Ticket eventi e spettacoli: precisazioni e chiarimenti dall'Agenzia delle entrate
Le risposte dell'Agenzia delle Entrate alle domande più frequenti a proposito della validità e la gestione dei biglietti di eventi e spettacoli, modificati o annullati a causa della pandemia da Covid-19.
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Spettacolo annullato: voucher si trasforma in Art-bonus
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2020, chiarisce che l’eventuale rinuncia, da parte dei titolari, ai voucher/rimborso emessi, dagli organizzatori degli eventi teatrali annullati a seguito delle emergenza Covid-19, può valere, a determinate condizioni, come erogazione liberale ai fini del riconoscimento del credito di imposta Art-bonus.
La precisazione nasce dall’istanza di interpello presentata da una fondazione lirico-sinfonica di un teatro di rilevanza nazionale – ente di diritto privato controllato da soggetti pubblici – che, a seguito della pandemia, ha dovuto annullare gli spettacoli già in cartellone. A tal proposito, la fondazione fa presente che l’articolo 88 del decreto Cura Italia prevede che, a fronte dell’annullamento degli eventi, l’organizzatore provvede all’emissione, a favore del soggetto acquirente che presenti un’apposita istanza di rimborso, di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione. Il rilascio di tale buono assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
La fondazione, inoltre, intende proporre, a coloro che hanno richiesto il voucher, di rinunciare allo stesso, destinando volontariamente il corrispondente importo a titolo di erogazione liberale a sostegno della fondazione, rilasciando un’apposita attestazione.
Il dubbio dell'istante, quindi, sta nel sapere se le erogazioni liberali disposte dai titolari dei voucher, a seguito della rinuncia agli stessi, possano beneficiare dell’Art-bonus.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato la natura e le modalità di fruizione del credito di imposta in argomento, risponde positivamente al quesito, anche sulla base del parere reso dal Mibact.
Nello specifico, si fa presente che l’Art-bonus consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Tale credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5‰ dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo. L’importo annuale non utilizzato può essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale.
Quanto all’articolo 88 del dl n.18/2020, questo prevede che gli acquirenti di un biglietto relativo a uno spettacolo cinematografico/teatrale, annullato a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non hanno diritto alla restituzione materiale della somma pagata per assistere allo spettacolo annullato, ma possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, ovvero dalla diversa data della comunicazione dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, un’istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, allegando il relativo titolo di acquisto.
La norma, quindi, nel disporre che il rimborso in questione non venga erogato in denaro riconosce indirettamente in capo al venditore il diritto a trattenere le somme di denaro già incassate. Pertanto, conclude l’Agenzia, la rinuncia all’ottenimento del buono, che per legge sostituisce il rimborso in denaro del biglietto, da parte dell’acquirente, rappresenta, nella sostanza, un’erogazione liberale valida ai fini del riconoscimento del beneficio dell’Art-bonus.
Ai fini della fruizione del bonus in esame, la spesa deve essere documentata dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Il credito d’imposta, quindi, non spetta per le erogazioni liberali effettuate in contanti.
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Ticket nominativi e non: le differenze con cambio sede
Con la risposta all'interpello n. 212 del 13 luglio 2020, invece, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di collocamento sul mercato di ticket, nominativi e non nominativi, per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche.
Nel documento, l'Agenzia richiama in primis le disposizioni della Legge di Bilancio 2017, che dal 1° luglio 2019 prevede che i titoli di accesso alle attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5mila spettatori debbano essere nominativi, ossia recare il nome e il cognome di colui che ne fruisce.
Nel caso oggetto dell'interpello all'Agenzia, l'istante, che si occupa dell'organizzazione, promozione e produzione di spettacoli e manifestazioni di intrattenimento sul territorio italiano, tenuto conto dei provvedimenti in Manovra, chiede quale sia il corretto comportamento da adottare rispetto ai seguenti casi tra loro speculari:
- spettacolo e/o intrattenimento inizialmente organizzato in una venue di capienza non superiore ai 5mila spettatori - con collocamento sul mercato di titoli di accesso non nominativi - successivamente spostato in una venue con capienza superiore ai 5mila spettatori (per cui sussiste l'obbligo di emissione di biglietti nominativi);
- spettacolo e/o intrattenimento dapprima organizzato in una venue di capienza superiore ai 5mila spettatori - con titoli di accesso nominativi - in seguito, spostato in una venue con capienza inferiore a tale soglia (per cui è consentita l'emissione di biglietti non nominativi).
Biglietti per eventi e spettacoli: il contesto normativo
L’Agenzia, in relazione alla certificazione dei corrispettivi con biglietto emesso mediante apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, richiama, la stessa Legge di Bilancio 2017. Questa ha introdotto disposizioni volte a contrastare il fenomeno del secondary ticketing, ossia la vendita di titoli di accesso per le attività di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi di emissione dei titoli stessi, e ha stabilito l’obbligo di nominatività dei ticket ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5mila spettatori. Sono esclusi da questo provvedimento gli ingressi agli spettacoli viaggianti, all'attività lirica, sinfonica, cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo nonché per le manifestazioni sportive.
Inoltre, con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2019, sono state stabilite le modalità tecniche per la vendita o il collocamento di biglietti ad attività spettacolistiche o di intrattenimento, nonché le regole attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita di titoli d'ingresso nominativi o il cambio di nominativo per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche. In particolare, la rimessa in vendita o il cambio nominativo sono consentiti al relativo intestatario e all'acquirente, solo se preventivamente registrato, che siano in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell'intestatario e il relativo sigillo fiscale.
Al riguardo, sono distinte le procedure per il cambio di utilizzatore e la rimessa in vendita. Nel primo caso è previsto l'annullamento del titolo emesso, con indicazione della causale, e l'emissione di un nuovo titolo nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato. Nel secondo la dinamica di vendita si concretizza, invece, nell'offerta al pubblico del titolo di cui l'acquirente o l'utilizzatore intendano disfarsi, esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria. L’offerta deve avvenire sulla piattaforma del distributore principale e, se si tratta di distribuzione online, nella stessa area ove è possibile acquistare i biglietti ancora disponibili.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Considerato il contesto normativo, l'Agenzia risponde al dubbio dell’interpellante affermando che nel caso di vendita di biglietti non nominativi - per manifestazioni successivamente spostate in impianti con capienza superiore ai 5mila spettatori - l'istante è tenuto a comunicare agli acquirenti l'effettivo cambio del luogo di svolgimento dell'evento, affinché questi provvedano a richiedere l'annullamento del ticket emesso e l'emissione di un nuovo biglietto nominativo alle stesse condizioni di quello originario annullato.
Diversamente, nel caso in cui siano stati emessi biglietti nominativi per eventi successivamente spostati in impianti con capienza inferiore a 5mila posti, i titoli possono essere considerati validi senza necessità di annullamento e successiva emissione di ticker non nominativi.
Infine, l’Agenzia ricorda che, vista l'emergenza epidemiologica Covid-19, è stato disposto che "gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala".
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