Coronavirus: no a ferie pregresse per evitare smart working nella PA
Dalla disciplina delle ferie, alle disposizioni per la legge 104, dai buoni pasto e ai congedi in modalità smart working. Ecco le principali regole della Pubblica Amministrazione per il lavoro agile, contenute nella circolare 2/2020.
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L’utilizzo delle ferie pregresse, comprese quelle del 2019 non ancora fruite, non può rappresentare una scappatoia per evitare la modalità del lavoro agile, ma al tempo stesso è legittimo che le amministrazioni ricorrano a questo istituto, magari a rotazione o intervallato con lo smart working, anche in ragione dei picchi di attività.
Restano invariate le disposizioni contenute nei diversi contratti collettivi nazionali di comparto che pongono un limite alla discrezionalità del datore di lavoro, obbligandolo a consentire la fruizione delle ferie, non godute dal lavoratore nell'anno di maturazione, entro il primo semestre dell’anno successivo.
È questa una delle disposizioni chiave contenute nella circolare n. 2 del 12 marzo 2020 pubblicata sul sito del ministero della Funzione pubblica.
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Smart working come lavoro ordinario
Il provvedimento fornisce molteplici indicazioni organizzative e orientamenti applicativi alle amministrazioni in relazione alle disposizioni dell’articolo 87 del decreto Cura Italia.
La Funzione pubblica ribadisce che il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione fino alla cessazione dello stato di emergenza. Inoltre, conferma che le amministrazioni sono chiamate a uno sforzo organizzativo e gestionale per garantire il pieno utilizzo dello smart working, accessibile in modo temporaneamente semplificato, così da ridurre al minimo gli spostamenti e la presenza dei dipendenti negli uffici, correlandola ai servizi indifferibili non erogabili a distanza.
Le assenze dal servizio
Prediligere la modalità di lavoro agile non esclude naturalmente il ricorso, per motivate esigenze organizzative, agli altri istituti quali ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione nel rispetto della contrattazione collettiva. Al contrario, l’esenzione del lavoratore dal pubblico servizio è una extrema ratio da motivare puntualmente.
Tuttavia, la circolare precisa che, qualora una PA non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza, ciò non significa che il dipendente sia automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro.
Buoni pasto e straordinari
Sul rapporto tra smart working ed erogazione dei buoni pasto, la circolare specifica che il personale posto in lavoro agile non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna amministrazione assume le determinazioni di competenza, confrontandosi con le organizzazioni sindacali.
Discorso a parte meritano altre misure quali straordinari, lavoro notturno, festivo o nel feriale non lavorativo, che determinino maggiorazioni retributive, oppure brevi permessi o altri istituti - che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro: in questi casi viene precisato che essi appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità della prestazione.
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I permessi legge 104
Riguardo alla legge 104 e alle 12 giornate in più fruibili a marzo e aprile, viene detto che l’incremento dei permessi segue le regole ordinarie.
Quindi, se un dipendente assiste più di una persona disabile, ha diritto di sommare tanti incrementi quante sono le persone assistite. Non si ritiene possibile, invece, la conversione in permessi per legge 104 le assenze già effettuate nel mese di marzo 2020.
Considerando le norme restrittive applicate in virtù dell'emergenza coronavirus, non sarà possibile fruire a ore questi stessi permessi aggiuntivi, in linea con l’obiettivo prioritario di limitare gli spostamenti delle persone fisiche. Dunque, sarebbe auspicabile che le amministrazioni incentivassero l’utilizzo a giornate dell’istituto, anche in modo continuativo.
I congedi parentali
Sui congedi parentali straordinari si evidenziano i limiti temporali della misura e viene chiarito che per i dipendenti pubblici le modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi sono a cura del datore di lavoro.
La domanda non va quindi presentata all’INPS, ma alla propria amministrazione. La circolare specifica, inoltre, che il lavoro agile di un genitore legittimi la fruizione del congedo Covid-19 da parte dell’altro genitore, in considerazione della circostanza che lo smart working non è un diverso tipo di contratto di lavoro, ma solo un modo differente di svolgere l’attività professionale.