Aree di crisi: riapre lo sportello della legge 181-89
Riparte oggi, dalle 12, la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulla legge 181-1989 per progetti di investimento nelle aree di crisi di Livorno e Massa Carrara, del Friuli Venezia Giulia e del Cratere sismico aquilano.
> Aree di crisi industriale: cosa prevede la riforma delle agevolazioni
Chiusi dal 14 novembre 2019, gli sportelli per le agevolazioni alle imprese che vogliono realizzare investimenti nelle aree di crisi ripartono a seguito della riforma della legge 181 del 1989 prevista dal decreto Crescita.
Prime a partire sono le aree di crisi di Livorno, Massa Carrara, Friuli Venezia Giulia e Cratere sismico aquilano che possono contare su risorse per oltre 30 milioni di euro, di cui:
- 1.977.678 euro per i comuni della Regione Friuli Venezia Giulia riconosciuti quali territori interessati da crisi industriale non complessa;
- 10 milioni di euro per i comuni dell’area di crisi complessa di Livorno;
- 6.543.925 euro per i comuni dell’area di crisi industriale non complessa della provincia di Massa Carrara;
- 11 milioni e 828.603 euro per i comuni del Cratere sismico aquilano individuati dal “Programma Restart Abruzzo”.
Come sono cambiate le agevolazioni della legge 181-1989
Il percorso di riforma della legge 181-1989 attuato con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 30 agosto 2019 e la circolare ministeriale n. 10088 del 16 gennaio 2020 prevede che la legge 181 del 1989 finanzi programmi di investimento produttivo e programmi di investimento per la tutela ambientale, cui possono aggiungersi progetti per l’innovazione dell’organizzazione (per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili) e progetti per la formazione del personale (per un ammontare non superiore al 10% degli investimenti ammissibili).
Con la riforma, inoltre, le agevolazioni – aperte alle imprese di tutte le dimensioni costituite in forma di società di capitali, incluse le società cooperative e le società consortili – sono diventate accessibili anche alle reti di impresa.
Confermate le tipologie di aiuto nella forma del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER.
La circolare del 16 gennaio 2020, però, ha stabilito che il soggetto proponente può anche richiedere una partecipazione di minoranza del Soggetto gestore Invitalia al capitale dell’impresa. Tale partecipazione ha natura transitoria e non deve, di regola, essere superiore al 30% del capitale delle imprese, né comportare per Invitalia responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie.
La riforma ha anche ridotto la soglia minima di investimento da 1,5 milioni di euro a un milione di euro, mentre la percentuale del finanziamento agevolato - della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento di 3 anni - è passata dal 50% fisso a una percentuale che varia dal 30% al 50%, a discrezione dell’impresa.
La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell’eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale, infine, non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza e a quelle degli eventuali progetti di innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale.
Da giugno le domande per quattro aree di crisi
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 di oggi, 1° giugno 2020, fino all'esaurimento dei fondi. Invitalia valuterà le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione. Alla verifica formale dei requisiti seguirà un esame di merito, comprendente un colloquio obbligatorio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa.
Procedura differenziata per gli Accordi di sviluppo per programmi d’investimento strategici: le domande di agevolazioni relative a programmi d’investimento che prevedono un importo complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro e un significativo impatto occupazionale possono infatti essere oggetto - tramite istanza del soggetto richiedente - di un Accordo di sviluppo tra il Ministero, Invitalia e l’impresa proponente, con l'eventuale cofinanziamento delle Regioni e di altre amministrazioni interessate.
L'impresa dovrà indicare nella domanda anche le amministrazioni pubbliche potenzialmente interessate e una breve sintesi del programma di investimenti contenente l’individuazione degli elementi utili alla verifica della sussistenza di almeno uno dei requisiti previsti per l’attivazione degli Accordi di sviluppo.
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