Bonus ricerca – ok a credito imposta per attivita' socio unico
L'Agenzia delle Entrate conferma che il credito d’imposta per attività ricerca e sviluppo è accessibile anche per le spese sostenute nelle attività di R&S svolte dal socio unico e amministratore di una società.
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Il chiarimento arriva in risposta all'interpello presentato da una società specializzata nello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di strumenti di precisione per ricerca. Dal momento che, in assenza di dipendenti e collaboratori, l’attività di ricerca è svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società, l'istante vorrebbe accedere al credito di imposta per il compenso corrisposto all’amministratore limitatamente alla parte imputabile all’attività di ricerca e sviluppo tecnologico effettivamente svolta.
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Con la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016, ricorda l'Agenzia nella sua risposta, è stato già specificato che sono considerati ammissibili all'incentivo fiscale i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo.
Analogamente, la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 ha ribadito che tra il cosiddetto “personale non altamente qualificato” possano essere ricompresi “anche soggetti non dipendenti dell’impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione” e che “tra i medesimi può essere ricompreso anche l’amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta”.
L'Agenzia ricorda tuttavia che, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i costi del personale non dipendente dell’impresa – come è nel caso del socio unico, nonché amministratore unico della società istante - godono dell’aliquota del 25%.
La legge di Bilancio 2019 ha infatti confermato l'intensità del 50%, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca, mentre per gli altri rapporti di lavoro è prevista la percentuale del 25%.
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Infine, conclude il Fisco, resta inteso che l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e che il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore.
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