Legge Stabilità 2015 - L 190-2014: regime forfetario per piccole partite Iva

Author: inertia_tw / photo on flickr La legge di Stabilità 2015 (L. 190-2014) ha istituito un nuovo regime forfetario per le imprese individuali e i lavoratori autonomi. Le critiche al nuovo sistema, però, hanno già spinto il premier Matteo Renzi a promettere la modifica della normativa.

A decorrere da quest'anno il nuovo regime forfetario per persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni in forma individuale sostituisce il regime dei minimi previsto dal decreto-legge n. 98-2011 (che prevede un tetto per i ricavi pari a 30mila euro e un'aliquota sostitutiva al 5%) e il regime delle nuove iniziative produttive (con tetto pari a 30.987 euro e imposta sostitutiva al 10%).

A caratterizzare il nuovo regime:

  • un'aliquota forfetaria del 15%,
  • nuovi limiti di reddito, che variano, in base alle attività, dai 15mila euro ai 40mila euro all'anno,
  • un nuovo metodo di calcolo dell’imponibile, basato su coefficienti.

Chi può accedere al nuovo regime forfetario

In base alla legge di stabilità i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se nell'anno precedente:

  • a) hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 alla legge, che variano a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
  • b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5mila euro lordi per l’acquisizione di lavoro;
  • c) il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20mila euro;
  • d) i redditi conseguiti nell'attività d'impresa, dell'arte o della professione sono in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, associazioni o a società a responsabilità limitata.

Determinazione del reddito e imposta sostitutiva

Le imprese individuali e i lavoratori autonomi che rientrano nei requisiti previsti dalla legge determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, nella misura indicata nell'allegato n. 4 alla legge stessa, che varia in base al codice ATECO.

Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.

Per favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, inoltre, il reddito è ridotto di un terzo, a condizione che:

  • a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
  • b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
  • c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti dalla legge per ciascun settore.

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPCM n. 633 del 26 ottobre 1972, ad eccezione di quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Nel caso delle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, invece, emettono la fattura o la integrano con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Inoltre, per coloro che aderiscono al regime forfetario sono previsti l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore.

La grande fuga dal regime forfetario

L'accoglienza del regime forfetario da parte dei soggetti interessati non è stata delle migliori, come testimoniato dai dati dell'Osservatorio nazionale partite Iva curato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel mese di novembre sono state aperte 38.351 nuove partite Iva, con un aumento del 15,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Un trend dovuto soprattutto all’aumento di adesioni al regime fiscale di vantaggio: 11.917 soggetti, l'84% in più rispetto al novembre 2013.

Dal momento che la legge di stabilità prevede che le partita Iva già in essere al 1° gennaio possano mantenere il 'vecchio' regime, ha ammesso il MEF commentando i dati, probabilmente questi soggetti hanno anticipato l'apertura della partita Iva per poter beneficiare del regime ritenuto più vantaggioso.

A giudicare negativamente il nuovo sistema forfettario sono soprattutto i professionisti, dal momento che per loro l'accesso al regime a forfait, che prevede comunque una tassazione triplicata rispetto al vecchio dei minimi, è subordinato a un limite di fatturato di appena 15mila euro annui, mentre per i commercianti il tetto massimo è fissato a 40mila euro. Un quadro, osserva l'Associazione dei consulenti del terziario avanzato (Acta), aggravato dall'aumento dei contributi alla gestione separata dal 27,72% al 30,72% a partire da quest'anno, per arrivare al 33,72% entro il 2018.

Per aprire una partita Iva con il vecchio regime dei minimi, in caso di possesso dei requisiti previsti dal dl 98-2011 e di inizio dell'attività al 31 dicembre 2014, c'è ancora tempo fino al 30 gennaio. Rispondendo ai dubbi dei commercialisti in merito, l'Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che, in base al DPR n. 633-1972, la comunicazione di inizio attività all’ufficio delle Entrate competente da parte dei soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione deve avvenire entro i trenta giorni successivi.

Il nuovo regime, comunque, potrebbe avere vita breve. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha definito le misure sulle partita Iva contenute nella legge di stabilità “l’autogol più clamoroso” del Governo e ha aggiunto: “Ho fatto un errore, ma adesso la recuperiamo”.

Un confronto tra regime ordinario, dei minimi e forfetario

Per verificare la fondatezza delle critiche alle novità introdotte dalla legge di stabilità Ateneo Web ha realizzato un documento di confronto della tassazione tra regime ordinario, dei minimi e forfetario. Uno strumento utile per chi avvia una nuova attività nel 2015 e rientra automaticamente nel regime forfetario e vuole confrontarlo con quello ordinario e per coloro che finora hanno beneficiato del vecchio dei minimi e stanno valutando se mantenerlo o meno.

Links
Legge di stabilità 2015 - Legge n. 190-2014
Allegato 4 alla Legge di stabilità 2015
Confronto della tassazione tra regime ordinario, dei minimi e forfetario


Photo credit: inertia_tw / Foter / CC BY-NC-SA

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