Nel dl Sostegni bis nuove indennita' spettacolo e fondi per la cultura
Nel ventaglio di aiuti e incentivi per far fronte all’emergenza Covid-19, la legge di conversione del Sostegni bis prevede anche nuove misure a sostegno del settore dello spettacolo, oltre ad ulteriori risorse per la ripartenza delle attività di teatri, cinema e musei.
Cosa prevede il decreto Sostegni bis
Nello specifico, la legge di conversione del decreto n. 73-2021 contiene nuove importanti misure per i settori culturali: si tratta di "interventi importanti, che proseguono gli aiuti ai lavoratori, alle imprese e alle realtà dei settori dello spettacolo e dei musei, particolarmente colpiti dalla pandemia e obbligati a lunghe e dolorose chiusure", ha affermato il ministro della Cultura, Dario Franceschini.
Nuove indennità per i lavoratori dello spettacolo
Ai 43 mila lavoratori dello spettacolo finora interessati dagli indennizzi erogati per i professionisti danneggiati dalle misure di contenimento della pandemia, verrà devoluta un'ulteriore indennità straordinaria di 1.600 euro, che interesserà, così come già avvenuto con il decreto Sostegni (dl n.41-2021), una platea di beneficiari allargata. Oltre agli artisti e maestranze con almeno sette giornate lavorative e un reddito inferiore ai 35mila euro, saranno indennizzati infatti anche coloro che, con almeno 30 giornate lavorative, abbiano un reddito inferiore ai 75mila euro.
Più risorse per teatri, cinema e audiovisivo
Una somma supera i 205 milioni di euro andrà ad incrementare i fondi di emergenza esistenti, così ripartiti:
- 20 milioni di euro verranno destinati al sostegno dei musei statali;
- 47,85 milioni di euro al fondo di parte corrente e 120 milioni di euro per gli interventi in conto capitale del fondo emergenza spettacolo, cinema e audiovisivo, previsti dal dl Cura Italia;
- 20 milioni di euro al fondo per il sostegno delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dal dl Rilancio.
Maggiori fondi per gli autori
Viene poi modificata la ripartizione del compenso per apparecchi e supporti di registrazione audio, snellendo il meccanismo di corresponsione della quota di compenso destinata ad autori, interpreti o esecutori per garantire un sostegno più veloce a delle categorie particolarmente colpite dall’emergenza in corso.
Inoltre una quota parte dei contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive viene destinata agli autori del soggetto, della sceneggiatura, della musica e ai registi, valorizzando così il principio di partecipazione degli autori al successo delle opere, riconoscendo loro un contributo sinora destinato esclusivamente alle imprese cinematografiche e audiovisive.
No alla Tosap per circhi e spettacoli itineranti
Per sostenere i circhi e lo spettacolo viaggiante, inoltre, le loro attività vengono esentate dal pagamento del canone per l’occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche fino al 31 dicembre 2021, corrispondendo quasi 13 milioni di euro ai Comuni per il ristoro dal mancato incasso di tali tributi.
Bonus cultura per i 18enni
Vengono incrementate di 70 milioni di euro le risorse per l’assegnazione della Card cultura, anche nota come bonus Cultura o 18app, per i giovani che compiono la maggiore età nel 2021. Lo strumento, introdotto per la prima volta dalla legge di Stabilità 2016 (L. 208-2015), per effetto dell’incremento potrà contare su un budget complessivo di 220 milioni, ossia lo stesso importo previsto per coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2020.
Fondo restauro e manutenzione immobili storici
A seguito del lavoro parlamentare sul decreto Sostegni bis è stato introdotto un Fondo da 2 milioni di euro (un milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022) che finanzierà il bonus per la manutenzione e il restauro degli immobili di interesse storico e artistico.
Il Fondo opera riconoscendo alle persone fisiche che detengono i beni immobili in questione, al di fuori dell’esercizio di impresa, un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute nell'anno in corso e in quello successivo per interventi conservativi, fino ad un massimo di 100 mila euro.
L’agevolazione sarà utilizzabile in compensazione, ma non potrà essere cumulata con altri contributi o finanziamenti, né con la detrazione del 22% prevista dal Testo unico sulle imposte sui redditi (DPR 917/1986) per le spese sostenute dei soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati. Un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, stabilirà i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l’accesso alle sue risorse.
