marzo 2018, è consentita l’integrazione della documentazione entro il 20 aprile 2018, senza modifica del numero di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.