Agenzia Entrate - chiarimenti su detassazione premi di risultato
Una circolare dell'Agenzia delle Entrate scioglie una serie di dubbi in materia di detassazione con imposta sostitutiva del 10% dei premi di produttività.
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Con la circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sulla tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa in favore di lavoratori del settore privato con redditi da lavoro dipendente.
La detassazione dei premi di produttività
La legge di Bilancio 2017 ha esteso, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo la detassazione prevista dalla manovra 2016 per i premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Nello specifico, la manovra 2017 ha previsto:
- l'innalzamento dei limiti di reddito dei lavoratori dipendenti che possono beneficiare dell’agevolazione, da 50mila a 80 euro annui,
- l'incremento degli importi dei premi agevolabili a 3mila euro, anzichè 2mila come precedentemente stabilito, e a 4mila euro, e non più 2.500, in caso di premio erogato da aziende che adottano il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale coinvolgimento paritetico dei lavoratori, ricorda la circolare n. 5/E dell'Agenzia delle Entrate, deve essere formalizzato a livello aziendale con un apposito Piano di Innovazione e si realizza mediante schemi organizzativi che permettono di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività, e nel miglioramento della qualità della vita e del lavoro.
I limiti d’importo dei premi di risultato assoggettabili ad imposta sostitutiva devono essere riferiti al periodo d’imposta, quindi - chiarisce la circolare - devono essere calcolati computando tutti i premi percepiti dal dipendente nell’anno, anche se sotto forma di partecipazione agli utili o di benefit detassati, a prescindere dal fatto che siano erogati in base a contratti diversi o da diversi datori di lavoro o che abbiano avuto differenti momenti di maturazione.
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Abbonamenti per il trasporto pubblico
La legge di Bilancio 2018 ha poi stabilito che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Il regime fiscale di favore, spiega la circolare delle Entrate, è riconosciuto sia nell’ipotesi in cui il benefit sia erogato dal datore di lavoro volontariamente sia nell’ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di diposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale; inoltre, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente trova applicazione anche qualora l’abbonamento per il trasporto pubblico sia destinato ad un familiare del dipendente a condizione che risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo.
Ai fini dell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che l’abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di dipendenti, dal momento che qualora fosse messo a disposizione solo di taluni lavoratori, si configurerebbe un fringe benefit rilevante ai fini della formazione del reddito.
Premi di risultato differenziati
L’applicazione dell’imposta sostitutiva, spiega la circolare, è ammessa anche a fronte dell’attribuzione di un premio di produttività differenziato, graduato in ragione della Retribuzione Annua Lorda dei lavoratori dipendenti o in ragione dell’appartenenza del lavoratore ad un determinato settore aziendale oppure dei giorni di assenza registrati nel corso del periodo di maturazione del premio, fermo restando l’obbligo previsto dalla legge di computare il periodo obbligatorio di congedo di maternità ai fini della determinazione dei premi di produttività.
Il beneficio fiscale è applicabile anche qualora sia realizzato l’incremento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione individuati dal contratto, rispetto ad un “periodo congruo” definito dalle parti.
Per “periodo congruo”, chiarisce la circolare, si intende il periodo di maturazione del premio di risultato, ovvero l’arco temporale individuato dal contratto al termine del quale deve essere verificato l’incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato. La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo considerato.
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Aziende prive di rappresentanza sindacale
La circolare delle Entrate chiarisce che anche un’azienda che sia priva di rappresentanza sindacale interna può comunque recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, in presenza delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale.
Nell’ipotesi in cui non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l'azienda può adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per quanto riguarda la detassazione, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro.
> Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018
Photo credit: Scott Lewis