Equity crowdfunding - rischi e opportunita’ per le imprese
L’equity crowdfunding rappresenta un'importante fonte di finanziamento per le piccole e medie imprese, ma restano una serie di incertezze operative legate soprattutto alla scarsa conoscenza dello strumento.
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Uno studio realizzato dalla Fondazione nazionale dei commercialisti e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili fa luce sui rischi e le opportunità dell’equity crowdfunding.
Malgrado, negli ultimi anni, anche in Italia gli importi movimentati stiano raggiungendo livelli sempre più significativi, permangono incertezze operative legate soprattutto alla scarsa conoscenza dell’equity crowdfunding, alle implicazioni operative, alle difficoltà anche culturali delle imprese di aprire il proprio capitale di rischio, alla gestione delle dinamiche di corporate-governance successive alla raccolta di equity proveniente da una moltitudine di soggetti.
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Equity crowdfunding: un primo approccio ai mercati finanziari
L’equity crowdfunding presenta molte analogie con un’offerta pubblica iniziale o IPO (dall’inglese Initial Public Offering): di conseguenza, sarebbe giusto valutarlo come un primo approccio ai mercati finanziari che, nel tempo, favorisca la crescita di numerose nuove imprese il cui sbocco naturale potrà anche essere, dapprima, l’ammissione alla quotazione su mercati minori (dedicati ad esempio alle piccole e medie imprese, quali l’AIM Italia), e successivamente il listing su piattaforme di negoziazione più evolute come i mercati regolamentati.
Lo studio fa luce sulle caratteristiche di tale strumento di finanziamento per le imprese, analizzandone le principali caratteristiche tecniche, approfondendo gli elementi essenziali relativi alla modalità di offerta ed esaminando il quadro normativo di riferimento, partendo dalle modifiche introdotte dal D.L. 179/2012 all’interno del nostro ordinamento.
Rischi e opportunità per gli emittenti
All’imprenditore sono generalmente note le regole del finanziamento di tipo tradizionale, ottenibile, ad esempio, da un istituto di credito. Egli sa, dunque, che la capacità di ripagare il debito, sotto forma di quote di capitale e di interessi, è garantita dal patrimonio aziendale e, talora, dai suoi beni personali.
Gli intermediari tradizionali, d’altra parte, sono meno propensi ad assumere rischi significativi, diversamente da un investitore nel capitale di rischio, che condividendo con l’imprenditore il rischio di impresa, è interessato all’incremento di valore della partecipazione nel medio-lungo termine e cercherà di sostenerne la crescita senza limitarsi ad un mero coinvolgimento nel capitale apportando, con ogni probabilità, la propria esperienza, competenza, funzione di controllo e network di relazioni.
L’equity crowdfunding potrebbe anche favorire, in futuro, la raccolta di capitali di debito attraverso il meccanismo implicito di validazione del modello d’impresa da parte della comunità online; in tale prospettiva, potrebbe infatti svolgere una funzione similare un giudizio di rating utilizzabile per concedere finanziamenti a realtà altrimenti difficilmente finanziabili.
Potrebbero essere erogati finanziamenti ancorati ad un multiplo del capitale raccolto in un’ottica di rafforzamento complessivo dell’iniziativa imprenditoriale.
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Rischi e opportunità per gli investitori
In generale, i principali rischi connessi agli investimenti tramite portali di equity crowdfunding sono il rischio di liquidità, il rischio di perdita del capitale investito, la possibile mancanza di dividendi, il rischio di iniziative illecite o di truffe.
La liquidità di uno strumento finanziario è rappresentata dalla sua capacità di essere prontamente ed economicamente smobilizzato e trasformato in denaro liquido. Presupposto essenziale, affinché uno strumento sia liquido, è la presenza di un mercato organizzato, dove si concretizza, attraverso regole ben precise, l’incontro della domanda e dell’offerta. Contrariamente, uno strumento finanziario è illiquido quando la mancanza di un mercato dove svolgere la negoziazione rende difficoltoso, sia in termini temporali che economici, tramutare quel titolo in moneta.
Gli strumenti finanziari emessi tramite portali di equity crowdfunding appartengono per lo più alla seconda tipologia di titoli, in quanto, ad esempio, non è consentita la negoziazione in mercati organizzati per il periodo in cui l’impresa può essere considerata start up innovativa. La possibilità di perdere l’intero capitale investito è un rischio attinente alla probabilità che il progetto non vada a buon fine, principale prerogativa delle start-up, in particolare di quelle innovative e delle PMI innovative che operano in settori specifici. Tale rischio si riduce per le piccole e medie imprese che agiscono in mercati più maturi.
Per quanto riguarda il rischio legato alla eventuale mancanza di dividendi, è molto probabile che nei primi anni di vita, una società non sia in grado di produrre utili. Inoltre, il D.L. 179/2012 per le start-up innovative ha espressamente previsto il divieto di distribuire eventuali utili conseguiti e l’obbligo di reinvestirli nella società fino a quando quest’ultima mantiene i requisiti di start up innovativa.
Da ultimo, l’utilizzo di internet per raccogliere capitali di rischio tramite portali espone gli investitori a incorrere in truffe o iniziative illecite.
Ad ogni modo, l’esposizione dell’investitore alle tipologie di rischio citate è calmierata da alcune misure di tutela, quali l’intervento di investitori istituzionali, la possibilità di revoca entro sette giorni, le clausole statutarie obbligatorie, la presenza di un registro dove sono iscritti i gestori di portale e così via.
Il ruolo del commercialista
Essendo caratterizzato da profili di elevata complessità, l’ottimale utilizzo dell’equity crowdfunding necessita di competenze in alcuni campi specifici, rispetto alle quali diventa fondamentale il ruolo di un advisor che può essere rappresentato da un commercialista.
Tale figura può agire nella duplice veste di supporto/consulente per le imprese, per la strutturazione e la gestione dell’operazione (lato offerta), e di soggetto che svolge un’attività “promozionale”, o meglio un’attività di “mera segnalazione” della denominazione e del sito dei gestori di portale, affiancando i propri clienti al fine di comprendere le caratteristiche, le opportunità e rischi dello strumento (lato domanda).
Sono numerosi gli ambiti di intervento del commercialista:
- Definizione dell’assetto dell’operazione dal punto di vista societario
- Pianificazione delle operazioni future
- Scelta della tipologia di offerta
- Definizione dell’importo minimo dell’investimento
- Redazione dei documenti informativi e dell’offerta