DL 145-2013: con DM 5 giugno 2014 Fondo Garanzia PMI anche per sottoscrizione di minibond
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto ministeriale del 5 giugno 2014 diventa operativa l'estensione degli interventi del Fondo di garanzia per le PMI alle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese (mini bond), prevista dal decreto-legge n. 145/2013.
Possono richiedere la garanzia diretta del Fondo, le banche, gli intermediari finanziari e i gestori:
- a) a fronte di singole operazioni di sottoscrizione di mini bond, oppure
- b) su portafogli di mini bond.
Le operazioni di sottoscrizione devono riguardare mini bond :
- finalizzati al finanziamento dell'attività d'impresa;
- che non abbiano ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al beneficiario finale;
- con date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al beneficiario finale successive alla data della delibera del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
- con durata compresa tra 36 e 120 mesi;
- non assistite da altre garanzie, reali o assicurative, per la quota coperta dalla garanzia del Fondo.
Il Fondo può concedere le garanzie fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate pari a 50 milioni di euro, da ripartirsi per il 40% per le garanzie per singole operazioni di sottoscrizione di mini bond e per il 60% per le garanzie su portafogli di mini bond.
Garanzia su singola operazione di sottoscrizione di mini bond
La garanzia del Fondo può essere concessa a fronte della singola operazione di sottoscrizione di mini bond:
- fino al 50% del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini bond);
- fino al 30% del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza (bullet mini bond).
L'importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale è pari a 1,5 milioni di euro.
Garanzie su portafogli di mini bond
La garanzia del Fondo può essere concessa anche a fronte di portafogli di minibond a condizione che le singole operazioni siano, ciascuna, di importo non superiore al 3% del valore nominale complessivo dei titoli che li compongono.
Il valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, non può essere:
- inferiore a 50 milioni di euro;
- superiore a 300 milioni di euro.
La copertura del Fondo non può essere superiore all'80% della tranche junior del portafoglio di mini bond e, in ogni caso, non può eccedere l'8% del valore nominale complessivo dei titoli. Tale misura può essere elevata nel caso in cui l'innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da Regioni o Province autonome o da altri enti e organismi pubblici.
Links
Decreto ministeriale del 5 giugno 2014 - Gazzetta ufficiale del 26 luglio 2014