Aiuti di Stato: ok a proroga Quadro temporaneo per sostenere le imprese agricole
Incassato il via libera degli Stati membri, la Commissione europea ha annunciato la proroga di alcune disposizioni del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato per consentire la prosecuzione del sostegno straordinario a favore dei settori agricoltura, pesca e acquacoltura fino al 31 dicembre 2024.
Aiuti di Stato: nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione e modifiche al GBER
La proroga del Quadro temporaneo di crisi e transizione (Temporary Crisis and Transition Framework - TCTF) in materia di aiuti di Stato a favore dell'agricoltura e della pesca è stata adottata dalla Commissione dopo aver sottoposto il testo in consultazione agli Stati membri, che già in occasione del Consiglio europeo del 21-22 marzo scorso avevano sottolineato l'importanza di un settore agricolo resiliente e sostenibile per la sicurezza alimentare e l'autonomia strategica dell'Unione.
Gli effetti diretti e indiretti della guerra in Ucraina hanno infatti generato notevoli incertezze economiche, interrotto i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e, nelle prime fasi, innescato aumenti eccezionali dei prezzi, soprattutto per il gas naturale e l'elettricità, ma anche per numerosi altri fattori di produzione, materie prime e beni primari. L'agricoltura è stata tra i settori più colpiti dall'impatto del caro prezzi, da cui la necessità di strumenti di sostegno aggiuntivi per mitigarne le tensioni finanziarie.
Proroga del Temporary Crisis and Transition Framework per l'agricoltura
Il Temporary Crisis and Transition Framework è stato adottato il 23 marzo 2022 per facilitare il sostegno degli Stati membri all'economia nel contesto della guerra della Russia in Ucraina, poi modificato il 20 luglio 2022 e il 28 ottobre 2022 e riadattato nel marzo 2023 alle misure di sostegno alla transizione verso un'economia a zero emissioni, in linea con il Piano industriale del Green Deal.
In base all'ultima modifica risalente al 20 novembre 2023, il Quadro temporaneo di crisi e transizione prevede i seguenti tipi di aiuti:
- Sezione 2.1: Aiuti di importo limitato, in qualsiasi forma e concessi fino al 30 giugno 2024, per le imprese colpite dall'attuale crisi o dalle successive sanzioni e controsanzioni fino a 280mila e 335mila euro rispettivamente nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e fino a 2,25 milioni di euro in tutti gli altri settori;
- Sezione 2.4: Aiuti per compensare i prezzi elevati dell'energia, in qualsiasi forma in linea di principio fino a giugno 2024, per compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti intensivi di energia, per i costi aggiuntivi dovuti agli eccezionali aumenti dei prezzi del gas e dell'elettricità;
- Sezione 2.5: Misure per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, cioè regimi di aiuto che gli Stati membri possono istituire per favorire gli investimenti in tutte le fonti di energia rinnovabile, compresi l'idrogeno rinnovabile, il biogas e il biometano, lo stoccaggio e il calore rinnovabile, anche attraverso le pompe di calore, con procedure di gara semplificate che possono essere attuate rapidamente, pur prevedendo sufficienti garanzie per proteggere la parità di condizioni. Nell'ambito di tali regimi, gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025; dopo tale data, continueranno ad applicarsi le consuete norme sugli aiuti di Stato, comprese in particolare le corrispondenti disposizioni della disciplina in materia di aiuti di Stato per il clima, l'energia e l'ambiente (CEEAG);
- Sezione 2.6: Misure che facilitano la decarbonizzazione dei processi industriali, che gli Stati membri possono attivare per accelerare ulteriormente la diversificazione degli approvvigionamenti energetici, sostenendo gli investimenti nella riduzione graduale dell'utilizzo di combustibili fossili, in particolare attraverso l'elettrificazione, l'efficienza energetica e lo spostamento verso l'utilizzo di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico rispondente a determinati requisiti, con maggiori possibilità di sostenere la decarbonizzazione dei processi industriali mediante il passaggio ai combustibili derivati dall'idrogeno. Nell'ambito di tali regimi gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025, dopo di che continueranno ad applicarsi le norme abituali in materia di aiuti di Stato comprese, in particolare, le disposizioni corrispondenti della CEEAG;
- Sezione 2.8: Misure per accelerare ulteriormente gli investimenti nei settori chiave per la transizione verso un'economia a zero emissioni, consentendo il sostegno agli investimenti per la produzione di attrezzature strategiche, in particolare batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e cattura e stoccaggio del carbonio, nonché per la produzione di componenti chiave e per la produzione e il riciclaggio delle relative materie prime critiche. Nell'ambito di tali misure, gli aiuti possono essere concessi fino al 31 dicembre 2025.
Il 2 maggio la Commissione ha adottato la decisione che proroga gli aiuti di importo limitato per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura dall'originaria scadenza del 30 giugno al 31 dicembre 2024. La decisione non interviene sui massimali di aiuto per i due settori, che sono confermati a 280mila euro per la produzione primaria di prodotti agricoli e a 335 mila euro per pesca e dell'acquacoltura, e non incide sulle restanti disposizioni del TCTF.
In aggiunta alla proroga del Temporary Framework, la Commissione ha inoltre annunciato che avvierà anche una revisione del regolamento de minimis agricolo in scadenza a fine 2027, che attualmente esonera dalla notifica preventiva gli aiuti di modesta entità fino a 20 mila per beneficiario (25 mila se lo Stato membro dispone di un registro centrale degli aiuti "de minimis") per un periodo di 3 anni.
Per approfondire: Regolamento GBER e Temporary framework cambiano i Contratti di sviluppo