Come il coronavirus cambia il Fondo di garanzia per le PMI
Il Covid cambia il profilo del Fondo di Garanzia per le PMI, uno strumento operativo da vent’anni. Come funziona e cosa cambia con i decreti adottati in risposta alla pandemia, fino al dl Sostegni bis entrato in vigore il 26 maggio e in parte già reso operativo dalla circolare MCC n. 4-2021.
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Istituito con Legge n. 662/96 e operativo dal 2000, il Fondo di garanzia PMI è uno strumento agevolativo del Ministero dello Sviluppo Economico gestito da Mediocredito centrale, volto a sostenere le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie.
Guida al Fondo di garanzia PMI
- Beneficiari
- Come funziona
- Operazioni garantite
- Come presentare domanda
- Cosa cambia con il decreto Cura Italia
- Le novità del decreto Liquidità
- Le novità del decreto Agosto
- Le novità in manovra 2021
- Il Fondo di garanzia nel Sostegni bis
Chi può accedere al Fondo di garanzia PMI
I beneficiari finali, cui viene concessa la garanzia pubblica, sono le piccole e medie imprese, incluse le imprese artigiane, presenti sul territorio nazionale. Nel novero dei beneficiari rientrano anche:
- i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese, e le società consortili miste;
- i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali.
Rispetto alla prima formulazione dei decreti Cura Italia e Liquidità, la platea dei beneficiari si è estesa a: enti del terzo settore, professionisti organizzati in studi associati, agenti di assicurazione, subagenti e broker.
Come funziona il Fondo di garanzia PMI?
Per favorire l’accesso al credito di tali soggetti il Fondo prevede la concessione di una garanzia pubblica che si affianca, e spesso si sostituisce, alle garanzie reali portate dalle imprese. Ciò significa che, grazie al Fondo, l’impresa può ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo.
La garanzia del Fondo è un’agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.
Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma per quanto concerne la parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
Quali operazione garantisce?
L’intervento riguarda tutti i tipi di operazioni, a breve e medio-lungo termine, sia per iniettare liquidità nelle casse delle imprese, sia per permettere investimenti.
La garanzia è concessa, in favore dei soggetti beneficiari finali, con le seguenti modalità:
- garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori, anche in qualità di capofila di pool di soggetti finanziatori;
- riassicurazione e controgaranzia, su richiesta dei soggetti garanti, anche in qualità di capofila di pool di soggetti garanti.
La riassicurazione e la controgaranzia possono essere richieste dai soggetti garanti congiuntamente sulla stessa operazione finanziaria esclusivamente nel caso in cui le garanzie concesse dai soggetti garanti siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto.
Qualora le garanzie concesse dai soggetti garanti non abbiano le predette caratteristiche, i soggetti garanti possono richiedere solo la riassicurazione.
Come presentare la domanda e quali sono i tempi di risposta
L'impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo, ma deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento chiedendo che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.
In alternativa, può rivolgersi a un Confidi accreditato che garantisce l'operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.
I tempi di risposta erano già piuttosto snelli, ma i tempi sono stati accorciati per far fronte allo shock economico causato dall’emergenza Covid-19: con il decreto Cura Italia e con il decreto liquidità, infatti, è previsto uno snellimento delle pratiche.
Cosa cambia con il decreto Cura Italia
Per aiutare le imprese a far fronte all'emergenza coronavirus, il Governo ha previsto un accesso semplificato al Fondo di garanzia per le PMI. In tal senso, il decreto Cura Italia (dl 18/2020) ha introdotto alcune importanti novità:
- L'importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 milioni di euro a 5 milioni di euro;
- Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario);
- Viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici;
- È annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto;
- Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo);
- La durata della garanzia del Fondo è estesa automaticamente per le PMI che concordano con la banca la sospensione dei pagamenti oggetto di moratoria.
Le novità del decreto Liquidità
Successivamente, il decreto liquidità (dl 23/2020) ha portato la garanzia al:
- 100% per prestiti fino a 30mila euro, senza alcuna valutazione del merito di credito;
- 100% (di cui 90% dallo Stato e 10% dai Confidi) per i prestiti fino a 800mila euro, senza valutazione andamentale;
- 90% nei casi restanti con tetto a 5 milioni di importo garantito e senza valutazione andamentale.
In quest'utimo caso possono accedere al finanziamento le imprese fino a 499 dipendenti, che abbiano ricavi fino a 3,2 milioni.
La lettera m), comma 1, articolo 13 del Decreto legge 8 aprile 2020, n.23 (DL Liquidità), ha introdotto una procedura semplificata e di immediato accesso alla garanzia del Fondo, prevedendo il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, sui nuovi finanziamenti concessi in favore di:
- piccole e medie imprese;
- persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, ivi comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;
- agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker;
- enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.
