Appalti: CdS, ok con riserva su offerta economicamente piu' vantaggiosa
Parere favorevole con riserva per il Consiglio di Stato sulle Linee Guida ANAC in materia di offerta economicamente più vantaggiosa. L’Autorità, dice il CdS, non fornisce indicazioni utili a orientare la scelta delle stazioni appaltanti dove è ammessa la discrezionalità sul criterio di aggiudicazione.
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A febbraio 2018, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha chiesto al Consiglio di Stato (CdS) di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione alle Linee Guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).
Il 13 aprile, con documento 966/2018 il Consiglio di Stato ha emesso il suo parere in merito alla questione. Un parere favorevole con riserva.
Se, si legge nel documento del CdS, bisogna riconoscere che per un verso le Linee Guida n. 2 abbiano finora svolto adeguatamente le finalità cui sono destinate, ovvero di "facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici nella gestione della nuova disciplina, [...] di fornire indicazioni operative per il calcolo dell’OEPV", soprattutto per quanto riguarda la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi, "deve anche osservarsi che, in sede di adeguamento del testo (la cui adozione avverrà a circa due anni dall’entrata in vigore del ‘Codice’), sarebbe stato auspicabile ampliare il campo di indagine al fine di offrire agli operatori del settore uno strumento ancora più utile per la gestione delle procedure di aggiudicazione".
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Le Linee Guida, continua il parere del CdS, forniscono, ad esempio, utili indicazioni in ordine alla definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione che devono essere alla base della costruzione degli elementi o criteri di valutazione, ma, sottolinea il Consiglio di Stato, non forniscono alcuna indicazione "per orientare la discrezionalità delle amministrazioni sulla scelta del criterio di aggiudicazione nelle ipotesi in cui è comunque ammesso il ricorso al criterio del minor prezzo".
In conclusione, dunque, al fine di valorizzare in modo più adeguato l’esperienza conoscitiva maturata finora, secondo il CdS l'ANAC avrebbe dovuto "arricchire il testo in esame con indicazioni volte ad orientare in modo più consapevole la scelta per l’uno o l’altro criterio di aggiudicazione".