Appalti: chiarimenti sulle procedure di concessione dall'Agenzia delle Entrate
Con Circolare del 3 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate si è espressa su alcune problematiche di carattere interpretativo in materia di certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Premesso che il Codice dei contratti pubblici esclude dalla partecipazione alle citate procedure di affidamento per i soggetti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti” (art. 38, comma 1, lettera g)), l’articolo 38, comma 2, dispone che l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’esercizio del potere di controllo da parte delle amministrazioni procedenti in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
I destinatari della dichiarazione sostitutiva possono richiedere all’Agenzia delle Entrate – relativamente ai tributi dalla medesima amministrati - “…conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”, ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
L’irregolarità fiscale rilevante ai fini dell’esclusione dalle procedure di affidamento può dirsi integrata qualora in capo al contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall’Agenzia delle Entrate.
Deve considerarsi venuta meno (e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione) nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell’amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata..
Dunque gli uffici dell’Agenzia dovrebbero segnalare alle stazioni appaltanti richiedenti esclusivamente le violazioni definitivamente accertate in relazione al pagamento di tributi.
Tuttavia, nella circolare n. 34/E del 25 maggio 2007, era stato espresso l’avviso che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dovessero indicare nella certificazione anche le eventuali violazioni non definitivamente accertate, al fine di consentire all’amministrazione richiedente di disporre di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito della regolarità fiscale, suscitando, nelle parti coinvolte, molteplici perplessità sulle procedure da seguire.
In particolare, è stato evidenziato che potrebbero determinarsi disparità di trattamento con riferimento alle ipotesi in cui alla gara partecipino anche soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per i quali tale certificazione non viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate. Tali soggetti esteri potrebbero risultare infatti favoriti nella partecipazione alle procedure di affidamento rispetto a soggetti stabiliti in Italia, qualora le informazioni in merito al requisito della regolarità fiscale rese dalle loro Amministrazioni fiscali fossero più scarne rispetto a quelle relative ai concorrenti nazionali.
Si è reso così necessario un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui occorre garantire l’uniformità dell’attività dei suoi uffici incaricati della redazione dei suddetti modelli di certificazione in senso più strettamente corrispondente ai requisiti prescritti dal Codice dei contratti pubblici, anche in merito a quanto detto sulle certificazioni rilasciate dalle Amministrazioni fiscali di soggetti esteri.
Quindi, a parziale rettifica di quanto espresso nella circolare n. 34/E del 2007, ai fini delle richieste avanzate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere indicate esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate.