Legge conversione Dl Rilancio, novita' su lavoro e cassa integrazione
Nella legge di conversione del dl Rilancio, sono state introdotte alcune novità sul fronte lavoro, come il contratto di rete in versione anti-licenziamenti e misure per i care leavers. Per il resto, rimane sostanzialmente inalterata la struttura di Cassa integrazione, REM e Bonus colf e badanti, anche se si fa chiarezza su tempistiche e domande.
> Cosa è previsto nel Decreto Rilancio?
L’impianto delle misure per la tutela dei lavoratori previsto dal dl Rilancio ha sostanzialmente retto il passaggio di conversione in legge nei due rami del Parlamento. Con il via libero definito arrivato ieri dal Senato (e che segue quello del 9 luglio da parte della Camera), la struttura e la durata degli ammortizzatori sociali, infatti, restano invariate, anche se si specificano alcuni passaggi sulle tempistiche e sulle domande.
La parte del leone continua ad essere la proroga di altre 9 settimane della Cassa integrazione (CIG), oltre alle misure a sostegno del reddito di quelle categorie che erano rimaste tagliate fuori dagli strumenti previsti dal Cura Italia e cioè il Reddito di emergenza (REM) e il bonus colf e badanti. Discorso analogo per gli interventi in materia di licenziamenti, contratti a termine e NASPI, dove le aggiunte sono chirurgiche.
Nel corso del passaggio in Parlamento, invece, nella legge di conversione del decreto sono spuntate due nuove misure, originariamente non previste. Si tratta del contratto di rete in versione anti-Covid e di un intervento a sostegno dell'inserimento lavorativo dei giovani "care leavers".
- Cassa integrazione
- Reddito di emergenza
- Bonus colf e badanti
- Fondo nuove competenze
- Naspi, licenziamenti e contratti a termine
- Care leavers
- Contratto di solidarietà
La Cassa integrazione
Il passaggio in Parlamento ha messo mano a quanto previsto dal dl Rilancio sulla Cassa integrazione (CIG), recependo le varie modifiche che nel frattempo erano avvenute, a cominciare dal decreto 52-2020 che permette di fruire subito delle ultime 4 settimane (delle 9) previste dal dl Rilancio.
Pertanto il quadro definitivo sulla Cassa integrazione per motivi Covid-19 e che emerge dai lavori parlamentari è il seguente.
Cominciamo con il numero di settimane di CIG (sia ordinaria che in deroga). Dall’inizio della pandemia le settimane di Cassa integrazione sono in tutto 18: le prime 9 stabilite dal decreto Cura Italia e le altre 9 dal dl Rilancio. Per quanto riguarda queste ultime, rispetto alla prima versione del decreto, la Camera ha confermato che le 9 settimane possono essere utilizzate tutte assieme, eliminando lo stacco previsto originariamente e che le divideva in due tranche. Nella prima versione del decreto, infatti, le prime 5 settimane erano utilizzabili fino al 31 agosto, mentre per le restanti 4 settimane bisognava attendere il 1° settembre. Adesso, invece, viene meno la “pausa” e le 9 settimane del dl Rilancio, quindi, possono essere usate tutte assieme. L’unica condizione prevista è che l’azienda abbia fruito di tutte le prime 14 settimane di CIG per motivi Covid (9 del Cura Italia + 5 del dl Rilancio).
Per quanto riguarda i beneficiari, invece, il decreto prevede l’estensione della concessione della CIG ai lavoratori assunti alla data del 25 marzo 2020 (confermando che il beneficio è riconosciuto anche in assenza di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni), al posto del 23 febbraio (data prevista dal Cura Italia). Adesso, quindi, il termine di riferimento per le nuove concessioni di CIG diventa il 25 marzo.
Infine viene incrementato di oltre 11,5 miliardi di euro per il 2020 (di cui 10,2 miliardi per la CIGO ed alcuni casi di assegno ordinario, 1 miliardo per gli assegni ordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e 250 milioni per gli assegni ordinari a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS) il limite di spesa per l’erogazione di queste prestazioni.
CIGO e assegno ordinario
Per quanto riguarda la presentazione delle domande per la Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e per l’assegno ordinario, il decreto Rilancio ne riduce i termini, disponendo che le richieste debbano essere presentate - a pena di decadenza - entro la fine del mese successivo (e non più del quarto mese successivo) a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per motivi legati al Covid. In particolare nel corso dell’esame in Parlamento, è stato disposto che in recepimento di quanto disposto dal decreto 52-2020, in sede di prima applicazione, i termini sono spostati al 17 luglio 2020 (ossia al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto 52-2020) se questa data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio della domanda.
