Codice Appalti - l’accesso delle micro e piccole imprese

Codice appaltiTra le (poche) novità positive del nuovo Codice degli appalti vi è l’attenzione all’accesso da parte delle micro e piccole imprese, che costituiscono circa il 99% delle imprese italiane.

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Sotto il profilo normativo, molte sono le norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 (di recente integrato dal d.lgs. 56/2017, c.d. “correttivo appalti”) per abbattere le barriere all’ingresso che comprimono la libertà d’impresa dei piccoli operatori economici. L’art. 30 co. 7 scolpisce il principio secondo il quale i criteri di partecipazione alle gare non devono escludere le micro, piccole e medie imprese. Principio che, di fatto, viene ribadito in tema di appalti sottosoglia (art. 36 co. 1) che costituiscono circa il 60% dei bandi indetti quotidianamente in Italia, nonché di requisiti tecnici ed economici che devono essere tali da favorire l’accesso delle micro e piccole imprese agli appalti (art. 83 co. 2).

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In materia di definizione dei lotti di gara, aspetto che spesso costituisce una barriera di accesso per le piccole imprese, alla previsione della suddivisione in lotti prestazionali per favorire la valorizzazione della specializzazione delle imprese, si affiancano:

  • l’obbligo di determinare il valore dei lotti in modo “da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese”,
  • la facoltà delle stazioni appaltanti di limitare il numero dei lotti che possono essere aggiudicati ad un solo concorrente (art. 51 co. 1, 3).

Sotto il profilo dell’accesso, infine, l’importanza delle piccole imprese nel tessuto economico nazionale è tale che è lo stesso Codice a prevedere una riforma dei sistemi centralizzati di acquisto, a partire da Consip, per favorire “l’effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese” (art. 41 co. 1). Peccato che ad oggi sia inutilmente decorso il termine annuale di attuazione della norma senza che la riforma abbia visto la luce!

Alla chiara cornice normativa di favore per l’accesso agli appalti da parte delle piccole imprese sono, tuttavia, seguiti alcuni bandi che andavano nell’opposta direzione, e rispetto ai quali si sono espressi i Giudici amministrativi che hanno censurato le clausole escludenti a danno delle micro e piccole imprese.

Secondo il Tar Lazio - in un ricorso promosso da un’associazione di categoria delle micro e piccole imprese nel quale si discuteva della legittimità del bando per l’affidamento del global service nei nidi e nelle scuole dell’infanzia - la scelta dell’amministrazione “di aggregare più servizi diversi in un’unica procedura di affidamento e di suddividere un appalto di straordinaria complessità in soli cinque lotti” ha “violato il fondamentale principio del favor partecipationis limitando in modo irragionevole la facoltà di presentazione individuale delle offerte” da parte delle piccole imprese (sentenza 26 gennaio 2017, n. 1345).

Sul medesimo terreno il Consiglio di Stato, nel censurare la legittimità di un bando suddiviso in lotti indetto da Consip per l’affidamento dei servizi di vigilanza, ha affermato che “le dimensioni dei lotti, i requisiti di fatturato richiesti, la possibilità di partecipare a più di lotti e il cumulo di requisiti imposto per questa eventualità sono sproporzionate rispetto alle esigenze di massima concorrenzialità” (sentenza 6 marzo 2017, n. 1038).

Alla luce di queste pronunce è di tutta evidenza come la giurisprudenza amministrativa abbia accesso una luce forte sul dimensionamento degli appalti, censurando i bandi non a “misura di piccola impresa”, ed in definitiva sollecitando le stazioni appaltanti (talvolta impreparate rispetto al nuovo corso degli appalti) a rispettare i principi del Codice per favorire l’effettiva partecipazione alle gare da parte delle imprese di minori dimensioni.  

Photo credit: Alexandre Prévot via Foter.com / CC BY-NC-SA

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