Credito imposta ricerca e sviluppo – chiarimenti per esercizi sotto i 12 mesi
Una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di calcolo del bonus ricerca in caso di modifica dell'esercizio sociale durante il periodo di vigenza dell'incentivo.
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Quali sono le regole per chi intenda fruire del credito d'imposta ricerca e sviluppo, ma modifichi l’ambito temporale dell’esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l’anno solare? E' la domanda cui offre risposta la risoluzione n. 121/E-2017 appena pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.
Come funziona il credito d'imposta R&S
Il bonus ricerca e sviluppo spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
L'agevolazione è concessa con un’aliquota unica del 50% a prescindere dalla tipologia di investimenti effettuati, entro un importo massimo annuale di 20 milioni di euro.
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Esercizio sociale non coincidente con l'anno solare
La risoluzione delle Entrate ipotizza il caso di una società che nel corso del 2015 anticipi la chiusura dell’esercizio, dal 31 dicembre al 31 agosto, determinando nello stesso anno due distinti periodi di imposta: dal 1° gennaio al 31 agosto 2015 e dal 1° settembre al 31 agosto 2016.
Il primo periodo di imposta di applicazione dell’agevolazione è così quello compreso fra il 1° gennaio 2015 e il 31 agosto 2015 e assumono rilevanza anche i periodi di imposta che vengano a determinarsi a seguito del mutamento della cadenza dell’esercizio sociale.
Come calcolare la media degli investimenti
La media degli investimenti pregressi, spiega l'Agenzia delle Entrate, deve essere determinata avendo riguardo ai periodi di imposta (all’epoca, coincidenti con l’anno solare) 1° gennaio – 31 dicembre 2012, 2013 e 2014.
Infatti, come già chiariva la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, “il triennio di riferimento per il calcolo della media degli investimenti pregressi è costituito dai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione”.
Ai fini del calcolo del credito di imposta spettante, nel caso ipotizzato i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1° gennaio 2015-31 agosto 2015) devono essere confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 che però, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, deve essere ragguagliata a otto mesi.
Il contribuente che abbia adottato una soluzione interpretativa diversa, ad esempio considerando come primo periodo di imposta agevolato quello compreso fra il 1° settembre 2015 e il 31 agosto 2016 (e, come triennio di riferimento, i periodi compresi tra il 1° settembre e il 31 agosto degli anni 2012, 2013 e 2014) può “recuperare” l’annualità presentando una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2 del d.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.
Agevolazione per un massimo di sei periodi di imposta
La risoluzione sottolinea poi che l’arco temporale di applicazione dell’agevolazione corrisponde a complessivi sei periodi di imposta, per cui anche se il primo periodo agevolato è rappresentato dal periodo 1° gennaio 2015 - 31 agosto 2015 e l’applicazione letterale della norma comporterebbe la possibilità di accedere al beneficio dal 1° gennaio 2015 al 31 agosto 2021, non è possibile ottenere l'agevolazione per sette periodi di imposta.
Pertanto, conclude l'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire la corretta applicazione dell’agevolazione ed evitare anche ingiustificate disparità di trattamento nei confronti delle altre imprese, nel caso ipotizzato qualora si intendesse accedere all’agevolazione relativamente al periodo 1° settembre 2020 - 31 agosto 2021, il credito di imposta andrà determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primi quattro mesi (1° settembre 2020 - 31 dicembre 2020), senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021.
Anche in questo caso, nel rispetto del principio di omogeneità dei valori messi a confronto, occorrerà procedere al ragguaglio della media storica di riferimento.
> Risoluzione n. 121 del 09/10/17 - Indicazioni per la corretta determinazione dell’agevolazione