Cassazione: recupero aiuti Stato illegali anche per societa' in house
Le società in house non sono immuni dal recupero degli aiuti di Stato illegittimi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
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La composizione del capitale sociale di una società non è rilevante ai fini del procedimento di recupero di aiuti di Stato giudicati illegali in base alle norme UE. E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25899-2017, respingendo il ricorso di un'azienda municipale attiva nel settore energetico.
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Il procedimento di recupero
La vicenda riguarda il procedimento di recupero avviato dall'Agenzia dell'Entrate nei contronti di una società operante nel settore energetico e dalla sua incorporata e relativo all'aiuto di Stato corrispondente alle imposte non versate per via del regime di esenzione fiscale fruito nel triennio 1997-1999, ai sensi dell'art. 3, comma 70, della legge n. 549/1995.
Il procedimento dell'Agenzia si basa sulla legge n. 46 del 2007, emanata in attuazione della decisione n. 2003/193/CE con la quale la Commissione europea ha qualificato come aiuto di Stato illegittimo il regime di esenzione triennale dall'imposta sul reddito fruito dalle società per azioni a capitale pubblico istituite ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/1990 per la gestione dei servizi pubblici locali.
Dopo che la sentenza di primo grado ha stabilito che la società, a capitale interamente pubblico, opera come longa manus degli enti pubblici da cui è partecipata ed ha quindi diritto di godere delle esenzioni fiscali, il giudice di secondo grado ha dichiarato legittime le ingiunzioni di pagamento ritenendo prevalenti le effettive condizioni del mercato in cui si esplica l’attività della società rispetto alla composizione del capitale sociale.
La decisione della Cassazione
Da qui il ricorso alla Corte di Cassazione, che ha confermato che in tema di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle imposte non versate anche nei confronti delle società "in house", a partecipazione pubblica totalitaria.
La composizione del capitale sociale risulta infatti irrilevante rispetto all'obiettivo di evitare che le imprese pubbliche, beneficiarie del trattamento agevolato, possano concorrere nel mercato delle concessioni dei cosiddetti servizi pubblici locali, che è un mercato aperto alla concorrenza comunitaria, in condizioni di vantaggio rispetto agli altri operatori.
La Corte ha inoltre ribadito che in tema di recupero di aiuti di Stato il credito erariale è soggetto al termine ordinario di prescrizione sancito dall’articolo 2946 cc, a salvaguardia sia dell’interesse pubblico sotteso all’azione di recupero, che dell’interesse privato ad evitare l’esposizione a iniziative senza limiti di tempo.
> Sentenza n. 25899 del 31 ottobre 2017
Photo credit: MrPanyGoff