Sisma Centro Italia – rimborso contributi e tax credit sui finanziamenti
Rateizzazione dei versamenti dei contributi previdenziali sospesi per gli imprenditori colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo e compensazione del credito d’imposta per le banche che hanno concesso finanziamenti agevolati alle imprese terremotate.
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Sisma, rimborso rateizzato per i contributi sospesi
In riferimento agli eventi sismici che si sono verificati nelle Regioni di Lazio, Marche e Abruzzo fra il 2016 e il 2017, l’INPS comunica la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali, sospesi in precedenza, effettuabili entro il 1° giugno 2019, anche mediante rateizzazione.
Gli utenti interessati sono quelli iscritti alle gestioni:
- Datori di lavoro con dipendenti;
- Artigiani e Commercianti;
- Gestione Separata committenti;
- Gestione Separata lavoratori autonomi (liberi professionisti);
- Aziende agricole;
- Lavoratori agricoli autonomi e concedenti piccola colonia e compartecipazione familiare;
- Datori di lavoro domestico;
- Gestione pubblica, per la sola tipologia di aziende con natura giuridica privata con dipendenti.
Con il messaggio n.1987 del 23 maggio 2019, l’Istituto fornisce le modalità di gestione della rateizzazione, sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi, specificando la possibilità di raggiungere un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019.
Nello specifico, la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione sarà da attuare previa presentazione di apposita comunicazione di pagamento rateale dei debiti contributivi, unitamente all’adempimento contestuale del versamento della prima rata.
Inoltre, la comunicazione di pagamento rateale potrà riguardare i contributi sospesi anche di una singola gestione previdenziale rispetto al totale di quelle nelle quali il contribuente è tenuto all’adempimento dell’obbligazione.
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Il credito d’imposta sui finanziamenti agevolati
Nell’ambito delle agevolazioni previste le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia, il decreto-legge n. 8-2017 ha stabilito che i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, possono chiedere un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato per il pagamento dei tributi sospesi dovuti nei periodi dal 1° dicembre al 31 dicembre 2017 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
Parallelamente gli interessi e le spese relative alla gestione, relative ai finanziamenti erogati, sono corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito d’imposta. Il tax credit può essere anche ceduto e, in tal caso, il cessionario lo può utilizzare in compensazione alle stesse condizioni previste per il cedente.
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Il codice tributo per il tax credit
Per l’utilizzo in compensazione del tax credit, gli enti finanziatori devono indicare nel modello di versamento F24 il codice tributo “6895”, da inserire nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”.
Sarà necessario indicare, per ogni importo relativo ad un finanziamento erogato e spesa di gestione affrontata, l’anno a cui si riferisce l’agevolazione.
I finanziatori, inoltre, devono utilizzare il codice “6895” anche per la restituzione degli importi relativi ai finanziamenti concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure estinti in anticipo.
In questo caso l’importo da restituire va indicato nella colonna “importi a debito versati” del modello F24, mentre nel campo “anno di riferimento”, deve essere esposto l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca ovvero si è verificata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento.