Decreto semplificazioni - cosa prevede per il settore energia
Dalle trivelle alle concessioni idroelettriche. Cosa prevede il disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni per il settore energia.
> Cosa prevede il Decreto Semplificazioni
Approvata a Montecitorio con 310 voti a favore e 245 contrari la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 135-2018). Ecco cosa prevede per energia e ambiente.
Trivelle: moratoria di 18 mesi
La sezione del decreto Semplificazioni dedicata al delicato capitolo trivelle si trova all’articolo 11-ter, riguardante disposizioni in materia di Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee.
Articolo che prevede la sospensione di 18 mesi, in attesa della stesura del Piano, dei procedimenti amministrativi di conferimento di nuovi permessi di prospezione e ricerca di idrocarburi, inclusi quelli di valutazione di impatto ambientale.
Il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI) deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali urbanistiche e morfologiche con particolare riferimento all’assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni.
Inoltre, per quanto riguarda le aree marine, il piano deve considerare i possibili effetti sull’ecosistema, nonché tenere conto dell’analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel piano devono altresì essere indicati i tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività.
Previsto anche un aumento dei canoni di concessione pari a 25 volte, che scatterà dal prossimo 1° giugno.
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Concessioni idroelettriche: ok alla regionalizzazione
Il provvedimento prevede che, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere in stato di regolare funzionamento vadano senza compenso in proprietà delle Regioni.
La regionalizzazione, una volta cessata la concessione, sarà a titolo gratuito per le cosiddette "opere bagnate" (dighe, condotte...), mentre per le "opere asciutte" (beni materiali) si prevede la corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati.
Vengono inoltre prolungati rispetto a quanto attualmente previsto i termini di durata delle nuove concessioni e portati fino a 40 anni, prolungabili di altri 10.
Nel caso in cui le Regioni non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, a società a capitale misto pubblico-privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica o a forme di partenariato pubblico-privato (PPP).
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Entro un anno dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Semplificazioni e comunque entro fine marzo 2020, le Regioni sono tenute ad emanare una legge regionale che disciplini le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni, la cui durata dev’essere compresa tra 20 e 40 anni, con possibilità di incrementare il termine massimo fino ad un massimo di 10 anni.
I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche dovranno corrispondere semestralmente alle Regioni un canone articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati.
Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che scadano prima del 31 dicembre 2023, incluse quelle già scadute, è demandato alle Regioni il compito di fissare modalità, condizioni e quantificazioni dei corrispettivi a carico del concessionario uscente per la prosecuzione per conto delle Regioni stesse dell’esercizio delle derivazioni oltre la scadenza e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, comunque non oltre la fine del 2023.
Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni.
> Legge di conversione del Decreto Semplificazioni (decreto-legge n. 135-2018)