Startup e PMI innovative, in arrivo nuove agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti
È approdata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 162/2024, contenente disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
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Il provvedimento, pubblicato sulla GURI del 7 novembre, si inserisce a pieno titolo nel quadro più ampio delle riforme mirate a promuovere l'innovazione e la competitività del nostro Paese, incentivando gli investimenti in startup e PMI innovative.
Tra i contenuti più interessanti della legge "Promozione e sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti" (legge n. 162/2024) figurano una novità relativa alle detrazioni Irpef per gli investimenti in realtà imprenditoriali emergenti e l'ampliamento del raggio d'azione dello strumento Patrimonio destinato.
Ecco una panoramica sulle misure previste dalla legge n. 162/2024, che entrerà in vigore il prossimo 22 novembre.
Definizione di startup e PMI innovative
Il primo articolo della legge n. 162/2024 conferma la definizione di startup innovativa e la definizione di PMI innovativa rispettivamente contenute nell' art. 25, c. 2 del DL n. 179/2012 (legge n. 221/2012, "Startup Act") e nell'art. 4 del DL n. 3/2015 (legge n. 33/2015).
Detrazioni Irpef sugli investimenti in startup e PMI innovative
Lo stesso provvedimento interviene anche sulla disciplina della detrazione Irpef in de minimis (di cui all'art. 29-bis del DL n. 179/2012) per gli investimenti in startup e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, o nel caso in cui la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente.
Concretamente, in caso di incapienza, si dispone che l'eccedenza non detraibile venga trasformata in credito d'imposta, utilizzabile in dichiarazione o in compensazione mediante F24. Il tax credit così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
La disposizione si applica in base agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Gli oneri di queste disposizioni sono pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).
Patrimonio destinato e non solo: le misure per favorire gli investimenti in PMI
Come anticipato in premessa, l'articolo 3 della legge "Promozione e sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti" amplia le facoltà operative del Patrimonio destinato attraverso una modifica della legge istitutiva dello strumento. Al comma 1 dell'art. 3 si aggiunge il comma 5-bis all'art. 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modifiche, dalla legge n. 77 del 2020, specificandone la finalità nel sostegno alla patrimonializzazione delle imprese italiane e al rafforzamento di filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali.
In base al testo, Patrimonio destinato, limitatamente all'operatività alle condizioni di mercato, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione, può effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'art. 34, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, o da gestori autorizzati.
Tenendo conto delle priorità e finalità del Patrimonio destinato, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro. Per la quota non prevalente, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo i limiti, criteri e condizioni stabiliti, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale e stabile organizzazione in Italia.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione.
Ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono anche investire, secondo i limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea.
L'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio destinato è mantenuto nel limite del 49% dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.
Per approfondire: un Fondo di fondi per la patrimonializzazione delle PMI nel ddl Startup
Novità per il regime fiscale delle plusvalenze derivanti da cessioni di quote di startup innovative
La legge inoltre chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l'agevolazione coerente con i requisiti imposti – con particolare riferimento alle caratteristiche delle imprese innovative – dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis.
Nel dettaglio, viene modificato in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021 (DL Sostegni bis), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di startup innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in startup e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.
La norma chiarisce che, al fine dell'esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di startup innovative, vengono agevolati gli investimenti nel capitale delle startup innovative di cui agli articolo 29 (detrazione al 30%) e 29-bis del DL n. 179/2012. Si elimina, pertanto, l'applicazione dell'esenzione agli investimenti effettuati in regime de minimis, sopra menzionati (art. 29-bis) e restano dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%. Vengono esentate da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative.
Condizione per fruire dell'esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni. Un ulteriore requisito per godere dell'esenzione è che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell' art. 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER - General Block Exemption Regulation.
Vengono esentati dalle imposte sui redditi i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono nel capitale sociale di una o più startup innovative o di una o più PMI innovative. Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.
Sono concessi specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in startup e PMI innovative. In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misurain cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in startup innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025. Esclusivamente nel caso in cui:
- le partecipazioni nelle società oggetto di cessione, ai fini dell'agevolazione, devono essere già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021;
- si comprendono, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei requisiti, previsti dall’ art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- si dispone che non goda dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito nel capitale di startup e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione.
L'esenzione fiscale dei proventi di OICR trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Al fine promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, verrano stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
Qual è il nuovo limite di patrimonio netto delle Società di investimento semplice
Infine, la legge n. 162/2024 innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (Sis).
Questa novità punta ad aumentare il numero di soggetti che possono operare come Sis, ossia veicoli che investono esclusivamente nelle PMI non quotate su mercati regolamentati, o in società che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), costituzione (startup financing) e avvio dell’attività (early stage financing).
Consulta la legge n. 162 del 28 ottobre 2024, GURI Serie Generale n. 261 del 7 novembre 2024