Contratti pubblici: requisiti di partecipazione alle gare nei Paesi con regime fiscale privilegiato
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, richiama l'attenzione sulla inapplicabilità delle condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ai sensi del d.l. 78/2010, convertito con L. 122/2010, in mancanza delle disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria.
Tali condizioni sono contenute nelle disposizioni volte a contrastare il fenomeno del riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento al terrorismo dettate dall'art. 37 del sopra citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
In particolare, la norma impone alle imprese aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, in cui non è garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme internazionali (cd. Black list) individuate nei decreti ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, l'obbligo di essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e finanze ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica.
Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato:
- alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie;
- alla identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilita' previsti dalla normativa italiana.
Un apposito decreto attuativo del Ministro dell'economia e finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. 78/2010 (ovvero dal 31 maggio 2010), avrebbe dovuto stabilire le modalità di rilascio della suddetta autorizzazione.
In attesa dunque di tale decreto di attuazione, le disposizioni di cui all'art. 37 non sono operative.
Successivamente alla sua emanazione l'Autorità si riserva di fornire eventuali indicazioni e chiarimenti.
GURI n. 251 del 26 ottobre 2010
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
COMUNICATO
Condizioni per la partecipazione alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici delle imprese con sede nei Paesi con regime
fiscale privilegiato (Disposizioni antiriciclaggio ai sensi dell'art.
37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30
luglio 2010, n. 122). (10A12991)
Con il decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n.122/2010,
sono state emanate, fra l'altro, disposizioni volte a contrastare il
fenomeno del riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
finanziamento al terrorismo, introducendo una condizione ai fini
della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n.163.
In particolare, l'art. 37 stabilisce per le imprese aventi sede,
domicilio o residenza nei Paesi con regime fiscale privilegiato, ove
non e' garantita la trasparenza nello scambio delle informazioni, non
essendo impegnati al rispetto di vincoli fiscali dettati da norme
internazionali - cd. Black list - individuate nei decreti
ministeriali 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, l'obbligo di essere in
possesso di una autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia
e finanze ai fini dell'ammissione alla partecipazione alla procedura
di evidenza pubblica.
La disposizione citata rinvia ad un apposito decreto attuativo
del Ministro dell'economia e finanze la disciplina relativa alle
modalita' di rilascio della suddetta autorizzazione, che sara'
subordinata alla comunicazione dei dati identificativi dei titolari
effettivi delle partecipazioni societarie (art. 37, comma 1).
L'Autorita' richiama quindi l'attenzione delle stazioni appaltanti in
merito alla inapplicabilita' della norma in mancanza delle
disposizioni di dettaglio sulla procedura autorizzatoria.
Successivamente all'emanazione del decreto di attuazione, che
rendera' operativa la novella di cui all'art. 37, l'Autorita' si
riserva di fornire eventuali indicazioni e chiarimenti che si
rendessero opportuni al fine di agevolare le stazioni appaltanti
nell'attivita' di verifica del rispetto dei requisiti di
partecipazione alle gare, alla luce della norma in argomento.