In tutti i casi l'importo del prestito garantito non può superare il 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario, risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata. Per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019 va dimostrato tramite idonea documentazione, come ad esempio un'autocertificazione.
La restituzione del prestito fino a 30mila euro è in 10 anni (nella prima versione del dl Liquidità era di 6 anni) e l’inizio del rimborso del capitale scatta non prima di 2 anni dall'erogazione. Per i prestiti fino a 800mila euro, per cui è possibile richiedere anche una copertura al 100% del finanziamento (90% garanzia diretta più la garanzia del 10% di un Confidi), la restituzione è in 30 anni.
Le novità del decreto Agosto
Oltre a rifinanziare con 7,3 miliardi di euro nel triennio 2023-2025 il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, il decreto Agosto prevede anche un allargamento della platea delle imprese ammissibili.
L'accesso al Fondo di garanzia si allarga anche alle aziende che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato un piano in tal senso, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.
Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze.
Il decreto precisa inoltre su che base viene calcolata la dimensione aziendale per l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI. Si specifica cioè che il limite di 499 dipendenti per accedere ai finanziamenti è determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019.
Sempre sul fronte dei beneficiari, il provvedimento ritocca quanto previsto dalla cosiddetta lettera m) del DL Liquidità, che aveva incluso fra coloro che potevano richiedere il rilascio da parte del Fondo di una copertura pari al 100%, fra gli altri, anche agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker. Il decreto Agosto allarga il raggio alle "persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO". Cià significa che tutti gli operatori del credito agenti in Attività Finanziaria e Collaboratori potranno accedere al Fondo Centrale di Garanzia e ai micro-finanziamenti con Garanzia Statale al 100%.
Le novità in Manovra 2021
La Legge di Bilancio proroga fino al 30 giugno 2021 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto Liquidità (dl n. 23-2020), per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Previsto il rifinanziamento della misura, prevedendo un incremento di 500 milioni per il 2022, di 1 miliardo per l'annualità 2023, di 1,5 miliardi di euro per il 2024, di 1 miliardo di euro per il 2025 e di 500 milioni per l'annualità 2026.
Inoltre, la manovra stabilisce che i finanziamenti di cui alla lettera m) dell'art. 13 comma 1 del decreto Liquidità possono avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.
Il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della Manovra può chiedere il prolungamento della loro durata fino a un massimo di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.
La legge di Bilancio modifica infine il criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo tale tasso che debba comunque essere non superiore allo 0,20% aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.
Per approfondire: Guida al Fondo di garanzia PMI
Il Fondo di garanzia nel dl Sostegni bis
Le ultime modifiche al funzionamento del Fondo centrale di garanzia sono arrivate con il decreto Sostegni bis, con cui il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la disciplina speciale dello strumento e confermato la possibilità di usufruire della copertura del Fondo per le PMI e i titolari di partita Iva che beneficiano della moratoria mutui, anch'essa prorogata per tutto l'anno in corso.
La copertura del Fondo è confermata al 100% per i finanziamenti in essere fino a 30mila euro e resta al 90% per quelli di importo superiore, anche in caso di allungamento della durata dei prestiti fino a dieci anni. Le intensità cambiano dopo il 30 giugno: per i nuovi prestiti, infatti, in caso di allungamento della durata del debito oltre i sei anni, il Sostegni bis riduce la garanzia dal 100% al 90% entro la soglia di 30 mila euro e dal 90% all’80% per i finanziamenti di importo superiore a 30 mila euro.
Inoltre, il decreto introduce nell'ambito del Fondo uno strumento di garanzia pubblica di portafoglio per sostenere i finanziamenti a medio lungo termine concessi alle imprese fino a 499 dipendenti a fronte di progetti di ricerca e sviluppo e di programmi di investimento. Le imprese “diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 499 (le cosiddette Midcap) non possono più ottenere, invece, garanzie su singole operazioni.
Queste due novità relative alle Midcap, insieme alla possibilità di presentare richieste di garanzia per finanziamenti di importo fino a 30mila euro e di durata massima di 15 anni (art.13, comma 1, lettera m del DL Liquidità) in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, sono immediatamente operative con decorrenza dal 26 maggio 2021, come informa anche la circolare MCC n. 4-2021.
Le altre misure previste dal dl Sostegni bis per il Fondo di garanzia saranno presto operative, ma la loro effettiva applicazione è subordinata all’approvazione da parte della Commissione europea che sarà comunicata con un’apposita circolare del Gestore Mediocredito Centrale.
Per approfondire: Sostegni bis: cosa cambia per moratoria prestiti e Fondo garanzia Covid