Agenzia Entrate - Circolare 22E-2015, chiarimenti su credito imposta Irap
Il credito d’imposta pari al 10% dell’Irap non spetta ai contribuenti che si avvalgono di lavoratori dipendenti a tempo determinato o indeterminato. E' uno dei chiarimenti forniti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 9 giugno 2015.
Secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2015, i contribuenti che “non si avvalgono di lavoratori dipendenti” possono usufruire di un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP lorda indicata in dichiarazione.
A chiarire i dubbi sollevati da tale dicitura interviene la circolare n. 22/E dell'Agenzia delle Entrate.
Il primo nodo sciolto riguarda l'assenza di lavoratori dipendenti. Ovvero, se per usufruire del credito d’imposta, è necessario che l’impresa o il professionista non abbiano dipendenti in ogni giorno del periodo di imposta, oppure se, in presenza di lavoratori subordinati solo per una parte dell’anno, il credito spetta in misura ragguagliata ai giorni di assenza di personale dipendente.
L'Agenzia delle Entrate interpreta la norma alla lettera, chiarendo che “il beneficio in esame possa essere riconosciuto solo in favore dei soggetti che non si avvalgano - in alcun modo - di personale dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata”, a tempo determinato o indeterminato.
“Si ritiene inoltre che, per effetto della condizione posta dalla norma, non debba essere operato alcun ragguaglio nel caso in cui il contribuente abbia avuto nel corso dell’anno - anche per un periodo di tempo limitato - lavoratori alle proprie dipendenze”, si legge nella circolare.
Chiarimenti anche sulle public utilities, che possono beneficiare, ai fini IRAP, della deducibilità integrale del costo del lavoro sostenuto in relazione al personale impiegato a tempo indeterminato. Sono, invece, esclusi dal beneficio i contratti a termine, dal momento che l'obiettivo della norma è quello di promuovere gli impieghi a tempo indeterminato.
Quanto alle quote di TFR maturate a partire dall’esercizio 2015, queste rientrano a pieno titolo nella determinazione delle spese deducibili per il personale dipendente, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro.
Per quanto concerne gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, l'Agenzia chiarisce che non rientrano nel calcolo del costo del lavoro ammesso in deduzione. I fondi accantonati in anni precedenti all’entrata in vigore delle nuove regole rientrano nel calcolo del costo del personale deducibile in sede di utilizzo.
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Agenzia delle Entrate - circolare n. 22/E del 9 giugno 2015