Banche – il testo della legge 119-2016
In vigore la legge 119-2016 in materia di procedure esecutive e concorsuali e a favore degli investitori in banche in liquidazione
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Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, entra in vigore la legge n. 119-2016, conversione del decreto-legge n. 59-2016, che introduce misure a tutela dei risparmiatori che hanno investito in Banca Etruria, Banche Marche, CariChieti e CariFerrara e per accelerare il recupero dei crediti.
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Più tempo per richiedere i rimborsi
Al centro del provvedimento, approvato la scorsa settimana in via definitiva dalla Camera, ci sono quattro istituti in default: Banca Etruria, Banche Marche, CariChieti e CariFerrara.
Con riferimento a questi istituti, la legge allunga anzitutto da quattro a sei mesi i termini per la presentazione della richiesta di rimborso da parte dei risparmiatori.
La misura è riservata agli obbligazionisti con un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro o un reddito complessivo ai fini Irpef inferiore a 35mila euro.
L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari acquistati entro il 12 giugno 2014, il cui rimborso è automatico; per le obbligazioni acquistate dopo il 12 giugno 2014, invece, si prevede il ricorso all'arbitrato.
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Pegno mobiliare e Patto marciano
Per favorire il recupero dei crediti in tempi rapidi, la legge introduce il pegno mobiliare non possessorio. In pratica, gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese possono costituire un pegno su beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa, senza esserne privati e quindi continuando ad utilizzarli per la loro attività, per garantire i crediti concessi a loro o a terzi.
Inoltre, si introduce il patto marciano, un finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una società da lui controllata, della proprietà di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo.
Il trasferimento è condizionato all'inadempimento del debitore, che si ha quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi:
- dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di obbligo di rimborso a rate mensili,
- dalla scadenza anche di una sola rata, quando i termini di scadenza sono superiori al periodo mensile;
- dalla scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento, quando non è prevista la restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale.
Il termine sale a dodici mesi laddove il finanziamento sia già stato restituito per almeno l’85% della quota capitale.
Procedure di espropriazione forzata
Il testo istituisce un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi presso il Ministero della Giustizia e prevede alcune modifiche al Codice di procedura civile con l'obiettivo di accelerare le procedure di espropriazione forzata.
Inoltre, presso ogni tribunale si istituisce un elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. Nell'elenco possono figurare i professionisti che abbiano assolto gli obblighi di prima formazione e che garantiscano il rispetto degli obblighi di formazione periodica. Presso ciascuna corte di appello una commissione è responsabile della tenuta dell'elenco, delle iscrizioni e delle cancellazioni e della vigilanza sugli iscritti.