Biomasse, biogas e bioliquidi - cosa cambia con la legge europea 2018
È entrata in vigore il 26 maggio la Legge europea 2018, che cambia le carte in tavola per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, tagliandone di fatto gli incentivi. Novità anche per i RAEE.
> Decreto rinnovabili 2 - incentivi anche per biomasse
Tra le altre novità incluse nel testo anche norme contro i ritardi dei pagamenti negli appalti.
Cosa dice la Legge europea 2018 su biomasse, biogas e bioliquidi
Il provvedimento tenta di risolvere 11 dispute aperte con Bruxelles, allo stadio di pre-contenzioso (EU-pilot).
Per quanto concerne il settore energetico, a far discutere è l’articolo relativo all’abrogazione delle disposizioni recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi. Gli incentivi, previsti dalla Legge di Stabilità 2016, riconoscevano ad alcuni impianti un ulteriore nuovo incentivo rispetto a quello fornito dalla vecchia disciplina di sostegno alle fonti rinnovabili.
“Un altro colpo per l’economia di montagna”, aveva denunciato già all'indomani dell'approvazione del testo alla Camera il presidente della Federazione Italiana Produttori di Energia Rinnovabile (FIPER) Walter Righini, secondo cui “per il Governo non c’è differenza tra i grandi impianti di sola produzione elettrica che acquisiscono biomassa con le navi e i piccoli impianti co-generativi abbinati a reti di teleriscaldamento a biomassa, che si approvvigionano di biomassa legnosa proveniente dalla manutenzione dei boschi circostanti nelle aree alpine e appenniniche del Bel Paese”.
“In vista del recepimento della direttiva rinnovabili 2 e della consultazione pubblica sul Piano Clima Energia, ci auspichiamo, pur avendo forti dubbi, che il Governo faccia chiarezza sul tema biomasse e favorisca l’avvio e il consolidamento di questi impianti, delle comunità energetiche rinnovabili proprio in questi territori ai “confini dell’Impero” che già sono per la maggior parte rinnovabili al 100% e forniscono energia pulita alle aree urbane e centrali”, aveva aggiunto.
Nuove norme per i RAEE
La legge prevede anche nuove disposizioni per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Il provvedimento stabilisce che i produttori e i terzi che agiscono in loro nome debbano trasmettere, annualmente e gratuitamente, all’ISPRA i dati relativi ai RAEE ricevuti presso i distributori, presso impianti di raccolta e trattamento oppure oggetto di raccolta differenziata.
Ritardi dei pagamenti negli appalti
L'articolo 5 della legge europea sostituisce l’articolo 113-bis del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016). Una modifica che pone rimedio all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici.
Il testo prevede che i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni, e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni, e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera.
Infine, la legge stabilisce che i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.