Aziende in contratto solidarieta': come ottenere gli sgravi contributivi
Le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020, possono usufruire degli sgravi contributivi. Le istruzioni nel messaggio INPS n. 1697 del 26 aprile 2021.
Guida INPS su cassa integrazione e sostegno del reddito nella manovra 2021
Con la nuova comunicazione, l’INPS integra la circolare n. 100 del 9 settembre 2020 che conteneva le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultavano conclusi entro il 31 ottobre 2019.
Il nuovo messaggio n. 1697 del 26 aprile 2021 ammette alla fruizione dello sgravio contributivo le imprese, destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive in argomento, i cui periodi di solidarietà si sono conclusi entro il 30 settembre 2020.
Il messaggio INPS n. 1697 del 26 aprile 2021
La procedura per il conseguimento dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro. La Struttura territoriale competente, una volta accertata sulla base della documentazione prodotta dall’azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".
Le aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziate per l’anno 2019 devono esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzando all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleACredito>, il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;
- nell’elemento <ImportoACredito>, il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, quindi entro il 16 luglio.
I chiarimenti INPS sulla Cassa integrazione
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