Mercato unico digitale: nuove regole per contratti di vendita in UE
Raggiunto un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo per armonizzare la normativa UE in materia di vendita di beni e fornitura di contenuti digitali.
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Intesa tra Consiglio ed Europarlamento su due direttive proposte dalla Commissione UE nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale:
- la direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale;
- la direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni.
Le due normative stabiliscono disposizioni comuni relativamente ai contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione e certezza giuridica per i consumatori europei, in particolare quando effettuano acquisti transfrontalieri, e rendere più facile per le imprese, specialmente le PMI, vendere a livello dell'UE.
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Le due direttive si fondano sul principio dell'armonizzazione massima, in virtù del quale gli Stati membri non possono discostarsi dalle prescrizioni. Tuttavia, su alcuni aspetti, per i paesi dell'UE è previsto un certo margine per andare oltre dette prescrizioni, allo scopo soprattutto di mantenere il grado di protezione dei consumatori già in vigore a livello nazionale.
Direttiva per la fornitura di contenuti digitali
La direttiva riguarda contratti tra imprese e consumatori per la fornitura di contenuto digitale e comprende:
- dati prodotti e forniti in formato digitale (musica, video online, ecc.),
- servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale (ad es. archiviazione su cloud),
- servizi che consentono la condivisione di dati (Facebook, YouTube, ecc.),
- qualsiasi supporto durevole usato esclusivamente quale vettore per trasferire il contenuto digitale (come i DVD).
I servizi di comunicazione interpersonale "over the top" (al di sopra delle reti - OTT), i contratti a pacchetto e il trattamento dei dati personali sono inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva sul contenuto digitale.
I principali elementi del compromesso raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento europeo riguardano:
- i rimedi per i casi di mancata fornitura e difetto di conformità: il compromesso prevede che ai fornitori sia concessa una "seconda possibilità" in caso di mancata fornitura prima che il contratto possa essere risolto;
- i limiti temporali per la responsabilità del fornitore: per tenere conto delle differenze a livello nazionale, il testo di compromesso non armonizza pienamente i termini di prescrizione o i periodi di garanzia, ma stabilisce che la responsabilità del fornitore in caso di difetti di conformità non può essere inferiore a 2 anni;
- il diritto di recedere da contratti a lungo termine: le istituzioni hanno convenuto di eliminare tale questione dall'ambito di applicazione della direttiva.
Direttiva sulla vendita di beni
La direttiva riguarda tutte le vendite di beni, indipendentemente dal fatto che avvengano fisicamente (nei negozi), online o in vendite a distanza. I beni con una componente digitale, come i frigoriferi o orologi intelligenti, sono contemplati dalla normativa.
I principali elementi del testo di compromesso tra Consiglio ed Europarlamento riguardano:
- l'ambito di applicazione della direttiva: entrambe le istituzioni hanno convenuto che i prodotti con un elemento digitale siano regolamentati soltanto tramite la direttiva sulla vendita di beni;
- le norme concernenti l'obbligo di aggiornamento del contenuto digitale incorporato in un bene: le disposizioni sono state sostanzialmente riformulate in modo da avvicinarle a quelle della direttiva sul contenuto digitale. Il compromesso finale prevede l'obbligo per il venditore di fornire aggiornamenti per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in funzione del tipo e della destinazione dei prodotti. In alcuni casi può essere previsto un periodo di tempo fisso;
- le norme sul difetto di conformità restano in gran parte invariate rispetto alla posizione del Consiglio. Queste danno agli Stati membri la possibilità di introdurre l'obbligo, per il consumatore, di notificare al venditore un difetto di conformità entro due mesi;
- le norme sul termine dei periodi di garanzia e sull'onere della prova restano invariate rispetto alla posizione del Consiglio;
- la garanzia di durabilità: il compromesso include disposizioni su garanzie di durabilità aggiuntive per i consumatori, oltre alla garanzia legale che rimane obbligatoria per 2 anni.
Prossime tappe
I testi devono ora essere formalmente adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE. Dopo l'adozione definitiva, le direttive saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale europea ed entreranno in vigore 20 giorni dopo.
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