Ecobonus - le scadenze per la cessione del credito
Come funziona la cessione del credito per le spese di riqualificazione energetica e quali sono le scadenze da rispettare per quelle effettuate nel 2018? Risponde l’Agenzia delle Entrate.
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I soggetti cessionari dei crediti corrispondenti alle detrazioni per lavori eseguiti sulle parti condominiali degli edifici, al fine di migliorarne l’efficienza energetica (ecobonus) o ridurne il rischio sismico (sismabonus), possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “Piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti (comunicati dagli amministratori di condominio), accettarli o rifiutarli.
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Come accettare o rifiutare la cessione del credito spettante
I singoli cessionari potranno accedere, tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’apposita piattaforma per visualizzare e, in caso, accettare o rifiutare, le cessioni dei crediti comunicate all’Agenzia dagli amministratori di condominio.
Per attivare questa funzionalità, due sono i passaggi obbligati: provvedere all’autenticazione sul sito del Fisco e, a seguire, accedere alla piattaforma. Per far questo, il percorso da seguire è il seguente:
- accedere a La mia scrivania / Servizi per / Comunicare
- cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”
Dopo l’accettazione, i crediti saranno visibili nel “cassetto fiscale” dei cessionari e potranno essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, indicando i codici tributo 6890 (ecobonus) e 6891 (sismabonus).
In alternativa, i cessionari potranno comunicare le eventuali ulteriori cessioni dei crediti ad altri soggetti, sempre attraverso la piattaforma, la cui procedura è composta da quattro distinte funzionalità: monitoraggio crediti; cessione crediti; accettazione crediti e lista movimenti.
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Ecobonus: le scadenze da rispettare per le spese effettuate nel 2018
Il 12 luglio era l’ultimo giorno per trasmettere al Fisco i dati della cessione del credito per le spese di riqualificazione energetica effettuate nel 2018 sulle singole unità immobiliari. Dal 5 agosto il fornitore che non cede il credito ricevuto deve comunicarlo e utilizzarlo in compensazione con il modello F24.
La comunicazione può essere fatta tramite i servizi telematici disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia: Entratel e Fisconline.
Occorre indicare la denominazione e il codice fiscale del cedente, il tipo di intervento effettuato, l’importo complessivo della spesa sostenuta e del credito cedibile, l’anno di sostenimento della spesa. Inoltre, bisogna riportare i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l’accettazione dello stesso da parte del cessionario e l’ammontare del credito ceduto.
E’ possibile anche presentare la comunicazione direttamente agli uffici territoriali dell’Agenzia, utilizzando l’apposito modello che può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale o autografa.
Il cessionario può verificare nel proprio “Cassetto fiscale” che il credito d’imposta gli sia stato attribuito. Allo stesso modo, nell’area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario. La comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione del credito ricevuto avviene a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, sempre dopo l’accettazione del credito stesso. Solo per le spese sostenute nel 2018, la comunicazione del cessionario può essere effettuata a partire dal 5 agosto.