Conto termico 3.0: confronto tra MASE e Regioni. Decreto a gennaio 2025
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha avviato un dialogo con le Regioni per approvare definitivamente il decreto “Conto Termico 3.0”, aggiornando così il sistema di incentivi a sostegno dell’incremento dell’efficienza energetica e della produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. Il nuovo provvedimento potrebbe arrivare a gennaio 2025, con la pubblicazione successiva delle regole operative del GSE.
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Il confronto tra il Ministero e le Regioni arriva dopo un periodo di consultazione pubblica sul nuovo schema del decreto, che si è concluso lo scorso 10 maggio.
Con la nuova disciplina il Ministero punta a rendere più agevole l’accesso al meccanismo incentivante, ampliando la platea dei beneficiari e la tipologia di interventi agevolabili, nonché le spese ammissibili previsti dall’attuale schema di incentivi, il Conto Termico 2.0.
La revisione in atto riflette in particolare sia le normative europee, sempre più esigenti in materia di efficienza energetica e di introduzione delle rinnovabili nel sistema energetico, che le esigenze nazionali più attuali, espresse nella versione 2024 del PNIEC (Piano Nazionale Integrato Energia e Clima).
Vediamo le caratteristiche attuali dell’incentivo e le principali novità che saranno introdotte con il decreto di prossima adozione relativo al Conto Termico 3.0.
Cosa incentiva l’attuale Conto Termico 2.0?
Il Conto Termico 2.0, regolato dal DM del 16 febbraio 2016, è un programma di incentivi economici mirati a sostenere due tipi principali di interventi: l’aumento dell’efficienza energetica in edifici esistenti e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. L’obiettivo è migliorare i servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria, rendendoli più sostenibili ed efficienti.
Per quanto riguarda la prima linea di intervento prevista dal Conto Termico 2.0, cioè quella dedicata all’efficienza energetica degli edifici esistenti, sono incentivabili:
- l’isolamento termico delle superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- la sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
- l’installazione di schermature solari;
- la trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero” (nZEB, "nearly Zero Energy Building");
- la sostituzione di sistemi per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti;
- l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (Building Automation).
Rispetto alla seconda tipologia di progetti ammessi a finanziamento (la produzione di energia termica da fonti rinnovabili), sono agevolabili gli interventi di piccoli dimensioni, che prevedono la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti alimentati da fonti rinnovabili tramite l’installazione di:
- pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche;
- caldaie, stufe, camini e termocamini alimentati a biomassa;
- impianti solari termici per la climatizzazione o la produzione di acqua calda sanitaria, anche abbinati a tecnologia solar cooling;
- scaldacqua a pompa di calore;
- impianti ibridi a pompa di calore per la climatizzazione invernale.
Tutti questi interventi devono prevedere una potenza termica degli impianti inferiore a 2MW e una superficie degli impianti di solare termico inferiore a 2.500 mq.
Per quanto concerne i beneficiari delle agevolazioni del Conto Termico 2.0, si tratta di Pubbliche Amministrazioni (PA) - per interventi su edifici pubblici appartenenti a entrambe le tipologie - e di soggetti privati, che possono invece destinare le risorse degli incentivi soltanto a interventi per la produzione di energia termica rinnovabile, cioè la seconda tipologia. Entrambe le categorie di beneficiari possono accedere al contributo in autonomia in maniera diretta, oppure tramite una Energy Service Company (ESCo) certificata, che faciliti la gestione degli interventi. In ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata al GSE entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori.
Per quanto riguarda, invece, le quote incentivate dal Conto Termico, attualmente gli incentivi variano dal 40% al 65% della spesa sostenuta. Nello specifico:
- fino al 65% per la demolizione e ricostruzione di edifici a energia quasi zero (nZEB);
- fino al 40% per gli interventi di isolamento delle pareti e copertura, per la sostituzione di chiusure finestrate con altre più efficienti, per l’installazione di schermature solari, per la sostituzione dei corpi illuminanti, per l’installazione di tecnologie e di building automation e per la sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione;
- fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico);
- fino al 65% per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti a pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici.
Relativamente alla cumulabilità delle risorse, infine, gli incentivi sono cumulabili con agevolazioni di natura non statale e nell’ambito degli interventi previsti.
Cosa cambia con il Conto Termico 3.0
Con il provvedimento normativo, attualmente in fase di approvazione, che darà vita alla nuova versione dell’incentivo Conto Termico 3.0, verranno introdotti alcuni importanti cambiamenti, per migliorare e potenziare il sistema di incentivi già esistente per interventi di efficienza energetica e utilizzo di fonti rinnovabili.
Anzitutto, la versione 3.0 si propone di allargare significativamente la platea dei beneficiari, coinvolgendo categorie innovative e strategiche per la transizione energetica. Tra queste, le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le configurazioni di autoconsumo, due modelli che puntano a rendere comunità locali e singoli cittadini soggetti proattivi nel mercato energetico, nonchè gli enti del terzo settore (come ONG e associazioni) che potranno richiedere contributi per migliorare l’efficienza energetica o installare impianti rinnovabili in strutture che offrono servizi comunitari.
