Legge n. 238-2010: agevolazioni fiscali per favorire il ritorno in Italia di giovani talenti
In Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2010, n. 238 "Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia". L'obiettivo è favorire lo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate da cittadini dell'UE al di sotto dei 40 anni che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia, pur avendo la residenza nel proprio Paese d’origine.
- dell’80% per le donne,
- del 70% per gli uomini.
LEGGE 30 dicembre 2010 , n. 238
Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. (11G0007)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1.
(Finalita'. Durata degli incentivi fiscali)
1. La presente legge intende contribuire allo sviluppo del Paese
mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e
professionali maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno
risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia,
che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione
post lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia. A
tale fine, la presente legge prevede la concessione di incentivi
fiscali, sotto forma di minore imponibilita' del reddito, in favore
dei soggetti individuati con il decreto di cui all'articolo 2, comma
2.
2. I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data
di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2013. Hanno diritto ai predetti benefici i
cittadini dell'Unione europea che, alla data del 20 gennaio 2009,
siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
CAPO II
INCENTIVI FISCALI PER I LAVORATORI
Art. 2.
(Caratteristiche dei soggetti beneficiari)
1. Hanno diritto alla concessione dei benefici fiscali di cui
all'articolo 3:
a) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, in
possesso di un titolo di laurea, che hanno risieduto
continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia e che,
sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno svolto
continuativamente un'attivita' di lavoro dipendente, di lavoro
autonomo o di impresa fuori di tale Paese e dell'Italia negli ultimi
ventiquattro mesi o piu', i quali vengono assunti o avviano
un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in Italia e
trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria residenza, in
Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attivita';
b) i cittadini dell'Unione europea, nati dopo il 1° gennaio 1969, che
hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in
Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, hanno
svolto continuativamente un'attivita' di studio fuori di tale Paese e
dell'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o piu', conseguendo un
titolo di laurea o una specializzazione post lauream, i quali vengono
assunti o avviano un'attivita' di impresa o di lavoro autonomo in
Italia e trasferiscono il proprio domicilio, nonche' la propria
residenza, in Italia entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio
dell'attivita'.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le categorie dei soggetti di cui al comma 1,
tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni
scientifiche e professionali e garantendo che non si determinino
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 3.
(Caratteristiche dei benefici)
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di
lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2
concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le
seguenti percentuali:
a) 20 per cento, per le lavoratrici;
b) 30 per cento, per i lavoratori.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei
limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
3. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 e' incompatibile con
la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' del credito
d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge
27 di cembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti
che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano,
svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attivita'
lavorativa anche per il periodo temporale individuato dall'articolo
2.
5. Il beneficio attribuito ai lavoratori dipendenti, su specifica
richiesta di questi ultimi, e' computato dal datore di lavoro ai fini
del calcolo delle ritenute fiscali. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
disposizioni necessarie per l'applicazione del presente comma.
CAPO III
AGEVOLAZIONI E TUTELA DEI DIRITTI
ACQUISITI PER I LAVORATORI CHE
RIENTRANO IN ITALIA
Art. 4.
(Gestione delle procedure amministrative
per il rientro in Italia)
1. Le pratiche e gli adempimenti necessari a perfezionare il rientro
in Italia delle persone fisiche cui si applica la presente legge sono
curate dagli uffici consolari italiani all'estero, anche d'intesa con
la societa' Italia Lavoro Spa. Alle persone fisiche che rientrano in
Italia e' garantita, in quanto applicabile, l'attestazione delle
proprie competenze e dei titoli acquisiti all'estero, attraverso il
rilascio della documentazione «Europass», di cui alla decisione n.
2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre
2004.
2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto adottato di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e
delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce le funzioni e i ruoli dei soggetti
coinvolti nelle procedure di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Il decreto di cui al primo periodo
individua la misura dei diritti da porre a carico delle persone
fisiche che rientrano in Italia in modo da garantire la copertura
integrale dei maggiori oneri derivanti, ai fini dell'attuazione del
comma 1, dalle intese con la societa' Italia Lavoro Spa.
Art. 5.
(Riserva di alloggi
di edilizia residenziale pubblica)
1. Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita', possono
riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in
godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non
inferiore a ventiquattro mesi.
Art. 6.
(Tutela dei diritti acquisiti)
1. Il Governo promuove la stipulazione di accordi bilaterali con gli
Stati esteri di provenienza dei lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), finalizzati a riconoscere a detti lavoratori il
diritto alla totalizzazione dei contributi versati a forme di
previdenza estere con quelli versati a forme di previdenza nazionale.
Alla ratifica degli accordi di cui al presente comma si provvede solo
successivamente all'individuazione, con apposito provvedimento
legislativo, delle occorrenti risorse finanziarie.
CAPO IV
CAUSE DI DECADENZA
E DISPOSIZIONE FINANZIARIA
Art. 7.
(Cause di decadenza dai benefici)
1. Il beneficiario degli incentivi fiscali di cui all'articolo 3,
comma 1, decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la
propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del
decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del
beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici gia'
fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Art. 8.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano