INPS – circolare 99-2017 su pensione anticipata per lavoratori precoci
Oltre alle istruzioni di accesso all'APE sociale, l'INPS ha pubblicato la guida al beneficio della riduzione contributiva per i lavoratori precoci
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I lavoratori precoci, cioè con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima dei 19 anni, in presenza di determinati requisiti, possono accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto a 41 anni. E' quanto spiega la circolare n. 99-2017 pubblicata dall'INPS contestualmente a quella dedicata all'APE sociale.
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Chi può accedere alla pensione anticipata
La legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, i cosiddetti lavoratori precoci. Le modalità di attuazione della misura sono state disciplinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87 del 23 maggio 2017, pubblicato il 16 giugno in Gazzetta Ufficiale e vengono ora chiarite in dettaglio dalla circolare INPS.
In base al comma 199 della manovra, a decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età.
La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici – un anno e dieci mesi in meno per gli uomini e dieci mesi in meno per le donne - ed è prevista solo in presenza di una delle condizioni indicate:
- essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e aver concluso integralmente gli ammortizzatori sociali spettanti da almeno tre mesi;
- assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992;
- avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74%;
- svolgere da almeno sei anni in via continuativa una delle professioni usuranti indicate all’allegato A al DPCM e all'allegato E alla legge di bilancio 2017.
L'elenco dei lavori usuranti include:
- Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici,
- Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni,
- Conciatori di pelli e di pellicce,
- Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante,
- Conduttori di mezzi pesanti e camion,
- Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni,
- Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza,
- Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido,
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati,
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia,
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
Come richiedere il beneficio
Prima di presentare la domanda di accesso al beneficio pensionistico i soggetti interessati devono inoltrare, in via telematica, la domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso alla riduzione del requisito contributivo alla sede INPS di residenza.
I soggetti che hanno già maturato o che ritengono di maturare i requisiti richiesti entro la fine dell'anno devono presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 15 luglio 2017; coloro che si troveranno in tali condizioni negli anni successivi dovranno presentare la domanda di riconoscimento delle condizioni entro il 1° marzo di ciascun anno.
Le domande di pensione anticipata saranno accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per il 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro a decorrere dal 2020, con priorità per chi ha conseguito prima il requisito ridotto dei 41 anni e in base alla data di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento delle condizioni.
Il trattamento pensionistico non è cumulabile con redditi da lavoro in Italia e all’estero per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti pensionistici vigenti per la generalità dei lavoratori. Nel caso in cui il titolare del trattamento pensionistico percepisca, per tale periodo, redditi da lavoro autonomo o subordinato, l’INPS procede al recupero integrale delle rate di pensione già erogate in quel periodo, inclusa la tredicesima mensilità.
> Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87 del 23 maggio 2017
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