Le domande riferite a periodi di sospensione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere presentate entro il 15 luglio 2020 (come disposto nel corso dell’esame della Camera e confermato poi dal Senato, invece del 31 maggio prima previsto).
In sede di conversione, inoltre, è stata eliminata la previsione che disponeva che, se la domanda è presentata dopo la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non poteva aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Infine i parlamentari hanno recepito quanto previsto dal dl 52-2020 che introduce una procedura per la ripresentazione delle domande in caso di errori. Adesso, quindi, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto (o con errori che ne hanno impedito l’accettazione), possono presentare domande nelle modalità corrette, purchè lo facciano entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore. La presentazione della domanda si considera comunque tempestiva se presentata entro il 17 luglio 2020.
Cassa integrazione in deroga
Anche per la Cassa integrazione in deroga (CIGD) le settimane di integrazione salariale sono in tutto 18 (9 del Cura Italia e 9 del dl Rilancio), fruibili con le stesse modalità previste per la CIGO e per l’assegno ordinario. Anche per quanto riguarda i beneficiari (assunzione al 25 marzo), la disciplina che si applica alla CIGD è la stessa di quella prevista per la CIGO. Discorso analogo per le tempistiche.
Si ricorda che, per i datori aventi più di cinque dipendenti, i trattamenti in deroga sono subordinati alla conclusione di un accordo con i sindacati, che può essere concluso anche in via telematica.
Oltre ad estendere il periodo di fruizione della CIGD, però, il dl Rilancio semplifica anche le procedure di accesso e concessione dell’indennità. Il decreto, infatti, porta a compimento la transizione dell’istituto della CIGD adottato nel corso della crisi da Covid-19, trasformandolo da intervento storicamente concepito come strumento di carattere territoriale (connesso cioè a crisi emergenziali regionali e basato, quindi, su esigenze di intervento che emergevano nei territori), a strumento di sostegno nazionale al reddito che, a fronte di una crisi eccezionale come quella creata dal Covid, ha comportato l’esigenza di tutelare tutti i lavoratori italiani. Per questo il decreto accentra nell’INPS le procedure di concessione della CIGD, saltando il passaggio delle Regioni e accelerando, in tal modo, i tempi di concessione dell’indennità.
Anticipo delle integrazioni salariali da parte dell’INPS
Il dl Rilancio introduce una procedura per il pagamento diretto da parte dell’INPS delle richieste di CIGO e di assegno ordinario, presentate a decorrere dal 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
In particolare si dispone che le domande possono essere trasmesse dal 18 giugno 2020 alla sede INPS territorialmente competente. Decorsi i 30 giorni, la domanda deve essere trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
Il decreto, inoltre, ha introdotto la possibilità che l'INPS, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento diretto, anticipi ai lavoratori in cassa integrazione una somma pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. In tale contesto, in relazione alla presentazione delle domande di CIG a pagamento diretto con richiesta di anticipo del 40%, il decreto stabilisce che debba avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020:
- Qualora vi sia una richiesta di anticipo del 40%, l’istanza va presentata entro il 15° giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020;
- Qualora, invece, non vi sia una richiesta di anticipo del 40%, la domanda va presentata entro il 17 luglio 2020 (cioè il 30° giorno successivo all’entrata in vigore del dl 52-2020).
Cassa integrazione CISOA
Il decreto Rilancio fa anche slittare a 90 giorni la durata della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) che il decreto Cura Italia ha incluso tra gli ammortizzatori sociali messi in campo per fronteggiare la crisi.
Il decreto, infatti, prevede la possibilità di usare la CISOA per un massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 (e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020). Per velocizzare le autorizzazioni, la CISOA sarà concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente.
Per quanto riguarda le domande, il decreto prevede che la richiesta di CISOA sia presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Per quanto concerne le altre tempistiche, anche per la CISOA valgono quelle introdotte dal dl 52-2020 e confermate dal Parlamento.
Non cambia, infine, la possibilità di usufruire della Cassa integrazione in deroga da parte di quei lavoratori che non possono accedere alla CISOA.
Cassa integrazione per le aziende che erano già in CIGS
Il decreto Rilancio aumenta da 9 a 18 settimane anche la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale che può essere riconosciuto alle aziende che, al 23 febbraio 2020, beneficiavano di un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS).
In dettaglio, rispetto alle prime 9 settimane stabile dal Cura Italia (per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020), adesso la durata massima è incrementata nel modo seguente:
- Di ulteriori 5 settimane, nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane;
- Di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane, per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Trattamento di mobilità in deroga
Infine durante il passaggio in Parlamento non è cambiato neanche l'assetto del “trattamento di mobilità in deroga” previsto dal decreto per tutelare quei lavoratori che hanno finito le settimane di CiGD e non hanno diritto alla NASPI.
