Coronavirus: decreto Cura Italia, misure per i trasporti
Quello dei trasporti è uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza coronavirus. Per alleviare le sofferenze delle imprese del settore il decreto Cura Italia prevede una serie di misure.
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La riduzione delle tratte, la cancellazione dei voli e delle prenotazioni ha fatto sì che il settore dei trasporti, insieme a quello del turismo, fosse uno di quelli colpiti più duramente dall’emergenza coronavirus.
Il decreto Cura Italia (dl 18/2020), oltre a una serie di misure per sostenere la sanità e aiutare i lavoratori, le imprese e le famiglie, prevede anche una serie di disposizioni per i trasporti.
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Misure urgenti per il trasporto aereo
L’articolo 79 del decreto riconosce formalmente l’epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo e prevede misure compensative dei danni subiti per le imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico.
Autorizza inoltre per Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente
Con uno o più decreti del Ministro dell’Economia, di natura non regolamentare e sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresentano l’atto costitutivo della nuova società, saranno definiti l’oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale, ed ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società.
Per l’attuazione delle disposizioni è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020.
Più risorse per il Fondo di solidarietà per il settore aereo
200 milioni in più per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per l’anno 2020.
Fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato - nel limite complessivo di 200 milioni per l’anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata - il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.
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Trasporti marittimi, concessioni e diritti doganali
Per fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, fino al 30 aprile 2020 non si applica la tassa di ancoraggio.
Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l’anno 2020.
Sospesi anche i pagamenti dei canoni per le operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali fino al 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.
Sospesi i canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale.
Alla luce dello stato di emergenza nazionale è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita, prova e revisione.
Differiti di trenta giorni i pagamenti di alcuni diritti doganali in scadenza tra il 17 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, senza applicazione di interessi.
Nella conversione in legge sono state introdotte disposizioni volte a tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico (escludendo la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi) e attribuendo anche alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso (salvo quelle per cui vi è già stata l’aggiudicazione) prevedendo contestualmente la possibilità di prorogare gli affidamenti in atto.
Sono state inoltre introdotte disposizioni di differimento del termine di efficacia di alcune norme relative all’esercizio dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (al 1° gennaio 2021) e la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 del termine entro il quale dovrà avvenire la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione relativi all’autostrada A22 Brennero-Modena.
Autoservizi pubblici non di linea
Per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, e per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti e ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.
A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per il 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse, non superiore al 50% del costo di ciascun dispositivo installato.
Le caratteristiche del contributo saranno definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni.
> Decreto Cura Italia: decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020