Bonus ricerca e sviluppo – chiarimenti sulla documentazione contabile
Il Ministero dello Sviluppo economico ha sciolto i dubbi sull'obbligo di certificazione della documentazione contabile relativa al credito di imposta ricerca e sviluppo previsto dalla legge di Bilancio 2019.
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Con la circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019 il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito chiarimenti sull'obbligo di certificare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute con riferimento al credito di imposta ricerca e sviluppo.
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Il bonus ricerca nella legge di Bilancio 2019
La manovra 2019 ha modificato diversi aspetti della disciplina del credito di imposta ricerca e sviluppo, a partire dalla rimodulazione dell'intensità del beneficio in base alla tipologia delle spese ammissibili.
A decorrere dal 2019, infatti, la percentuale del 50% non è più applicabile su tutta l’eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014 ma, nel caso di attività di R&S organizzate internamente all’impresa, solo per le spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e, nel caso di attività di R&S commissionate a terzi, solo per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca, nonché con startup e PMI innovative indipendenti. In caso di personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, etc.) e di ricerca commissionata affidata ad altri soggetti, invece, si prevede l’aliquota ridotta del 25%.
Il ritorno alle aliquote differenziate conduce all’introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante, che opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (la differenza tra l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e la media del triennio 2012-2014) individuando la quota su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in base alla diversa incidenza della varie tipologie di spese sul totale sostenuto nel periodo agevolabile.
La seconda grande novità prevista dalla legge di Bilancio è la riduzione dell’importo massimo del credito d’imposta spettante per ciascun periodo d’imposta, che passa da 20 a 10 milioni di euro.
Sul fronte delle spese ammissibili, inoltre, la manovra riconosce anche i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Relativamente agli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’accesso al credito d’imposta, si estende l’obbligo di specifica certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), finora previsto solo per le piccole imprese, a tutti i soggetti beneficiari.
La fruizione del bonus ricerca viene subordinata all’avvenuta certificazione delle spese, nel senso che l’utilizzo in compensazione del credito d'imposta maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.
L’impresa, infine, è tenuta a predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta.
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Chiarimenti sulla certificazione della documentazione contabile
Le modifiche di ordine sostanziale, relative ad aliquote, massimale di aiuto e spese ammissibili, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, nella generalità dei casi dall’anno agevolabile 2019.
Le modifiche relative agli aspetti formali e documentali, invece, hanno effetto già a partire dagli adempimenti relativi al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Da qui la necessità di chiarire subito le nuove regole con un provvedimento del MISE.
La circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019 ricorda che, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono tenute alla certificazione della documentazione contabile anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e che l’adempimento di tale onere costituisce condizione formale per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.
In sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile, chiarisce il provvedimento, non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.
Sui contenuti e sulle modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile, infine, la circolare rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafi 7 e 8) e nella successiva circolare n. 13/E del 2017 (paragrafo 4.9).