All’art. 87 del decreto Rilancio, infatti, viene prevista una nuova tutela (confermata dai parlamentari) per quei lavoratori che hanno cessato la CIGD nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non possono accedere alla NASPI. Per loro, quindi, è stata prevista la possibilità di usufruire del trattamento di mobilità in deroga per massimo 12 mesi e comunque entro il 31 dicembre 2020.
> Dl Rilancio: i chiarimenti INPS sulla cassa integrazione
Il Reddito di emergenza
Il passaggio in Parlamento ha confermato ahche l’estensione del termine per la presentazione delle domande del REM dal 30 giugno al 31 luglio 2020. Per il resto, la struttura di questa misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta dal dl Rilancio rimane sostanzialmente uguale.
Il Reddito di emergenza (REM), infatti, resta un incentivo destinato a sostenere quelle famiglie rimaste finora prive di altre forme di assistenza e per il quale vengono stanziati nel 2020 circa 966 milioni di euro (l’importo è stato alzato durante il passaggio in Parlamento).
L’importo base del REM è di 400 euro al mese che sale, fino ad un massimo di 800 euro al mese, per ogni componente in più della famiglia (oppure fino ad un massimo di 2,1 della scala di equivalenza del Reddito di cittadinanza, se in casa ci sono disabili gravi).
Al REM potranno accedere solo quei nuclei familiari in possesso cumulativamente di quattro requisiti tra ISEE (sotto i 15mila euro), reddito familiare inferiore al REM, patrimonio familiare sotto i 10 mila euro (ma aumentabile in base al numero di componenti della famiglia) e residenza in Italia.
Per ottenere il REM, inoltre, le famiglie non devono percepire altre forme di indennità messe in campo dal governo durante l'emergenza Covid-19, non devono avere contratti di lavoro dipendente, ricevere pensioni o percepire il reddito di cittadinanza. La domanda va presentata entro fine luglio 2020 all'INPS e il contributo sarà erogato in due quote (ciascuna pari all’importo a cui si ha diritto).
I parlamentai hanno voluto specificare soltanto un punto per semplificare le procedure di accertamento della residenza per i soggetti che, occupando abusivamente un immobile senza titolo, intendono presentare comunque la domanda per il REM. In questi casi, quindi, viene previsto che gli occupanti abusivi possano autocertificare la loro residenza nell’immobile occupato, qualora siano presenti persone minori di età o meritevoli di tutela (come individui malati gravi, portatori di handicap, in difficoltà economica e senza dimora).
> Per approfondire: cos'è il Rem e come richiederlo
L’indennità per colf e badanti da 500 euro mensili
L’altra novità del decreto - e che non è stata toccata dai parlamentari - è il bonus per i collaboratori domestici, categoria di lavoratori finora rimasta priva di tutele e per la quale il provvedimento stanzia 468 milioni di euro.
Per loro è previsto un bonus da 500 euro al mese (per aprile e maggio) che viene riconosciuto a quei lavoratori che, al 23 febbraio 2020, possiedono uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva di più di 10 ore settimanali.
Il bonus però non è cumulabile con tutta una serie di altre indennità, incluso il reddito di emergenza, la NASPI, la pensione e altri aiuti, inclusi quelli previsti dal governo per contrastare l'emergenza coronavirus.
Se invece si percepisce già il Reddito di cittadinanza ma con un importo più basso rispetto a quello che spetterebbe con il nuovo bonus, il decreto consente di integrarlo fino a raggiungere i 500 euro al mese previsti dal dl Rilancio.
> Per approfondire: come richiedere il bonus colf e badanti
Fondo Nuove Competenze
Nulla di nuovo neanche per quel che riguarda il Fondo da 230 milioni di euro previsto dal decreto, con cui le imprese possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’azienda, con le quali parte dell'orario di lavoro viene usato per percorsi formativi.
Al Fondo - che sarà gestito dall’ANPAL - potranno accedere però solo quelle imprese con CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e sindacati. Alla realizzazione degli interventi possono partecipare anche le Regioni, i Programmi operativi nazionali e regionali (Pon e Por) del Fondo sociale europeo (FSE) e i Fondi paritetici interprofessionali.
Con un successivo decreto del Ministero del lavoro (da emanarsi entro 60 giorni) saranno individuati i criteri e le modalità della misura.