Un nuovo welfare per il settore spettacolo
Oltre alle misure finora elencate, è stato introdotto nel Sostegni bis un pacchetto di misure significative per assicurare adeguate tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo e "correggere le numerose storture emerse negli ultimi anni e divenute non più sostenibili soprattutto dopo la pandemia", ha spiegato il ministro Franceschini. Nello specifico, sono previsti:
Un nuovo welfare per i lavoratori dello spettacolo
Il provvedimento ridisegna le tutele tenendo conto delle specificità del settore, in cui il rapporto di lavoro è strutturalmente discontinuo per il carattere oggettivo della prestazione, non per scelta datoriale o del lavoratore stesso. La discontinuità non è stata tuttavia fino ad oggi riconosciuta dalla normativa italiana come elemento distintivo delle prestazioni lavorative nello spettacolo. Le norme, di fatto, hanno impedito a migliaia di lavoratori di accedere a diritti costituzionalmente garantiti: dall’indennità di malattia a quella di maternità fino al trattamento pensionistico.
Il nuovo sistema di welfare mira a riconoscere ai lavoratori dello spettacolo le tutele che esistono per altre tipologie di professionisti, al fine di assicurare migliori condizioni di equità e dignità sociale, favorire lo sviluppo di una piena riconoscibilità del lavoro del settore e contribuire all’emersione del lavoro nero.
Sostegni ed esoneri partite IVA, autonomi e professionisti
Aggiornamento delle figure professionali tutelate
Le misure per la tutela dei lavoratori dello spettacolo si applicano a tutti i soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (FPLS). Con lo scopo di ricomprendere nel sistema di tutele le nuove figure professionali emerse nel settore, si è previsto che l’elenco dei soggetti assicurati al Fondo venga aggiornato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento. L’ultimo adeguamento delle figure professionali è infatti avvenuto nel 2005. Inoltre, sempre al fine di garantire le tutela anche alle ulteriori figure che dovessero via via emergere nel settore, si è comunque stabilito l’obbligo di un aggiornamento quinquennale.
Adeguamento e ampliamento delle tutele e dei sostegni alla genitorialità
Le forme di tutela e sostegno alla genitorialità sono adeguate al carattere discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo. Viene in particolar modo modificato il sistema di calcolo delle indennità previste in materia, parametrandone l’ammontare giornaliero al reddito percepito nei dodici mesi antecedenti il periodo indennizzabile, piuttosto che nelle ultime quattro settimane. Difatti, proprio in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo, non è infrequente che nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo non siano reperibili giorni lavorati, o comunque retribuiti, utili ai fini del predetto calcolo.
Indennità di malattia e retribuzione giornaliera
L’intervento rende effettive le tutele in caso di malattia. Per accedere alla relativa indennità economica si richiede il possesso, non più di 100, ma di 40 contributi giornalieri versati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza della malattia.
Le nuove misure prevedono anche l’innalzamento della retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità. Si passa dagli attuali 67,14 euro a 100 euro.
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Con le nuove misure i lavoratori, anche autonomi, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) sono automaticamente assicurati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le tariffe dei premi per l'assicurazione sono quelle delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività". Rientra tra i soggetti coperti dall'assicurazione anche il personale orchestrale delle fondazioni lirico sinfoniche. L’ammontare del premio assicurativo verrà definito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Nasce ALAS, l'assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo
Viene introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’indennità di Assicurazione dei Lavoratori Autonomi dello Spettacolo (ALAS) per la disoccupazione involontaria. Potranno accedere all’indennità i lavoratori che non abbiano in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato, non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti a carico di gestioni previdenziali obbligatorie, non siano beneficiari del reddito di cittadinanza, abbiano maturato nell’ultimo anno precedente alla domanda di disoccupazione almeno quindici giornate di contribuzione, abbiano un reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35 mila euro.
L’indennità sarà corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. L’indennità non potrà in ogni caso superare la durata massima di sei mesi e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.
Miglioramento del sistema dei contributi pensionistici
Gli interventi introducono numerosi correttivi per garantire ai professionisti dello spettacolo la maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per l’accesso al trattamento pensionistico. In particolare, per i lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, i contributi giornalieri richiesti per il raggiungimento dell'annualità di contribuzione sono ridotti da 120 a 90.
Per gli attori cinematografici e audiovisivi – che svolgono prestazioni caratterizzate da una discontinuità strutturale, maturando un numero di giornate relativamente basso - si prevede che ogni giornata contributiva versata al Fondo determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui richiesti.
Ancora, si introduce una misura volta a garantire la maturazione dell’annualità di contribuzione in favore di quei lavoratori che, pur raggiungendo un determinato tetto di reddito, non riescono a maturare il numero di contributi giornalieri richiesti. Si prevede inoltre che il versamento dei contributi al Fondo avvenga anche per le prestazioni rese con riferimento ad attività di insegnamento retribuite, formazione e di carattere promozionale di spettacoli. Si introduce la possibilità di procedere con il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni.
Consulta la legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021
Consulta il testo del decreto-legge n. 73-2021 Sostegni bis coordinato con la legge di conversione in Gazzetta ufficiale