Dl semplificazioni 5-2012: il sindaco unico nelle società di capitali
Il sindaco unico è entrato a tutto campo nel panorama operativo della vita delle società di capitali con il decreto legge sulle semplificazioni. L’art. 35 del provvedimento va ad incidere nuovamente sugli articoli 2397 e 2477 del Cod.civ.. Per i professionisti contabili, dopo le Stp, le norme sulle contabilità semplificate interamente tracciate e la non ancora risolta vicenda delle tariffe professionali, il cahier de doléance si è arricchito della mutata disciplina degli organi di controllo societari.
Il terzo comma dell’articolo 2397 del Cod.civ., in tema di Società per azioni, è stato così modificato: “Se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’assemblea provvede alla nomina del collegio sindacale, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.”.
All’articolo 2477, invece, per le Società a responsabilità limitata: a) il primo comma è sostituito dal seguente: “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.”; b) al secondo, terzo, quarto e sesto comma, le parole: “del sindaco” sono sostituite dalle seguenti: “dell’organo di controllo o del revisore”; c) il quinto comma è sostituito dal seguente: “Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.”.
Il nuovo sistema dei controlli, ridisegnato interamente a distanza di soli tre mesi dalla riforma imposta dalla legge di stabilità, certamente di violento impatto su operatori e società controllate, può essere sintetizzato nel modo seguente (tipo di organo e tipo di controllo):
per le S.p.a.:
- al di sotto dei parametri di cui all’art. 2435-bis Cod.civ.: organo di controllo monocratico (esercita il controllo di legalità; se lo statuto lo prevede, svolge anche il controllo contabile);
- oltre i parametri: organo di controllo collegiale (esercita il controllo di legalità; se lo statuto lo prevede e la società non sceglie di scindere la revisione, svolge anche il controllo contabile)
- è comunque possibile la deroga volontaria rispetto all’impostazione descritta, potendo lo statuto prevedere l’organo collegiale al posto di quello monocratico;
per le S.r.l.:
- non rispondenti alle previsioni di cui al 2 e 3 comma art. 2477: nessun controllo. E’ dubbio, addirittura, se sia facoltà della società nominare un organo di controllo;
- rispondenti alle previsioni di cui all’art. 2477, comma 2 (nomina del sindaco obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le S.p.a) e comma 3 (nomina del sindaco obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati nel primo comma dell’art. 2435-bis): organo di controllo monocratico oppure revisore (in sede di nomina, possibilità di scegliere se affidare al revisore solo il controllo contabile ovvero se aggiungere anche il controllo di legalità, nominando il sindaco; la società potrà in sostanza scegliere la tipologia di controlli alla quale sottoporsi); inoltre, qualora la normativa sulle S.p.a. non attragga quella delle S.r.l. che si trovano oltre i limiti ricordati, circostanza ancora non certa, si potrà avere anche in questo caso un organo monocratico.
Emergono, a livello di sistema, alcune tematiche interpretative, di natura giuridica:
- coordinamento con la revisione legale dei conti. Le previsioni di cui agli artt. 2403, comma 2 e 2409-bis c.c., prevedono la possibilità di scindere la funzione del controllo sulla legalità e sulla gestione da quella del controllo contabile; non è chiaro se, nel caso di cui al novellato art. 2397, comma 3, vi sia facoltà di affidare ad altri soggetti la revisione legale;
- disparità di trattamento. Si avranno in concreto situazioni in cui, per le S.r.l. (per effetto del superamento dei limiti di cui all’art. 2477), l’organo di controllo sarà monocratico, anziché collegiale, a parità di significatività operativa e complessità gestionale, rispetto alle S.p.a. con il medesimo volume di attivo patrimoniale, volume di ricavi e numero di dipendenti. Soggetti con lo stesso livello di rischiosità, in base al diverso tipo societario prescelto, vedranno impegnati organi di controllo che, solo rimanendo al mero dispiegamento quantitativo delle forze in campo, non saranno in grado di garantire lo stesso grado di tutela dei terzi sotto il profilo del controllo di legalità; passando agli aspetti di sistema, poi, appare evidentemente incongruo far dipendere la disciplina dei controlli dalla sola forma giuridica societaria, senza avere riguardo alla realtà operativa della società, in termini di attivo patrimoniale, fatturato generato e dipendenti impiegati;
- modello 231. In attesa di chiarimenti, le società tenute alla nomina del collegio sindacale concentreranno su quest’ultimo anche la vigilanza prevista dal D.Lgs. n. 231/2001; nelle società di capitali di minori dimensioni, con organo monocratico, questa possibilità appare negata. Guardando al merito dei controlli da esplicare da parte del “sindaco unico”, la scelta appare del tutto condivisibile; lo è meno, ancora una volta, sotto il profilo del raffronto con il regime delle S.p.a.;
