Certificati bianchi – GSE, chiarimenti per presentazione progetti
Il GSE pubblica i chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti di efficienza energetica per i quali si richiede l’accesso ai certificati bianchi.
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Dal 4 aprile è in vigore il nuovo decreto sui certificati bianchi, che definisce gli obiettivi e gli obblighi di risparmio per il periodo 2017-2020 e aggiorna le linee guida per il meccanismo. Si tratta del decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell'11 gennaio 2017, che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica negli usi finali per l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi.
I certificati bianchi o titoli di efficienza energetica (TEE) sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica.
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Il sistema dei certificati bianchi è stato introdotto nella legislazione italiana con decreto ministeriale del 20 luglio 2004 e prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). Un certificato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
I chiarimenti del GSE
Il documento pubblicato dal Gestore dei servizi energetici è suddiviso in due sezioni. Nella prima viene fornita una panoramica del nuovo decreto certificati bianchi, in cui vengono illustrati – tra gli altri punti - i soggetti e i progetti ammissibili.
Soggetti ammissibili
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di cui al decreto sono:
- i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50mila clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
- i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all'anno d'obbligo considerato, hanno più di 50mila clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
Progetti ammissibili
Ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi sono ammissibili i progetti di efficienza energetica:
- da realizzarsi con data di inizio della realizzazione dei lavori successiva alla data di trasmissione al GSE dell’istanza di accesso al meccanismo;
- realizzati dal medesimo soggetto titolare del progetto presso uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati;
- che generano risparmi energetici addizionali, ovverosia i risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline (il consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione post operam, con riferimento al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- per i quali si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera degli interventi che compongono il progetto siano stati utilizzati nuovi componenti o componenti rigenerati per i quali non siano già stati riconosciuti certificati bianchi (al netto degli impianti già esistenti afferenti o funzionali al medesimo progetto);
- predisposti e trasmessi al GSE;
- classificabili tra le tipologie di intervento riportate in Tabella 1 del D.M. 11 gennaio 2017.
La seconda parte del documento contiene invece istruzioni per la presentazione dei progetti a consuntivo (PC) e standardizzati (PS), in cui si riportano le istruzioni operative per l’invio dell’istanza al GSE, le procedure per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei progetti e la documentazione minima da inviare in fase di presentazione del PC e del PS.
Per il Progetto a Consuntivo (PC) si specificano le indicazioni operative per l’elaborazione dei progetti di efficienza energetica, in ordine alla corretta individuazione dei confini del progetto e delle variabili operative che lo caratterizzano, alla determinazione dei risparmi energetici e all’implementazione dell’algoritmo di calcolo dei risparmi.
Per il Progetto Standardizzato (PS) si specificano le indicazioni operative per l’elaborazione dei progetti di efficienza energetica, in ordine alla corretta individuazione delle variabili operative del campione rappresentativo e della caratterizzazione dell’intero perimetro del progetto, alla determinazione dei risparmi energetici e all’implementazione dell’algoritmo di calcolo dei risparmi secondo il metodo standardizzato.
> GSE: Certificati bianchi, chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti
Certificati bianchi - Photo credit: Images Money