> Approfondimento sul Decreto Cura Italia e la cassa integrazione
Naspi, licenziamenti e contratti a termine
Anche per quel che riguarda la proroga di due mesi di NASPI e Dis-coll, il passaggio in Parlamento non registra grandi novità. L’art. 92 del dl Rilancio continua a prevedere, quindi, che le prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-Coll - il cui periodo di fruizione sarebbe terminato tra il 1° marzo e il 30 aprile 2020 - siano prorogate per ulteriori 2 mesi, a condizione però che il percettore non sia beneficiario di altre indennità Covid-19 previste nei decreti varati in questi mesi dal governo.
La proroga invece non viene riconosciuta ai percettori della NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata. L’importo di ciascuna mensilità sarà uguale a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
Per usufruire della proroga di due mesi non è necessario presentare alcuna domanda. L’INPS, infatti, specifica che per il prolungamento si procederà d’ufficio.
La NASPI e Dis-Coll (ma anche il Reddito di cittadinanza), inoltre, sono cumulabili con un incentivo al lavoro agricolo previsto sempre dal decreto Rilancio per ovviare alla mancanza di manodopera stagionale. Pertanto chi percepisce questo tipo di sussidi, può stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni (rinnovabili per ulteriori 30 giorni) senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2mila euro per l’anno 2020.
Licenziamenti congelati
In linea con la ratio che guida l'impianto del decreto e che ha come obiettivo primario la tutela dei livelli occupazionali, anche sul fronte dei licenziamenti la strada che si vuole percorrere è quella di tutelare i posti di lavoro. Nel decreto, pertanto, trova posto anche un congelamento dei licenziamenti per giustificato motivo per altri cinque mesi (rispetto ai 60 giorni previsti dal Cura Italia). Il dl dà inoltre la possibilità all’azienda che ha licenziato un dipendente dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 per giustificato motivo oggettivo, di revocare il licenziamento purché contestualmente richieda la CIG (a decorrere dal giorno del licenziamento).
Sul tema “licenziamenti”, il Parlamento ha introdotto l'articolo 80-bis che riguarda la disciplina dei licenziamenti nei casi di somministrazione irregolare di lavoro. I parlamentari, infatti, hanno previsto che l'eventuale atto di licenziamento eseguito dal somministratore sia irrilevante rispetto al rapporto di lavoro così costituito con l'utilizzatore.
Nel decreto, infine, è prevista anche una nuova forma di sostegno alle imprese per evitare che licenzino, reso possibile dalle modifiche delle norme UE sugli aiuti di Stato. Si tratta di un contributo che può essere concesso da Regioni ed Enti territoriali per coprire una parte dei costi salariali delle imprese (inclusi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia, sarebbero altrimenti costrette a licenziare. La sovvenzione non può superare l’80% dello stipendio mensile lordo (inclusi i contributi) e può durare al massimo 12 mesi. L’azienda potrà attivarla anche in modo retroattivo dal 1 febbraio 2020.
Contratti a termine
Durante il passaggio in Parlamento è stata messa mano alla disciplina sui contratti a termine, per i quali il dl Rilancio ha previsto il rinnovo o la proroga fino al 30 agosto 2020, anche nei casi in cui, in genere, questo non si poteva fare.
Nel corso dell'esame presso la Camera (poi confermato dal Senato), è stato previsto anche che i contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante e i contratti di lavoro a termine (anche in regime di somministrazione) siano prorogati nella misura equivalente al periodo per il quale i medesimi lavoratori siano stati sospesi dall'attività in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19.
> Dl Rilancio: le misure per gli autonomi
Contratto di rete con causale di solidarietà
Tra le novità del dl Rilancio introdotte alla Camera e confermate dal Senato, c’è anche l'articolo 43-bis che, per il 2020, prevede la possibilità di usare il contratto di rete tra imprese per evitare licenziamenti nelle aziende di filiere colpite da crisi economiche, usando gli istituti del distacco e della codatorialità per lo svolgimento di attività lavorative presso le imprese che partecipano alla rete. I parlamentari, infatti, hanno stabilito che per tutto l’anno in corso tra le finalità del contratto di rete possano rientrare anche:
- L’impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;
- L’inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;
- L’assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
Le modalità operative saranno definite con un decreto del Ministro del lavoro.
Inserimento lavorativo dei care leavers
L’altra novità che riguarda il mondo lavoro e che è stata inserita nel corso della conversione in legge del decreto riguarda i care leavers (cioè quelle persone che, compiuti 18 anni, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria).
In Parlamento è stato deciso, infatti, di inserire anche questi giovani fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie che - lo ricordiamo - prevedono una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che riguarda alcune categorie particolarmente fragili. Per loro, infatti, la legge ha previsto una sorta di “corsia protetta” per le assunzioni, attraverso l’iscrizione in un apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato.
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