Riforma PA – il testo del decreto correttivo partecipate
In vigore da oggi il decreto legislativo n. 100-2017 sulle partecipate in attuazione della riforma della PA
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Ultimo tassello per la riforma delle partecipate: con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale entra in vigore il decreto legislativo n. 100-2017 che corregge il decreto n. 175 del 19 agosto 2016 recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il nuovo decreto si è reso necessario dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha imposto l’intesa, e non il semplice parere consultivo, della Conferenza unificata sui decreti attuativi della legge Madia n. 124 del 2015 per la riforma della PA.
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Il Testo unico approvato nel 2016 in attuazione della riforma della PA mirava a una decisa riduzione del numero delle partecipate, imponendo alle amministrazioni di effettuare entro sei mesi dall'entrata in vigore una ricognizione delle partecipazioni inutili e di prevedere piani di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione che entro un anno avrebbero dovuto portare all'eliminazione di tutte le società inattive, eccessivamente piccole, con fatturato medio non superiore a un milione di euro e che non producono servizi indispensabili alla collettività.
Rispetto all'intento originario, con il decreto correttivo il progetto di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica risulta ridimensionato, alla luce delle modifiche richieste dalle amministrazioni pubbliche.
In primo luogo si allungano i tempi: i termini per la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute e per l'approvazione dei piani di razionalizzazione vengono prorogati al 30 settembre.
Anche il perimetro delle società da eliminare si riduce: le amministrazioni pubbliche hanno infatti la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che hanno per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili e in quelle che producono servizi di interesse economico generale fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica.
Inoltre, il criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro si applica dal triennio 2017-2019, mentre in via transitoria il fatturato minimo scende a 500mila euro, e nel caso di partecipazioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano, una deroga permette l'esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina con provvedimento motivato del Presidente della Regione o della Provincia.
Infine, viene prevista l’intesa in Conferenza unificata anche per:
- il Dpcm di determinazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico;
- il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, nel caso di società controllate dalla regione o da enti locali;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali volto a disciplinare le modalità di trasmissione dell’elenco del personale eccedente.