Voucher per baby sitter e asili nido: i chiarimenti nella circolare Inps del 28 marzo 2013
L'Istituto nazionale di previdenza sociale pubblica le istruzioni operative per l'accesso ai benefici previsti dalla riforma Fornero (legge n. 92 del 28 giugno 2012) a sostegno dell'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. In particolare, la circolare Inps n. 48 del 28 marzo 2013 si concentra sulle modalità di richiesta dei voucher e dei contributi per l’acquisto di servizi di baby-sitting e per gli asili nido.
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La legge 29/2012
L'articolo 4, comma 24, lettera b, della legge 29/2012 prevede, infatti, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità, un voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per affrontare la spesa connessa al ricorso a servizi pubblici o privati per l'infanzia.
Il beneficio viene concesso in alternativa al congedo parentale - previsto dal comma 1 lettera a) dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001 - e può essere goduto negli undici mesi successivi al periodo di congedo obbligatorio.
Il decreto interministeriale del 22 dicembre 2012
Con il decreto interministeriale del 22 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo della misura, prevista – in via sperimentale – per il triennio 2013-2015, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui.
Il contributo è pari a 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.
In caso di utilizzo per il servizio di baby-sitting, il voucher viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro, mentre nel caso dei servizi per l'infanzia l'importo viene accreditato alla struttura prescelta.
La circolare Inps 48/2013
Il decreto ministeriale ha anche stabilito che le domande devono essere presentate all'Inps, che con la circolare 48/2013 ha annunciato che il bando per l'accesso ai contributi sarà pubblicato sul sito dell'Istituto e che un apposito messaggio ne anticiperà l’imminente attivazione. Le domande potranno essere presentate solo in via telematica e la graduatoria sarà definita - tenendo conto dell’ISEE, l'indicatore della situazione economica equivalente - secondo l’ordine di presentazione delle istanze.
Il contributo per la fruizione dei servizi per l’infanzia erogati da strutture della rete pubblica e private accreditate, potrà essere concesso esclusivamente se il servizio viene svolto da una struttura presente nell'elenco gestito dall’Istituto. Elenco che l'Inps ha il compito di formare annualmente, in base alle adesioni ricevute dalle strutture stesse a seguito della pubblicazione di un apposito bando, e che le lavoratrici possono consultare prima di iscrivere il bambino alla struttura prescelta.
Links
Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Decreto Interministeriale del 22 dicembre 2012
Circolare INPS n. 48 del 28 marzo 2013
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151