Micromobilita’ elettrica - parte la sperimentazione
Nuove regole per hoverboard, segway, monopattini elettrici e monowheel: ecco che caratteristiche dovranno avere i mezzi e le strade in cui partirà la sperimentazione.
> Pronto il decreto sulla micromobilità elettrica
La sperimentazione nelle città italiane della cosiddetta micromobilità elettrica prende il via: approda in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il decreto ministeriale che attua la norma, prevista dalla legge di Bilancio 2019, che avvia la sperimentazione disciplinando le modalità di utilizzo dei mezzi in questione, non previsti dal Codice e dunque finora vietati, e delle aree e strade oggetto della sperimentazione.
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Monopattini elettrici, hoverboard e non solo: cosa prevede il decreto
Il decreto stabilisce che monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel potranno circolare in ambito urbano, previa delibera comunale, su aree pedonali, percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata, zone a 30 Km/h e strade con limite di velocità di 30 km/h.
La sperimentazione, che dovrà essere chiesta dalle singole città entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento del MIT, potrà avere una durata compresa tra uno e due anni.
Il decreto stabilisce che i monowheel e gli hoverboard sono ammessi solo nelle aree pedonali e a velocità inferiori a 6 km/h. Nelle aree pedonali potranno circolare anche i segway ed i monopattini ma sempre entro i 6 km/h.
Segway e monopattini saranno ammessi anche su percorsi pedonali e ciclabili, piste ciclabili in sede propria e zone 30 e strade con limite di velocità di 30 km/h, a velocità non superiore a 20 km/h. Tutti i mezzi devono essere dotati di regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di velocità previsti.
Il decreto specifica inoltre le caratteristiche tecniche che i veicoli devono possedere per essere ammessi.
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I Comuni che intendano avviare la sperimentazione devono prevedere una campagna di informazione della sperimentazione in atto nel proprio territorio in corrispondenza di infrastrutture di trasporto, ricadenti nel proprio centro abitato, destinate allo scambio modale quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni.
In corrispondenza dell'inizio del centro abitato, i Comuni che avviano la sperimentazione installeranno il segnale che indica le zone in cui possono circolare i mezzi oggetto della sperimentazione.
I Comuni che istituiscono o affidano servizi di noleggio dei dispositivi in condivisione devono provvedere a definire aree per la sosta, in particolare nei punti di scambio più elevato, per garantirne una fruizione più funzionale ed evitare l’intralcio di marciapiedi e aree pedonali con mezzi abbandonati in posizioni non consentite e non sicure per i pedoni.
Gli stessi Comuni, infine, devono prevedere, nell'istituzione o nell’affidamento del servizio di noleggio, l’obbligo di coperture assicurative per l’espletamento del servizio stesso.