Contratto di rioccupazione: guida agli sgravi contributivi
Dal 15 settembre sarà possibile presentare domanda di accesso all’esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione previsto dal decreto Sostegni bis. Il modulo di richiesta e tutti i chiarimenti INPS.
CIG, sgravi, contratto di espansione e di rioccupazione: il lavoro nel Sostegni bis
Pensato per incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza Covid, il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato subordinato alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi, per l’adeguamento delle competenze professionali del neo assunto al contesto lavorativo.
Gli sgravi contributivi per le assunzioni con contratto di rioccupazione
A fronte dell'assunzione con il contratto di rioccupazione, il Sostegni bis (dl 73-2021) ha previsto un esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'incentivo è riservato ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, del lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario, ed è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi, nel limite massimo di importo di 6mila euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Per accedervi i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
L'esonero per le assunzioni con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli sgravi contributivi previsti a legislazione vigente, cui si potrà accedere una volta terminati i sei mesi di fruizione della decontribuzione totale.
Dopo le prime indicazioni fornite con la circolare n. 115 del 2 agosto 2021 il 9 settembre l'INPS ha pubblicato un apposito messaggio che annuncia il rilascio del modulo di istanza online e riporta le istruzioni per accedere agli sgravi contributivi.
Le domande possono essere presentate, a decorrere dal 15 settembre 2021, attraverso l’applicazione “Portale delle Agevolazioni” presente sul sito internet dell'Istituto, utilizzando il modulo “RIOC.
Ricevuta la richiesta l'INPS verifica l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie e calcola l'incentivo spettante, la cui fruizione potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile.
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