Sempre in tema beneficiari, il Conto Termico 2025 introdurrà anche nuove forme di cooperazione pubblico-privato a beneficio delle PA, che potranno, dunque, coinvolgere soggetti privati nelle spese di riqualificazione. Alle PA è anche consentito un periodo transitorio di adeguamento alla nuova normativa, durante il quale potranno continuare a seguire le disposizioni del decreto del 2016. Rispetto ai privati, invece, sarà introdotta la possibilità di utilizzare le risorse anche per interventi agli edifici non residenziali per l’efficienza energetica, ad oggi ammessi solo per gli edifici delle PA.
Oltre alla platea dei beneficiari, saranno ampliate anche le tipologie di interventi ammissibili al finanziamento, in risposta alle nuove sfide tecnologiche e ambientali. Alla lista del Conto Termico 2.0, quindi, nella versione 3.0 si aggiungeranno:
- l’installazione di schermature o sistemi di ombreggiamento per superfici trasparenti;
- l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, anche aperte al pubblico, se associata a interventi di climatizzazione sostenibile. In questo modo, sarà possibile sostenere la sinergia tra mobilità elettrica e riduzione dell’impatto ambientale degli edifici;
- impianti fotovoltaici con accumulo (di piccole dimensioni), a patto che siano abbinati alla sostituzione di impianti termici con pompe di calore;
- la sostituzione di impianti per il riscaldamento di serre e fabbricati rurali con soluzioni a biomassa o ibride;
- l’installazione di impianti solari termici, anche per solar cooling o processi produttivi;
- il collegamento a sistemi di teleriscaldamento alimentati da fonti rinnovabili, con possibilità di climatizzazione estiva;
- la climatizzazione invernale mediante unità di microcogenerazione a fonti rinnovabili.
Rispetto alle modalità di accesso ai contributi, il Conto Termico 3.0 ottimizzerà le procedure per venire incontro alle esigenze di soggetti diversi. Ad esempio, nell'ambito dell’accesso diretto - la modalità più semplice e immediata per ottenere gli incentivi, riservata sia ai privati che alle PA - le tempistiche non variano (la richiesta va inoltrata sempre entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori come nella versione 2.0), ma cambia la modalità di erogazione: gli incentivi saranno erogati in un’unica soluzione per importi inferiori a 15.000 euro, mentre per cifre superiori l’erogazione avverrà in rate annuali da 2 a 5 anni, a seconda dell’intervento.
Il Conto Termico 3.0 prevede, inoltre, un accesso tramite prenotazione riservato alle PA o alle ESCo (che operano per conto delle PA), pensato per consentire ai beneficiari di ottenere una conferma preliminare degli incentivi prima di avviare i lavori. Dopo la verifica e l’accettazione preliminare da parte del GSE, il beneficiario potrà ottenere un anticipo fino al 50% del costo totale dell’intervento. L’anticipo mira a incentivare le PA a pianificare interventi strutturati. Da sottolineare che nei casi di edifici coinvolti in eventi di calamità naturale, sarà sufficiente presentare il progetto esecutivo senza diagnosi energetica preliminare.
Rispetto al ricorso alle ESCo, il Conto Termico 2025 lo limita per interventi di grandi dimensioni, come la sostituzione di impianti di climatizzazione con potenza complessiva superiore a 70 kW, o l’installazione di impianti solari termici superiori a 20 m².
Conto Termico 3.0: previsti anche nuovi requisiti tecnologici e nuovi massimali sui contributi
Tra le novità del nuovo decreto, anche l’introduzione di specifiche tecniche avanzate per garantire sostenibilità ed efficienza. Ne è un esempio il coefficiente di prestazione stagionale (COP stagionale) che sarà il nuovo standard di riferimento per le pompe di calore, in conformità alla normativa Ecodesign. E’ il caso anche degli impianti a biomassa, che dovranno rispettare standard stringenti per particolato ed emissioni, o degli impianti fotovoltaici che saranno incentivati solo se di nuova generazione.
Un’altra importante novità riguarda l’innalzamento al 100% delle spese ammissibili dell’incentivo per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico o ospedaliero e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale come previsto dal decreto-legge 104 del 14 agosto 2020.
Infine, un’ultima caratteristica rilevante del nuovo provvedimento riguarda l’aggiornamento dei costi ammissibili in modo tale che riflettano i prezzi di mercato. Ad esempio, l’isolamento termico può essere incentivato con 300 €/m² per coperture ventilate, le colonnine di ricarica possono ricevere fino a un massimo di 3.500 € per wallbox trifase e per gli impianti solari termici saranno previsti contributi maggiori per quelli più piccoli, al fine di favorirne una diffusione capillare.
Quando entrerà in vigore il decreto Conto Termico 3.0
Come anticipato, secondo il MASE il decreto potrebbe essere pubblicato a gennaio 2025. Ciò che per ora è sicuro è che il GSE aggiornerà il portale attraverso cui sarà possibile presentare le richieste entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.