Cosa cambia con il recepimento delle direttive europee per rinnovabili, autoconsumo e mercato dell'energia
Con il via libera definitivo alla Legge di delegazione europea 2019-2020, nell'ordinamento italiano vengono recepite tre direttive importanti per il comparto energia, a partire dalla direttiva rinnovabili o RED II.
Le rinnovabili nel Piano nazionale ripresa e resilienza
L'aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che delega il Governo al recepimento di direttive europee e all’attuazione di altri atti dell’Unione europea, la cosiddetta legge di delegazione europea 2019-2020.
Tra le principali norme da attuare, figurano la direttiva rinnovabili e quella per il mercato interno dell’energia elettrica.
Attuazione della direttiva RED II 2018/2001 sulla promozione delle fonti rinnovabili
La direttiva 2018/2001, meglio nota come direttiva rinnovabili, fissa il target del 32% di rinnovabili al 2030, indica la quota di FER nei trasporti al 14%, prevede di eliminare l’utilizzo di olio di palma e fissa la riduzione delle emissioni di CO2 al 40%.
L’articolo 5 della legge di delegazione europea disciplina l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Vengono innanzitutto definiti i criteri per l’individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti FER aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale energia e clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Previste inoltre misure per favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti.
La legge definisce i criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome e misure di salvaguardia delle iniziative di sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di localizzazione degli impianti preesistenti. Il processo programmatorio di individuazione delle aree idonee è effettuato da ciascuna regione o provincia autonoma entro sei mesi.
Le aree idonee devono essere individuate nel rispetto dei princìpi della minimizzazione degli impatti sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.
Previste procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, secondo un principio di sussidiarietà verticale, per l’installazione degli impianti, riducendo i termini dei procedimenti autorizzativi e per l’assegnazione di incentivi e razionalizzandoli rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica.
Procedure semplificate anche per gli interventi (diversi dalla mera sostituzione di componenti principali, che non è sottoposta ad alcuna autorizzazione) di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti a fonti rinnovabili già esistenti, razionalizzando i termini dei procedimenti di autorizzazione e per l'assegnazione di incentivi.
Autoconsumo e comunità rinnovabili
Sempre nell’ambito della direttiva rinnovabili è previsto il riordino la semplificazione della normativa vigente in materia di configurazioni per l’autoconsumo, incluse quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo scambio sul posto, con l’obiettivo di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili.
La norma prevede meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini dell’aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica.
Autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: tutto quel che c'e' da sapere
La legge di delegazione europea individua inoltre misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile volte a favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti, valorizzando la rete elettrica esistente e massimizzando l’utilizzo locale della relativa produzione energetica, fatta salva l’applicazione degli oneri generali di sistema sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente.
A tal fine, si prevede che agli impianti FER inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell’energia sia garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, con particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione dell’autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente, sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto di fornitura da parte dei venditori terzi.
Il provvedimento agevola il massimo utilizzo dell’energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l’uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del principio di neutralità tecnologica.
Misure specifiche per l'autoconsumo e le comunità energetiche sono previste anche all'articolo 12 della legge di delegazione europea.
Biomasse e biocarburanti nei trasporti
Sempre nell’ambito del recepimento della direttiva rinnovabili sono incluse misure per l’utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve (short rotation forestry), in coerenza con le previsioni europee sull’utilizzo a cascata, in particolare sui princìpi di sostenibilità, uso efficiente delle risorse, circolarità in tutti i flussi e in ogni fase e sussidiarietà, e con le esigenze ambientali, considerando anche le opportunità derivanti dalle biomasse residuali industriali.
Sempre l’articolo 5 prevede misure per favorire lo sviluppo dei biocarburanti per il raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.
Si intendono aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno, per contribuire efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in funzione delle emissioni nell’intero ciclo di vita dei vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano.
Previste inoltre disposizioni volte all'introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell’aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione.
Dighe e invasi
Nell'ambito della direttiva rinnovabili sono previste misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di in vasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone - ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione energetica e con gli altri usi - anche l’utilizzo energetico, purché siano rispettati gli standard di sicurezza geomorfologica.
I meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili
Per aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, si prevede una semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando l’energia prodotta da biogas per la trasformazione in biometano o in digestato equiparato e in coordinamento con le agevolazioni per l’autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell'eternit o dell’amianto.
L'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi di incentivazione dovranno tenere conto di alcuni indirizzi:
- i meccanismi devono promuovere l’accoppiamento delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti;
- il meccanismo dello scambio sul posto deve essere soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli investimenti già avviati e introducendo nuovi meccanismi volti a premiare l’autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell’energia nell’ambito di configurazioni di autoconsumo multiplo quali l’autoconsumo collettivo e le comunità dell'energia.
Inoltre, per semplificare e stimolare il ricorso a strumenti aggiuntivi per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili, si punta anche su accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.
Rinnovabili in mare, anche utilizzando le piattaforme petrolifere in disuso
La legge di delegazione europea intende inoltre promuovere l’utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni privilegiando, ove possibile, l’utilizzo delle piattaforme petrolifere in disuso.
Rinnovabili per la ricarica dei veicoli elettrici
Sempre l’articolo 5 della legge di delegazione europea parla di misure per la promozione dell’utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di decarbonizzazione nel settore dei trasporti.
Previste semplificazioni per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC.
Per favorire il contributo dei biocarburanti avanzati si prevede un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico.
Idrogeno verde nelle acciaierie e nell’industria chimica
Si prevede inoltre, sempre all’articolo 5, la promozione dell’impiego di idrogeno verde nell’industria siderurgica e chimica, per soddisfare gli impieghi industriali che necessitano di intensità energetiche molto elevate che non possono essere soddisfatte dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.
Attuazione della direttiva 2019/944, norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e modifica della direttiva 2012/27/UE (rifusione)
Siamo all’articolo 12 della legge di delegazione europea, che prevede princìpi e criteri specifici per il mercato dell’energia elettrica.
Oltre a definire misure per i gestori delle reti di distribuzione e della rete di trasmissione, e misure per la tariffazione, l’articolo prevede misure specifiche per l’autoconsumo e le comunità energetiche. In particolare:
- la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell’ambito della generazione, dell’approvvigionamento, della distribuzione, dell’accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un’adeguata partecipazione ai costi di sistema;
- l’aggiornamento e la semplificazione del quadro normativo in materia di configurazioni per l’autoconsumo, di sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le modalità e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo un’adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;
- quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell’energia elettrica e dei servizi, prevedendo l’attivazione di servizi di flessibilità e servizi ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione e l’adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all’adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti;
- la definizione di una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e, nel rispetto della sicurezza del sistema, l’avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell'apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
- aggiornamento del quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica;
- la previsione di misure per l'evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità;
- il riordino della disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale - da adottare, secondo la precisazione introdotta in prima lettura, con cadenza biennale, coordinandolo con il piano di sicurezza - e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;
- l'aggiornamento della disciplina degli obblighi di servizio pubblico degli impianti di produzione di energia elettrica e dei processi di messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;
- la previsione, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva 2019/944, di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 % del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;
- di indirizzare i principi tariffari verso una tariffazione dinamica dell'energia elettrica riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l'energia elettrica;
- l'ntroduzione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di smart grids propedeutiche all'ottenimento dei risultati previsti nella strategia del Clean Energy Package.
Mercato dell’energia elettrica e preparazione ai rischi
L’articolo 19 prevede l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo 2019/943, sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione), e del regolamento 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
Ciò significa prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento del Prezzo Unico Nazionale - PUN e una modifica, in ottica di semplificazione, della disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilità del sistema e della necessità di integrazione della generazione distribuita, degli aggregatori, delle fonti rinnovabili non programmabili, dei sistemi di accumulo e della gestione della domanda. A tal fine, devono essere previsti, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l'avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e autodispacciamento in sinergia con quanto disposto all'articolo 12 della legge di delegazione europea, nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato.
Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea il Governo adotta uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale ai rego lamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 del Par lamento europeo e del Consiglio, del 5 giu gno 2019.