Passando poi alle tematiche operative:
- il sindaco unico, qualora nominato da parte di una S.r.l. di grandi dimensioni, potrebbe vedere concentrati sulle proprie spalle gli obblighi di vigilanza delle norme di legge e di statuto; il monitoraggio dei principi di corretta amministrazione; il controllo dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dell’assetto amministrativo e contabile; l’obbligo di presenza nei C.d.a. e nelle assemblee; la verifica del realizzarsi di perdite eccedenti le misure previste dagli artt. 2446 e 2447; la produzione delle denunce per gravi irregolarità degli amministratori ex art. 2409 (il tema, come noto, è a tutt’oggi dibattuto per le S.r.l.); la verifica, in caso di crisi, della tempestività delle cosiddette procedure di allerta; l’assunzione della gestione ordinaria in caso di cessazione di tutti gli amministratori; il controllo della correttezza sostanziale di ogni operazione straordinaria; l’attività di revisione legale (si pensi solo al piano della revisione; alla circolarizzazione a banche, clienti e fornitori; alle verifiche di magazzino; ai controlli sulle dichiarazioni fiscali; alle verifiche sui poteri di firma; alle analisi sui crediti inesigibili e ai conseguenti accantonamenti ai fondi svalutazione crediti); il compito appare davvero improbo per un uomo solo;
- non si è colta l’occasione per accogliere, all’interno del sistema vigente, un principio di parametrazione della responsabilità dell’organo di controllo al rapporto di causa – effetto o, piuttosto, ad un multiplo del compenso percepito, tema la cui trattazione appare assolutamente improrogabile, anche in ragione del fatto che il nostro paese è da diverso tempo in attesa di recepire la già emanata direttiva europea sul punto.
Rimane la constatazione che per i professionisti contabili si tratterà di un’ulteriore riduzione del proprio campo di attività. L’esigenza di favorire la liberalizzazione e la semplificazione appare di immediata comprensione; non ci siamo opposti, se non con la forza della penna e della dialettica, all'introduzione dei limiti operata dalla legge di stabilità.
Ora, con il decreto semplificazioni, la misura sembra davvero colma. Siamo infatti consapevoli della circostanza che si tratta di norme di riforma che avranno una scarsa utilità complessiva e un elevato rischio per il mercato, posto che assisteremo ad una riduzione della presenza dei verificatori in tutti i momenti della vita societaria e, quindi, al dispiegamento sul campo di organi di monitoraggio fortemente menomati quantitativamente e qualitativamente:
- le S.r.l., pertanto, rischiano di diventare delle vere e proprie mine vaganti, tanto per il mercato di riferimento in cui operano quanto per se stesse; il tessuto economico in cui esse agiscono, con tutte le diversificazioni ambientali possibili, potrebbe non ricevere la tutela derivante dalla trasparenza e dal rispetto delle norme di legge e di statuto; tema che, in questi anni, è diventato il condivisibile leit-motiv del legislatore;
- gli operatori, e ci riferiamo ad imprenditori costretti a percorrere scorciatoie non condivisibili per effetto di situazioni contingenti, possono in tali frangenti perdere di vista il rispetto delle regole. L'organo di controllo aveva, e dovrebbe continuare ad avere, una funzione di prima linea, di trincea immediata del rispetto della legalità; il sindaco ha l'obbligo di legge, in primis, e tutto l'interesse personale, poi, a monitorare e vigilare sul comportamento dell'organo di gestione e dell’imprenditore.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commericalisti, in conclusione, potrebbe farsi portavoce almeno di due richieste di minima entità, nelle sedi competenti:
- in primis, un’opportuna attrazione al regime delle S.p.a., e quindi una soggezione all’obbligo di nomina dell’organo in forma collegiale, a tutela del mercato e del rispetto delle regole, qualora vi sia una rilevanza della S.r.l. per volume di affari, attivo dello stato patrimoniale e numero di dipendenti impiegati, tale da essere paragonabile all’operatività di una S.p.a.;
- in secondo luogo, un altrettanto opportuno ingresso nel sistema di quanto previsto dall’art. 24, lett. c) della legge comunitaria per il 2007, con la quale era stata delegata al governo l’attuazione della direttiva relativa alle revisioni legali dei conti annuali e consolidati; il provvedimento ha visto la luce, purtroppo privo del principio secondo il quale redattori e controllori del bilancio possano essere chiamati a rispondere del danno procurato in relazione al loro specifico apporto causale allo stesso; in quanto più facilmente definibile, risulterebbe ancor più significativa l’introduzione di un principio di responsabilità parametrato ad un multiplo del compenso percepito dal controllore (sindaco o revisore).
*Luigi Troiani, Dottore Commercialista in Roma