Tremonti-Ter: pubblicata la Circolare n. 44-E/2009 dell'Agenzia delle Entrate

Macchinari, foto di Rémi KauppNumerosi i chiarimenti nella circolare molto attesa da imprese e professionisti sulla "Detassazione degli investimenti in macchinari" prevista dall’articolo 5 del dl 78/2009, che consente di escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. Le spese devono essere sostenute dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.

Le questioni di maggiore importanza trattate nel documento dell'Agenzia delle Entrate:

1 - Macchinari e apparecchiature

L'incentivo riguarda gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, contenente codici di classificazione delle attività economiche piuttosto che una classificazione di macchinari.  L'Agenzia  precisa che, "pur essendo la tabella ATECO 2007 una  classificazione  delle  attività economiche finalizzata a contraddistinguere con un codice il tipo di attività svolta da un soggetto economico (es. fabbricazione di macchinari e apparecchiature), ai fini dell’agevolazione rileva esclusivamente l’investimento in beni descritti nella divisione 28 della tabella stessa. Non rileva in alcun modo la circostanza che il soggetto che li cede abbia un “codice attività” appartenente alla divisione 28... Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28."

Devono pertanto ritenersi agevolabili gli investimenti in tutti i beni, purché nuovi, comprese parti e accessori, solo se espressamente inclusi nella divisione 28. Per i beni complessi realizzati in economia, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene, purché il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.

La circolare, riprendendo la precedente edizione dell'agevolazione, recita che "a differenza della precedente Tremonti-bis che incentivava espressamente gli investimenti in beni strumentali, non specifica la destinazione o la modalità d’impiego dei beni oggetto di investimento all’interno del processo produttivo." Sono quindi agevolabili anche quei beni che non presentano il carattere della strumentalità e, pertanto, indipendentemente dalla circostanza che si tratti o meno di beni ammortizzabili. L'entrata in funzione dei beni oggetto di investimento non costituisce dunque condizione per la fruizione dell’agevolazione.

Altro punto di estremo interesse, riguarda la possibilità di allocare i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento in strutture produttive ubicate anche all'estero, purché siano Stati membri della Comunità europea o Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che comprende anche l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. L’agevolazione viene invece revocata “se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo”. Sul punto occorre prestare attenzione perché è comunque causa di revoca dell’incentivo se il bene oggetto di investimento:
  • è ceduto a terzi,
  • è destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa,
  • è dismesso, conferito, donato, assegnato ai soci, destinato al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
Non c’è revoca del beneficio se l’investimento agevolato è ceduto nell’ambito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.).
 
Sulle modalità di acquisizione, sono consentiti l'appalto, le costruzioni in economia, l'acquisto con il patto di riservato dominio e il leasing, con esclusione però  del “leasing operativo”, perchè tale schema contrattuale si caratterizza per il fatto che l’utilizzatore non ha diritto di riscattare dalla società di leasing i beni alla fine del contratto.
 

2 - Cumulo con altre agevolazioni

L'agevolazione è cumulabile con altri incentivi salvo che le relative norme non dispongano diversamente. In particolare si ritiene che l’agevolazione sia cumulabile con:
  • il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
  • il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall’articolo 1, commi da 280 a 284, della medesima legge n. 296 del 2006.
Testo della Circolare 44/E del 27 ottobre 2009 - Agenzia delle Entrate

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